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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37399/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento TARI emesso per un immobile qualificato dal Comune come rientrante nella categoria tariffaria 22, relativa a ristoranti, trattorie, osterie e pub. La società contribuente sosteneva invece che il bene dovesse essere ricondotto alla categoria 2, relativa alle sale convegni, perché l'attività prevalente sarebbe stata quella di concedere il villino per convegni, con somministrazione di cibi e bevande solo accessoria o marginale. La CTR ha ritenuto corretta la classificazione operata dal Comune sulla base della documentazione in atti, rilevando che l'immobile era utilizzato per ricevimenti e cerimonie con somministrazione di cibi e bevande, che era stata richiesta una SCIA per mq 153 destinati a somministrazione di alimenti e bevande e che anche il materiale pubblicitario mostrava attività di somministrazione svolta nelle aree coperte e in un'area esterna attrezzata. Con il ricorso per cassazione la società ha articolato due motivi: il primo formalmente per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, del regolamento IUC/TARI 2015, delle tariffe comunali e dell'art. 53 Cost., ma sostanzialmente per contestare la ricostruzione fattuale del giudice di merito sul tipo di attività svolta; il secondo per omesso esame di un fatto decisivo, riproponendo la medesima ricostruzione alternativa dei fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Ha osservato che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e omesso esame di un fatto decisivo, miravano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto storico rilevante, cioè del tipo di attività svolta nell'immobile, valutazione riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha inoltre rilevato che i requisiti minimi del vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo erano del tutto insoddisfatti, poiché non era stato indicato un preciso fatto storico, il dato da cui risultasse, il modo e il tempo della sua discussione tra le parti e la sua decisività. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 62 ss.

    Richiamato solo come parametro sostanziale della controversia sulla classificazione tariffaria; la Corte precisa che la doglianza della ricorrente non investe l'interpretazione della legge, ma la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ammesso solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, con specifica indicazione del dato, del quando e del come il fatto sia stato discusso e della sua decisività.

  • Sezioni Unite n. 8053/2015

    Viene richiamato il principio secondo cui, per denunciare validamente l'omesso esame di un fatto decisivo, devono essere indicati fatto storico, dato da cui risulta, discussione processuale e decisività.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato come norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 53 Cost.

    Invocato dalla ricorrente nel primo motivo, ma non esaminato autonomamente perché la censura è stata ritenuta inammissibile in quanto diretta a contestare la ricostruzione fattuale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una contestazione sulla ricostruzione dei fatti in una censura apparente di violazione di legge, quando la doglianza mira in realtà a sostituire la valutazione di merito compiuta dal giudice di appello.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo se il ricorrente individua specificamente un fatto storico preciso, il dato da cui esso risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso tra le parti e la sua decisività; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • La qualificazione tariffaria di un immobile ai fini TARI dipende dalla concreta attività svolta e dalla relativa valutazione probatoria; la Corte di cassazione non può riesaminare tale apprezzamento se non nei limiti rigorosi del controllo sulla motivazione.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente soccombente è condannata alle spese e può essere tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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