Cassazione Civile, Ordinanza n. 06034/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rideterminato il classamento e attribuito nuove rendite a più unità immobiliari. Il contribuente aveva impugnato l'atto e, una volta soccombente in appello, aveva proposto ricorso per cassazione denunciando vizi motivazionali e violazioni di legge in relazione alla motivazione dell'avviso, sostenendo che il provvedimento contenesse mere formule stereotipate e non una motivazione specifica per le singole unità. Con ordinanza n. 30182/2019 la Corte aveva dichiarato inammissibile quel ricorso per difetto di autosufficienza, rilevando la mancata trascrizione del contenuto dell'avviso e l'assenza di indicazioni sulla sua produzione o allegazione. Il contribuente ha quindi proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto: secondo lui la Corte avrebbe erroneamente supposto l'inesistenza, nel ricorso originario, della trascrizione del contenuto dell'avviso, mentre tale contenuto sarebbe stato comunque descritto nella parte in fatto; inoltre la sentenza regionale avrebbe reso comprensibile la questione, sarebbe stata chiesta la trasmissione del fascicolo d'ufficio e, in ogni caso, l'ordinanza avrebbe confuso una pretesa svista percettiva con una valutazione di merito. L'Agenzia ha resistito opponendo l'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non vi fosse un errore di fatto revocatorio, ma soltanto una valutazione della Corte sul contenuto del ricorso originario e sul mancato rispetto del requisito di autosufficienza. In particolare, ha osservato che il ricorso per cassazione non riportava testualmente né riassumeva in modo sufficiente la motivazione dell'avviso di accertamento, specialmente quanto alle asserite espressioni standardizzate o di stile, né risultava l'allegazione del documento o l'indicazione del suo collocamento processuale. La richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio non poteva supplire a tale carenza. La Corte ha anche precisato che il tentativo del ricorrente mirava in realtà a rimettere in discussione l'interpretazione del requisito di autosufficienza, questione non deducibile in revocazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e sono stati ravvisati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
Richiamato per la difesa personale del ricorrente da sé stesso davanti alla Corte.
art. 366 c.p.c.
La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e consentire la comprensione delle censure sulla sola lettura dell'atto, mediante trascrizione o riassunto dei passaggi rilevanti dei documenti richiamati.
art. 369 c.p.c.
La richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio non sana la mancanza di autosufficienza del ricorso.
art. 391-bis c.p.c.
Costituisce il fondamento normativo della revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione immediatamente rilevabile, non in una diversa valutazione o interpretazione degli atti.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la memoria depositata dal ricorrente nel procedimento camerale.
art. 1, comma 335, L. 311/2004
Indicato come base giuridica dei presupposti della revisione catastale richiamati nella sentenza di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. sussiste solo quando la decisione sia fondata su una svista percettiva immediata e obiettivamente rilevabile dagli atti, e non quando la censura investa la valutazione o l'interpretazione degli atti processuali.
- In sede di revocazione delle decisioni della Cassazione, l'errore di fatto deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità e deve essere decisivo, cioè tale che, senza di esso, la decisione avrebbe avuto contenuto diverso.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone che, quando si censuri la motivazione di un avviso di accertamento o di altro atto amministrativo rilevante, il ricorso riporti o riassuma i passaggi essenziali del documento oggetto di censura, consentendo il controllo della doglianza sulla sola lettura dell'atto.
- La mera richiesta di acquisizione o trasmissione del fascicolo d'ufficio non supplisce alla carenza di specificità del ricorso, ove quest'ultimo non renda già percepibili le ragioni della censura.
- Non è configurabile errore revocatorio quando il ricorrente utilizzi la revocazione per contestare una precedente valutazione della Corte sul rispetto del requisito di autosufficienza o per prospettare una diversa interpretazione del medesimo requisito.
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