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Sentenza

Sentenza n. 13422/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento di diniego di visto di lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata d’Italia in New Delhi in data 25.09.2025, rifiuto n. 5429/2025.

Giustizia amministrativa202602390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata d’Italia in New Delhi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di lavoro subordinato adottato dall’Ambasciata d’Italia in New Delhi, chiedendone l’annullamento previa concessione di misure cautelari. Nel corso del giudizio il Ministero ha dedotto e documentato che, a seguito di un procedimento di riesame in autotutela, la sede diplomatica ha rilasciato il visto richiesto, soddisfacendo integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente.

La decisione

Il TAR, sentite le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il rilascio sopravvenuto del visto ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della mancanza, in capo al ricorrente, di una procura alle liti munita dei requisiti per essere fatta valere nello Stato italiano.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento idoneo a soddisfare integralmente la pretesa azionata.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere all’esame dei vizi dedotti contro l’atto originariamente impugnato.
  • La controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. quando la causa è matura per la decisione e le parti sono state previamente avvisate della possibile definizione immediata.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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