Ordinanza n. 2767/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 1557/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la disciplina della turnazione degli autobus NCC sull’isola di Capri
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti relativi alla turnazione degli autobus NCC; emerge soltanto che l’appellante ha prospettato un pregiudizio di natura patrimoniale derivante dall’applicazione della disciplina contestata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza cautelare. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto che le questioni dedotte non fossero idonee a sostenere adeguatamente la richiesta di tutela interinale, dando prevalenza, nel bilanciamento degli interessi, alla corretta applicazione della disciplina sulla turnazione degli autobus NCC sull’isola di Capri, alla sicurezza della circolazione, alla parità di trattamento tra operatori e all’ordinario svolgimento del servizio. Ha inoltre escluso la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, poiché il danno prospettato aveva carattere meramente patrimoniale ed era integralmente risarcibile in caso di eventuale accoglimento del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato contro le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
Massime di principio
- In sede cautelare, il pregiudizio meramente patrimoniale non integra, di regola, un danno grave e irreparabile quando possa essere integralmente ristorato mediante il risarcimento in caso di accoglimento del ricorso.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, la tutela interinale può essere negata quando l’interesse privato prospettato debba recedere rispetto alla corretta applicazione della disciplina del servizio, alla sicurezza della circolazione, alla parità di trattamento tra operatori e all’ordinario svolgimento del servizio.
- L’appello cautelare deve essere respinto quando le questioni dedotte non offrano un adeguato supporto alla domanda cautelare e non risulti dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile.
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