Ordinanza ingiunzione o revoca n. 347 del 14/05/2026
Provvedimento del 14 maggio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che Emirates ha effettuato un trattamento illecito dei dati personali dei passeggeri che compilano il modulo MEDIF, in particolare sotto il profilo della trasparenza/informativa e dei tempi di conservazione. Non è stata invece ravvisata una violazione sulla liceità del trattamento dei dati relativi alla salute e alla base giuridica, anche alla luce dei chiarimenti di ENAC, che ha confermato la funzionalità del MEDIF alla sicurezza del trasporto aereo e all’assistenza ai passeggeri con disabilità o mobilità ridotta. L’Autorità ha quindi ordinato misure correttive per rendere più chiari i trattamenti e definire tempi di conservazione adeguati, irrogando una sanzione di 180.000 euro.
Emirates: trattamento dei dati dei passeggeri con disabilità/mobilità ridotta tramite modulo MEDIF, per carenze di trasparenza e conservazione
Emirates e modulo MEDIF per passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta
Il Garante ha esaminato il reclamo di una passeggera nei confronti di Emirates relativo alla raccolta, tramite il modulo MEDIF, di dati personali e di dati relativi alla salute dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta. Il procedimento è stato avviato a seguito di istruttoria, acquisizione di memorie difensive della Compagnia e consultazione di ENAC.
Origine del reclamo e fatto contestato
La reclamante ha lamentato che Emirates richiederebbe la compilazione del modulo MEDIF come condizione per l’effettiva prestazione del servizio di trasporto aereo, anche in assenza di un’adeguata informativa e senza consenso. In particolare, ha riferito di aver dovuto fornire informazioni sul proprio stato di salute senza aver ricevuto preventive indicazioni sulle modalità del trattamento.
Posizione della Compagnia e base giuridica invocata
Emirates ha sostenuto che il trattamento dei dati è necessario per verificare l’idoneità al volo e per predisporre l’assistenza ai passeggeri che ne abbiano bisogno, in un settore caratterizzato da specifici obblighi di sicurezza. La Compagnia ha richiamato il Regolamento (CE) n. 1107/2006 e gli standard tecnici di ENAC, ICAO, IATA ed ECAC, affermando che:
- i dati comuni sono trattati per l’esecuzione del contratto di trasporto e per obblighi legali;
- i dati relativi alla salute sono trattati per motivi di interesse pubblico rilevante connessi alla sicurezza del trasporto aereo. Emirates ha inoltre precisato che il MEDIF è richiesto solo in presenza di determinate condizioni mediche o di assistenza speciale e che i dati sono accessibili solo a personale autorizzato.
Esiti dell’approfondimento istruttorio con ENAC
Nel corso dell’istruttoria il Garante ha interpellato ENAC, che ha confermato come, in presenza di patologie croniche o degenerative, l’acquisizione di informazioni attuali sullo stato di salute sia lo strumento necessario per predisporre le misure di sicurezza ed evitare rischi durante il volo. Sulla base di tale riscontro, l’Autorità non ha ravvisato violazioni degli artt. 5, par. 1, lett. a), b) e c), 6, par. 1 e 9 GDPR con riguardo alla raccolta dei dati sanitari tramite MEDIF.
Violazione della trasparenza e dell’informativa
Diversamente, il Garante ha ritenuto non adeguato il livello di trasparenza fornito agli interessati. In particolare, ha evidenziato che:
- la pagina web dedicata al MEDIF conteneva solo un’informazione sintetica e generica;
- la privacy policy generale non includeva una sezione specifica dedicata a questo trattamento;
- nella prassi concreta non risultava che all’interessato fossero state fornite informazioni chiare, concise e trasparenti prima del trattamento. Il Garante ha quindi accertato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12 e 13 GDPR, rilevando che l’interessato non era messo in condizione di comprendere in modo preventivo se sarebbe stato sottoposto al trattamento, con quali finalità, basi giuridiche e tempi di conservazione.
Violazione del principio di limitazione della conservazione
È stata inoltre accertata la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. e) GDPR. Emirates aveva dichiarato di conservare i moduli MEDIF per tutta la durata del viaggio e per 7 anni successivi. Il Garante ha ritenuto che la finalità di verifica dell’idoneità al volo giustifichi una conservazione solo per un periodo limitato, strettamente connesso all’esecuzione del viaggio e alle eventuali immediate esigenze operative. La conservazione per 7 anni è stata considerata sproporzionata, anche rispetto alle esigenze difensive e ai termini di prescrizione invocati dalla Società.
Prescrizioni e misure correttive
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) GDPR, il Garante ha ordinato a Emirates di:
- effettuare una ricognizione delle categorie di soggetti tenute alla compilazione del MEDIF;
- individuare, tra queste, quelle effettivamente necessarie alla sicurezza del trasporto aereo;
- indicare in modo chiaro, anche in una sezione dedicata dell’informativa, le categorie interessate dal trattamento;
- stabilire quali parti del modulo siano obbligatorie e quali campi possano restare vuoti perché non necessari;
- definire specifiche tempistiche di conservazione dei dati;
- cancellare i dati conservati oltre il nuovo limite. La Società deve comunicare all’Autorità, entro 30 giorni dalla notifica, un riscontro documentato sulle attività svolte, ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy.
Sanzione amministrativa e ulteriori disposizioni
Per le violazioni degli artt. 5, par. 1, lett. a) ed e), 12 e 13 GDPR è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 180.000,00. Nella quantificazione sono stati considerati, tra gli altri, il numero limitato di interessati coinvolti, l’assenza di precedenti, la natura colposa della condotta e le condizioni economiche della società. Il provvedimento dispone anche la pubblicazione sul sito dell’Autorità e l’annotazione nel registro interno. È prevista la possibilità di opposizione avanti l’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine del procedimento e oggetto del reclamo
Il procedimento trae origine da un reclamo presentato da una passeggera che lamentava che Emirates subordinasse di fatto il trasporto alla compilazione del modulo MEDIF, contenente dati anche sulla salute, senza adeguata informativa e senza consenso. La reclamante riferiva inoltre di aver dovuto trasmettere il modulo a un indirizzo dedicato della Compagnia pur non rientrando, a suo dire, nelle categorie per cui la compilazione era necessaria.
Difese di Emirates e contesto normativo del trasporto aereo
Emirates ha sostenuto che il trattamento è imposto dal quadro normativo del trasporto aereo e serve a verificare l’idoneità al volo e a predisporre l’assistenza per i passeggeri con esigenze mediche o di mobilità ridotta. La Compagnia ha richiamato il Regolamento (CE) n. 1107/2006, standard e prassi di ENAC, ICAO, IATA ed ECAC, affermando che i dati sanitari sono raccolti solo quando necessari e che la base giuridica non è il consenso, ma l’esecuzione del contratto, gli obblighi legali di sicurezza e il rilevante interesse pubblico connesso alla sicurezza del volo.
Esito su liceità e dati sanitari
A seguito di istruttoria e dell’interlocuzione con ENAC, il Garante ha preso atto che, per i passeggeri con patologie o mobilità ridotta, l’acquisizione di informazioni sullo stato di salute può essere necessaria per predisporre misure di sicurezza e assistenza. L’Autorità non ha quindi ravvisato una violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), b) e c), 6, par. 1 e 9 GDPR con riguardo alla raccolta dei dati tramite MEDIF, ritenendo il trattamento, in questo specifico ambito, funzionale alla sicurezza del trasporto aereo.
Violazione degli obblighi di trasparenza
È stata invece accertata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12 e 13 GDPR, poiché l’informativa risultava insufficiente e poco chiara sia sulla pagina dedicata al MEDIF sia nella privacy policy generale, che non conteneva una sezione specifica sul trattamento. Il Garante ha evidenziato che l’interessato non era messo in condizione di comprendere preventivamente se, in base alla propria condizione, sarebbe stato sottoposto al trattamento dei dati personali e quali fossero in concreto finalità, basi giuridiche e tempi di conservazione.
Violazione del principio di limitazione della conservazione
È stata inoltre accertata la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. e) GDPR, poiché Emirates conservava i moduli MEDIF per l’intero viaggio e per 7 anni successivi. L’Autorità ha ritenuto che la finalità di verifica dell’idoneità al volo giustifichi solo una conservazione limitata e strettamente collegata al viaggio, mentre una conservazione pluriennale è sproporzionata e non adeguatamente giustificata, anche se la Compagnia ha richiamato esigenze di difesa e termini di prescrizione in diverse giurisdizioni.
Misure correttive ordinate
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) GDPR, il Garante ha ingiunto a Emirates di: ricognire le categorie di soggetti tenuti alla compilazione del MEDIF e indicare quelle effettivamente rilevanti per la sicurezza del trasporto; chiarire quali sezioni del modulo siano obbligatorie e quali possano restare in bianco; definire specifiche tempistiche di conservazione dei dati; cancellare i dati già raccolti oltre il nuovo limite. La Società deve comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate, ai sensi dell’art. 157 del Codice privacy.
Sanzione e pubblicazione
Per le violazioni accertate è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di 180.000 euro ai sensi dell’art. 83 GDPR, ritenendo la violazione non minore e valutando, tra l’altro, il numero limitato di interessati coinvolti, l’assenza di precedenti, la condotta non dolosa e le condizioni economiche del contravventore. Il provvedimento dispone inoltre la pubblicazione sul sito dell’Autorità e l’annotazione nel registro interno, con possibilità di opposizione al tribunale ordinario entro i termini di legge.
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