Sentenza n. 1588/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 277 del 25 marzo 2024, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero all’attribuzione della Carta elettronica del docente del valore nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici indicati. Il titolo esecutivo era stato notificato al Ministero il 27 marzo 2024 presso la sede reale; era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997; la sentenza era divenuta irrevocabile, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Firenze il 20 febbraio 2025. Il ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché risultavano la notificazione del titolo esecutivo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e il passaggio in giudicato della sentenza. Nel merito ha accolto la domanda e ha ordinato al Ministero, qualora non avesse già provveduto nelle more, di conformarsi integralmente al giudicato, con esclusione della condanna alle spese contenuta nella sentenza civile, in quanto estranea all’oggetto dell’ottemperanza, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., facendola decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e commisurandola agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre contributo unificato e accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento delle astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La disposizione consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento e fissare una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione costituisce, nel caso esaminato, presupposto di ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti del Ministero.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
La norma costituisce il fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato civile, la cui attribuzione deve essere assicurata in sede di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
munita della attestazione di conformità ai sensi dell’art. 475 cpc
L’attestazione di conformità del titolo esecutivo risulta agli atti e concorre alla verifica della regolarità della documentazione posta a fondamento dell’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato all’amministrazione, sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il titolo sia passato in giudicato.
- Quando l’amministrazione non esegue spontaneamente un giudicato che impone l’attribuzione di una prestazione determinata, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’integrale conformazione al giudicato entro un termine, nominando sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale persistente inottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza non rientra l’esecuzione della condanna alle spese contenuta nel titolo giudiziale quando tale statuizione esuli dall’oggetto della domanda di ottemperanza proposta.
- Il ritardo dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato può giustificare la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e quantificazione parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.
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