Cassazione Penale, Sentenza n. 20595/2023 del 15/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impetrazione della cassazione avverso il decreto di conferma della confisca di prevenzione e dell'applicazione della sorveglianza speciale (per Fabio) per presunta pericolosità semplice ai sensi dell'art.1 co.1 lett. b) d.lgs. n.159/2011. I ricorrenti censuravano: errata individuazione del dies a quo della pericolosità (attribuito su fatti che non avrebbero prodotto reddito illecito in concreto), uso di reati tentati o improduttivi di profitto per giustificare la categoria tipica, mancata considerazione di redditi leciti non dichiarati e/o di riparazioni del danno, illegittima retroattività applicativa della confisca disgiunta rispetto alla previgente normativa (art.14 legge n.55/1990), violazione dell'art.8 CEDU per la perdita dell'abitazione e questioni di proprietà su specifici beni (lingotti in oro, immobili acquistati).
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondati, in parte, i ricorsi di Bresciani Teresio, Cena Anna e Bresciani Fabio limitatamente alla ricostruzione della pericolosità tipica e al dies a quo. Ha annullato il provvedimento impugnato e rinviato al giudice di merito per rideterminare i periodi di pericolosità e, conseguentemente, la confisca dei beni in relazione ai criteri di abitualità e alla effettiva produzione di reddito illecito. Sono state rigettate le doglianze relative alla mancata prova dei redditi leciti non dichiarati e la Corte ha confermato la possibilità di valutare la sproporzione quale presunzione dell'origine illecita del patrimonio. Il ricorso di Agazzi Loredana è stato dichiarato inammissibile per mancanza di procura speciale e la stessa è stata condannata alle spese e a sanzioni pecuniarie. Altre censure (tra cui l'art.8 CEDU e la tesi di applicazione retroattiva preclusiva) sono state respinte nei principi espressi, con richiamo alla giurisprudenza (Corte Cost. n.24/2019; Sez. U. Spinelli) e alla necessità che il giudice motivi la presenza dei tre requisiti ricavabili dalla giurisprudenza per l'art.1 co.1 lett. b) (abitualità, produzione di profitti concreti, incidenza sul reddito).
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 2011, art.1 comma 1 lett. b)
La Corte ribadisce che per applicare la pericolosità "di tipo" è necessario motivare la presenza di delitti commessi abitualmente che abbiano effettivamente generato profitti concreti e che tali profitti abbiano inciso significativamente sul reddito o tenore di vita; solo in presenza di tali elementi si può fissare il dies a quo e correlare temporalmente gli acquisti ai profitti illeciti
Corte Costituzionale, sent. n.24 del 2019
La sentenza è richiamata quale vincolo ermeneutico: ha indicato i tre requisiti (habitualità, produzione di profitti, incidenza sul reddito) e ha imposto una interpretazione "tassativizzante" della fattispecie per garantire prevedibilità e rispetto dei diritti fondamentali
Sez. U. della Corte di Cassazione, pronuncia "Spinelli"
Conferma la natura preventiva della confisca di prevenzione e la possibilità di applicare la disciplina vigente alla data della decisione anche per acquisizioni anteriori, preservando tuttavia il requisito di correlazione temporale tra pericolosità e acquisizioni
legge n.55 del 1990, art.14
Richiamata nella discussione sulla previgente limitazione della confiscabilità; la Corte esclude che la vigenza passata di questa norma impedisca l'applicazione della normativa successiva più ampia, atteso il carattere di misura preventiva della confisca
art.8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (protezione della vita privata e familiare, diritto all'abitazione)
La Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla violazione dell'art.8 nella motivazione impugnata, sottolineando che il tema della proporzionalità va valutato concretamente ma non è per sé ostativo all'applicazione della confisca se la motivazione è adeguata
art.13 Cost.; artt. 42 e 117 Cost.; Prot. Add. 1 CEDU
Riferimenti costituzionali utilizzati per richiedere motivazioni puntuali e garantiste nella ricostruzione dei presupposti della misura di prevenzione patrimoniale
Massime di principio
- Per applicare la pericolosità tipica ai fini della confisca di prevenzione è indispensabile motivare la presenza di delitti commessi abitualmente che abbiano prodotto profitti concreti e che tali profitti abbiano inciso in modo apprezzabile sul reddito o tenore di vita del soggetto
- Il dies a quo della pericolosità deve essere fissato sulla base di fatti che abbiano effettivamente generato reddito illecito; condotte tentate o manifestamente improduttive di profitto non possono da sole giustificare l'inclusione temporale
- Una volta accertata l'incidenza del reddito illecito, la confisca di prevenzione può colpire patrimonio superiore al profitto accertato sulla base della sproporzione tra redditi leciti dichiarati e investimenti, purché la sproporzione sia adeguatamente motivata
- Le allegazioni di redditi leciti non dichiarati o di investimenti leciti devono essere provate con elementi affidabili e documentali per incidere sul calcolo della sproporzione
- La natura preventiva della confisca consente l'applicazione della disciplina vigente al momento della decisione anche per fatti anteriori, ma resta fermo l'onere del giudice di rispettare la correlazione temporale tra pericolosità e acquisizioni
- Le doglianze fondate su violazioni dell'art.8 CEDU richiedono una valutazione concreta di proporzionalità nella motivazione; l'esistenza del diritto all'abitazione non impedisce automaticamente misure ablative se queste sono motivate e proporzionate
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