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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3449/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari applicati per i reati contestati (art. 74, comma 2, d.P.R. 9/10/1990 n.309 e artt. 512 bis e 648 ter c.p.). La ricorrente deduceva: 1) carenza di gravità indiziaria e mancata consapevolezza di partecipare al sodalizio perché si rapportava solo col marito; 2) assenza del dolo in ordine al riciclaggio e mancata gestione consapevole dell'attività commerciale intestata fittiziamente; 3) inesistenza dell'attualità del pericolo di recidiva, atteso che l'associazione aveva smesso di operare nel 2022 e la ricorrente si era separata dal coniuge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e per essere in gran parte dedotto in fatto. Ha ritenuto congrua e dettagliata la motivazione del Tribunale di riesame che aveva ricostruito il ruolo attivo della Galletta (supporto alle vendite, ricezione dei "pízzini", partecipazione a riunioni, rapporti fiduciari con sodali, intestazione fittizia di un negozio per riciclaggio) e, quindi, la sussistenza di indizi solidi per configurare la partecipazione all'associazione. La Corte ha inoltre ricordato i limiti del sindacato di legittimità (niente revisione del merito fattuale) e ha respinto le censure sulle esigenze cautelari. Per effetto dell'inammissibilità ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74, comma 2

    La partecipazione all'associazione di tipo narcotrafficante può ricavarsi anche da comportamenti eterogenei e non necessariamente da attività apicali: è sufficiente un contributo consapevole, apprezzabile e concreto idoneo a consolidare o rafforzare il sodalizio (la Corte ha ritenuto tali gli atti di gestione, collegamento con acquirenti e supporto operativo).

  • codice di procedura penale, art. 273

    Il giudizio sul requisito della gravità indiziaria è rimesso al giudice di merito; la Corte valuta la correttezza logico-giuridica della motivazione ma non può riqualificare ex novo il materiale probatorio. Qui la motivazione del riesame è stata ritenuta idonea a sostenere la misura cautelare.

  • codice penale, artt. 512 bis e 648 ter

    Norme richiamate nella contestazione relativa a reati connessi (tra cui ipotesi di riciclaggio/attività illecite collegate); la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari consentissero di ritenere la consapevolezza e la partecipazione della ricorrente anche nella gestione fittizia dell'attività commerciale ai fini del riciclaggio.

  • codice di procedura penale, artt. 274 e 275

    Richiamati in relazione alle esigenze cautelari e al pericolo di recidiva/continuità criminale: la Corte ha ritenuto che i fatti e i rapporti intrattenuti dalla Galletta costituissero indicatori dell'attualità del pericolo e dell'adeguatezza della misura restrittiva.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma fissando anche un importo per la Cassa delle ammende.

  • Principi di giurisprudenza (Corte di Cassazione su sindacato di legittimità)

    Ribadito il principio che la Corte di cassazione non esercita un sindacato di merito sulla valutazione degli elementi di fatto e degli indizi ma verifica la correttezza giuridica e la logica della motivazione; censure generiche e ricostruzioni alternative non sono idonee ad intaccare l'atto impugnato.

Massime di principio

  • Per misure cautelari fondate su partecipazione ad associazione, la presenza di ruoli operativi anche non apicali (es. collegamento tra acquirenti e vertici, ricezione di "pízzini", gestione di fondi/attività intestate) può configurare gravità indiziaria sufficiente.
  • La mera intestazione formale di un'attività commerciale non esclude il reato di riciclaggio se emergono elementi che dimostrano la consapevolezza e l'utilizzo dell'attività per il reimpiego di proventi illeciti.
  • Le doglianze generiche, la ripetizione di fatti o la richiesta di una diversa valutazione del materiale probatorio sono inidonee in sede di legittimità: occorre contestare specificamente errori di diritto o illogicità evidenti nella motivazione.
  • La Corte di cassazione è limitata a controlli di legittimità (correttezza giuridica e logicità della motivazione) e non può riaprire la valutazione fattuale degli indizi; per incidere sui provvedimenti cautelari bisogna dimostrare vizi formali o dogmatici della motivazione.
  • Per contestare l'attualità del pericolo di recidiva è necessario offrire elementi concreti e specifici idonei a contrastare i rilievi fattuali (es. documentazione di cessazione stabile dell'attività criminale, prova di interruzione dei rapporti coi sodali), non solo affermazioni generiche.

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