Cassazione Penale, Sentenza n. 7805/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna perché il Tribunale, nell'ambito del procedimento di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per il reato di truffa, ha subordinato la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività (3 mesi da svolgersi entro 6 mesi) senza che tale obbligo e la sua durata fossero oggetto di specifica pattuizione tra le parti nella richiesta di applicazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato il principio secondo cui, nel procedimento di cui all'art. 444 c.p.p., l'accordo delle parti deve estendersi anche agli obblighi ulteriori "ex lege" connessi alla sospensione condizionale (indicandone la durata, quando prevista). In mancanza di pattuizione su tali elementi, la sospensione non può essere accordata; se la sospensione è condizione essenziale della richiesta di applicazione della pena, la richiesta deve essere integralmente rigettata. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti trasmessi al Tribunale di Trento per il prosieguo; è inoltre richiamata la possibilità per le parti di concordare una nuova richiesta di applicazione della pena con subordinazione agli obblighi previsti dall'art. 165 c.p., comma 2.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
procedimento per l'accordo delle parti e applicazione della pena
Nel procedimento di cui all'art. 444 c.p.p. l'accordo delle parti sull'applicazione della pena deve comprenere anche gli eventuali obblighi connessi "ex lege" alla concessione della sospensione condizionale; la Corte non può imporre unilateralmente obblighi non pattuiti
art. 165 cod. pen.
sospensione condizionale della pena e obblighi del condannato
Stabilisce gli obblighi che possono essere posti a carico del condannato in caso di concessione della sospensione (es. prestazioni a favore della collettività); tali obblighi e la loro durata sono rilevanti e, se posti come condizione della richiesta in sede di patteggiamento, devono risultare dall'accordo tra le parti
Giurisprudenza delle Sezioni Unite
Sez. U., n. 10 del 1993 (Rv. 194064-01); Sez. U., n. 5882 del 1993 (Rv. 193417); Sez. U., n. 23400 del 2022 (Boccardo)
Costante orientamento secondo cui, nel rito di cui all'art. 444 c.p.p., la pattuizione deve riguardare anche le condizioni della sospensione; in mancanza la sospensione è inammissibile e la richiesta di applicazione della pena può essere respinta
Massime di principio
- Nel patteggiamento ex art. 444 c.p.p. ogni obbligo connesso alla sospensione condizionale (es. lavoro per la collettività) deve essere espresso e concordato tra le parti; il giudice non può aggiungere condizioni non pattuite.
- Se la concessione della sospensione è condizione essenziale della richiesta di applicazione della pena, l'assenza di accordo su obblighi connessi comporta il rigetto integrale della richiesta.
- Le parti possono sempre rinegoziare e presentare una nuova richiesta di applicazione della pena comprendente esplicitamente gli obblighi previsti dall'art. 165 c.p.; il giudice dovrà rispettare i termini dell'accordo.
- In fase difensiva è cruciale specificare per iscritto e in udienza tutte le condizioni richieste (tipo di obbligo, durata, termini di esecuzione) per evitare che il giudice modifichi o integri unilateralmente la pena concordata.
- Per impugnare la decisione che abbia introdotto obblighi non pattuiti è percorribile il ricorso per cassazione sulla base della violazione di legge; la Corte di Cassazione tende ad annullare decisioni che violano il principio dell'autonomia dell'accordo tra le parti nel rito 444.
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