Cassazione Penale, Sentenza n. 26907/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Mallardo ha proposto ricorso straordinario per cassazione denunciando omissione e travisamento della prova da parte della Corte di appello e della Corte di cassazione: in particolare contestava l'interpretazione di conversazioni intercettate (13/08/2015 e 26/08/2015) ritenute 'criptiche' e il fatto che la Corte avrebbe attribuito un supporto probatorio inesistente proveniente dal collaboratore di giustizia De Maio (la parola 'assoldati'), deducendo che tale errore percettivo avrebbe distorto l'intero impianto indiziario. Sono stati presentati anche ulteriori motivi nuovi che riproponevano l'asserita svista percettiva della Corte circa l'uso del termine 'assoldati' e la identificazione degli esecutori materiali, sostenendo che si trattava di errori materiali/di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha spiegato che il rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. riguarda svista o equivoco percettivo sugli atti interni della Corte di legittimità e non può essere utilizzato per sindacare valutazioni di merito o critiche alla interpretazione delle intercettazioni, che costituiscono questioni di fatto rimesse al giudice del merito salvo manifesta illogicità o irragionevolezza. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva esplicitamente riportato e valutato le censure mosse da Mallardo, che nel merito non era stato dimostrato un errore percettivo decisivo che avrebbe cambiato il risultato. Per legge è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
norma richiamata nella sentenza come disciplina del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto
si distingue tra errore materiale (difformità tra volontà e sua trascrizione) ed errore di fatto (svista o equivoco percettivo sugli atti interni della Corte di legittimità). Non rientrano nell'istituto le critiche di merito o le diverse valutazioni probatorie; l'errore di fatto è rilevante solo se avrebbe determinato una diversa decisione.
art. 616 cod. proc. pen.
richiamata per le conseguenze processuali dell'inammissibilità
prevede la condanna alle spese processuali e, se l'inammissibilità è per colpa, il pagamento alla cassa delle ammende.
Sez. U, Sent. n. 16103/27.03.2002
citata dalla Corte in motivazione
principi su errore di fatto: definisce i limiti dell'errore percettivo, la necessità che sia oggettivamente rilevabile e decisivo per la diversa decisione; precisa che non rientrano qui gli errori di valutazione di merito.
Sez. U, Sent. n. 22471/26.02.2015
richiamata in relazione all'interpretazione delle intercettazioni
stabilisce che l'interpretazione del linguaggio criptico nelle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice del merito e sindacabile in cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza.
Altre pronunce richiamate
Sez. 5, n. 29240/01.06.2018; Sez. 2, n. 53657/17.11.2016; Sez. U n.16104/27.03.2002 (De Lorenzo)
giurisprudenza citata a sostegno dei principi esposti: limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto, condizioni di operatività dell'art. 625-bis e necessità di mostrare l'effetto decisivo dell'errore percettivo.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore materiale/di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è limitato a svista o equivoco percettivo sugli atti interni della Corte di legittimità e non è lo strumento per impugnare valutazioni di merito sulle prove o per ottenere una rivalutazione delle intercettazioni.
- Perché un presunto 'errore di fatto' sia accettato occorre dimostrare: (a) che si tratta effettivamente di una svista percettiva o materiale (e non di una diversa valutazione), (b) che l'errore è immediatamente e oggettivamente verificabile negli atti, e (c) che, in assenza dell'errore, la decisione sarebbe stata diversa.
- L'interpretazione di conversazioni criptiche è in primo luogo materia del giudice di merito; la Corte di legittimità può intervenire solo se la motivazione è manifestamente illogica o irragionevole.
- Se la censura riguarda omissione di esame di un motivo, va provato che l'omissione è reale e non meramente apparente: spesso la Corte ritiene implicitamente disatteso un motivo quando esso è incompatibile con l'impianto logico-giuridico della decisione o è stato assorbito da altro motivo.
- Prassi difensiva consigliata in casi analoghi: documentare con precisione la svista oggettiva (es. trascrizioni integrali), spiegare in che modo l'errore avrebbe inciso decisivamente sul giudizio e preferibilmente sollevare le censure valutative nei gradi ordinari di impugnazione, riservando il rimedio straordinario solo a situazioni di chiara e dimostrabile errore percettivo.
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