Cassazione Penale, Sentenza n. 3449/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari applicati per i reati contestati (art. 74, comma 2, d.P.R. 9/10/1990 n.309 e artt. 512 bis e 648 ter c.p.). La ricorrente deduceva: 1) carenza di gravità indiziaria e mancata consapevolezza di partecipare al sodalizio perché si rapportava solo col marito; 2) assenza del dolo in ordine al riciclaggio e mancata gestione consapevole dell'attività commerciale intestata fittiziamente; 3) inesistenza dell'attualità del pericolo di recidiva, atteso che l'associazione aveva smesso di operare nel 2022 e la ricorrente si era separata dal coniuge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e per essere in gran parte dedotto in fatto. Ha ritenuto congrua e dettagliata la motivazione del Tribunale di riesame che aveva ricostruito il ruolo attivo della Galletta (supporto alle vendite, ricezione dei "pízzini", partecipazione a riunioni, rapporti fiduciari con sodali, intestazione fittizia di un negozio per riciclaggio) e, quindi, la sussistenza di indizi solidi per configurare la partecipazione all'associazione. La Corte ha inoltre ricordato i limiti del sindacato di legittimità (niente revisione del merito fattuale) e ha respinto le censure sulle esigenze cautelari. Per effetto dell'inammissibilità ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74, comma 2
La partecipazione all'associazione di tipo narcotrafficante può ricavarsi anche da comportamenti eterogenei e non necessariamente da attività apicali: è sufficiente un contributo consapevole, apprezzabile e concreto idoneo a consolidare o rafforzare il sodalizio (la Corte ha ritenuto tali gli atti di gestione, collegamento con acquirenti e supporto operativo).
codice di procedura penale, art. 273
Il giudizio sul requisito della gravità indiziaria è rimesso al giudice di merito; la Corte valuta la correttezza logico-giuridica della motivazione ma non può riqualificare ex novo il materiale probatorio. Qui la motivazione del riesame è stata ritenuta idonea a sostenere la misura cautelare.
codice penale, artt. 512 bis e 648 ter
Norme richiamate nella contestazione relativa a reati connessi (tra cui ipotesi di riciclaggio/attività illecite collegate); la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari consentissero di ritenere la consapevolezza e la partecipazione della ricorrente anche nella gestione fittizia dell'attività commerciale ai fini del riciclaggio.
codice di procedura penale, artt. 274 e 275
Richiamati in relazione alle esigenze cautelari e al pericolo di recidiva/continuità criminale: la Corte ha ritenuto che i fatti e i rapporti intrattenuti dalla Galletta costituissero indicatori dell'attualità del pericolo e dell'adeguatezza della misura restrittiva.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma fissando anche un importo per la Cassa delle ammende.
Principi di giurisprudenza (Corte di Cassazione su sindacato di legittimità)
Ribadito il principio che la Corte di cassazione non esercita un sindacato di merito sulla valutazione degli elementi di fatto e degli indizi ma verifica la correttezza giuridica e la logica della motivazione; censure generiche e ricostruzioni alternative non sono idonee ad intaccare l'atto impugnato.
Massime di principio
- Per misure cautelari fondate su partecipazione ad associazione, la presenza di ruoli operativi anche non apicali (es. collegamento tra acquirenti e vertici, ricezione di "pízzini", gestione di fondi/attività intestate) può configurare gravità indiziaria sufficiente.
- La mera intestazione formale di un'attività commerciale non esclude il reato di riciclaggio se emergono elementi che dimostrano la consapevolezza e l'utilizzo dell'attività per il reimpiego di proventi illeciti.
- Le doglianze generiche, la ripetizione di fatti o la richiesta di una diversa valutazione del materiale probatorio sono inidonee in sede di legittimità: occorre contestare specificamente errori di diritto o illogicità evidenti nella motivazione.
- La Corte di cassazione è limitata a controlli di legittimità (correttezza giuridica e logicità della motivazione) e non può riaprire la valutazione fattuale degli indizi; per incidere sui provvedimenti cautelari bisogna dimostrare vizi formali o dogmatici della motivazione.
- Per contestare l'attualità del pericolo di recidiva è necessario offrire elementi concreti e specifici idonei a contrastare i rilievi fattuali (es. documentazione di cessazione stabile dell'attività criminale, prova di interruzione dei rapporti coi sodali), non solo affermazioni generiche.
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