Regolamento (UE) 2025/1410
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1410 della Commissione, del 9 luglio 2025, relativo al formato, al modello e alle specifiche tecniche delle etichette e degli avvisi di trasparenza dei messaggi di pubblicità politica a norma degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione completa il regolamento (UE) 2024/900 definendo come devono essere presentate le etichette e gli avvisi di trasparenza dei messaggi di pubblicità politica. Fissa requisiti comuni e regole specifiche per televisione, radio, stampa e supporti digitali, oltre a modelli standardizzati per i contenuti minimi da comunicare. Introduce anche specifiche tecniche per la leggibilità automatica, l’accessibilità e la visualizzazione online, con alcune semplificazioni per le PMI. Le disposizioni si applicano dal 10 ottobre 2025.
Regolamento di esecuzione che stabilisce formato, modello e specifiche tecniche delle etichette e degli avvisi di trasparenza per i messaggi di pubblicità politica.
Ambito di applicazione
Si applica agli editori di pubblicità politica e, in concreto, a tutti i messaggi di pubblicità politica diffusi o pubblicati in formato offline e online nell’Unione, incluse le forme audiovisive, radiofoniche, stampate e digitali, nonché i casi in cui il messaggio utilizza tecniche di targeting o di consegna basate su dati personali. Il regolamento disciplina etichette e avvisi di trasparenza da rendere disponibili nei messaggi e/o online, con applicazione dal 10 ottobre 2025. Non riguarda la disciplina sostanziale della pubblicità politica, già contenuta nel regolamento (UE) 2024/900, ma ne specifica gli obblighi formali e tecnici. Sono previste attenuazioni per micro, piccole e medie imprese rispetto ad alcuni requisiti tecnici degli avvisi online.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1410 sulle etichette e sugli avvisi di trasparenza della pubblicità politica
Il regolamento completa il quadro del regolamento (UE) 2024/900 sulla trasparenza e sul targeting della pubblicità politica, definendo in modo uniforme come devono essere presentate le etichette e gli avvisi di trasparenza nei diversi media. La finalità è garantire che il destinatario riconosca immediatamente un messaggio di pubblicità politica e possa accedere a informazioni standardizzate, comparabili e facilmente reperibili.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento attua gli articoli 11, paragrafo 4, e 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/900, che demandano alla Commissione la definizione di formato, modello e specifiche tecniche. I considerando chiariscono che la disciplina deve coprire sia i contesti offline sia quelli online, tenendo conto delle peculiarità di televisione, radio, stampa, piattaforme online, siti web, app mobili e videogiochi, nonché delle esigenze di accessibilità per le persone con disabilità.
Ambito applicativo
Le regole riguardano gli editori di pubblicità politica e i messaggi diffusi in qualsiasi mezzo, inclusi media audiovisivi lineari e on demand, servizi radiofonici lineari e non lineari, stampa e supporti digitali. Il regolamento disciplina non il contenuto politico in sé, ma la forma di presentazione delle informazioni obbligatorie, con particolare attenzione ai casi in cui la pubblicità utilizza tecniche di targeting o di consegna basate su dati personali. È prevista una moderata attenuazione degli oneri tecnici per micro, piccole e medie imprese per alcuni requisiti degli avvisi online.
Requisiti generali di etichetta e avviso di trasparenza
L’allegato I stabilisce regole comuni valide per tutti i mezzi. L’etichetta deve essere integrata nel messaggio o ad esso associata in modo chiaro, ben visibile e privo di ambiguità, così da consentire al lettore, spettatore o ascoltatore di identificare immediatamente la natura politica del messaggio. Le etichette visive devono essere leggibili e presentate con caratteri, contrasto e spaziatura adeguati; le etichette sonore devono essere pronunciate chiaramente e senza rumori di fondo.
Quando l’avviso di trasparenza non è incluso nell’etichetta, deve essere raggiungibile mediante link, codice QR o mezzo tecnico equivalente, purché il collegamento sia diretto. I codici QR devono essere ben contrastati e di dimensioni compatibili con la lettura tramite dispositivi comunemente disponibili.
Regole per televisione, radio, stampa e supporti digitali
Per i servizi audiovisivi e radiofonici, l’etichetta visiva deve essere esposta per tutta la durata del messaggio; in alternativa può comparire a schermo intero all’inizio o alla fine per almeno 3 secondi, a condizione che per tutta la durata del messaggio restino sempre visibili la qualificazione come pubblicità politica, il nome dello sponsor e il link all’avviso di trasparenza. Le etichette sonore devono comparire all’inizio o alla fine del messaggio.
Nella stampa, etichetta e avviso di trasparenza devono di norma essere contenuti in un unico riquadro stampato e presentati con forte contrasto rispetto allo sfondo. Nei formati digitali, per i video valgono regole sostanzialmente analoghe a quelle audiovisive; inoltre, l’etichetta può essere resa mediante elementi dell’interfaccia utente, purché le informazioni essenziali siano visibili senza ulteriori azioni da parte dell’utente. Per i contenuti audio digitali è ammessa un’etichetta sonora udibile immediatamente e collocata all’inizio o alla fine.
Modelli standard di etichetta
L’allegato II fornisce modelli di etichetta visiva e sonora. La versione visiva deve indicare che si tratta di un messaggio di pubblicità politica e, se del caso, che utilizza tecniche di targeting e/o di consegna basate su dati personali. Deve inoltre indicare lo sponsor, l’eventuale entità che lo controlla, il collegamento con un’elezione o con un’iniziativa legislativa o regolamentare e il rinvio all’avviso di trasparenza. Le note consentono formulazioni equivalenti e precisano che il riferimento all’elezione o all’iniziativa è richiesto solo quando esiste un legame chiaro e sostanziale.
Il modello sonoro riproduce gli stessi contenuti in forma sintetica, con una formula facilmente comprensibile e un link breve alla pagina web delle informazioni ulteriori.
Contenuto dell’avviso di trasparenza
L’avviso di trasparenza contiene un set molto ampio di informazioni. Tra le principali: dati identificativi dello sponsor, dell’eventuale soggetto controllante e del pagatore del messaggio; periodo di diffusione; importi e prestazioni in natura percepiti per il singolo messaggio e, se del caso, per la campagna; origine dei fondi; metodologia di calcolo degli importi; collegamento con elezioni o iniziative legislative/regolamentari; link alle informazioni ufficiali sulla partecipazione al processo elettorale; link al registro europeo dei messaggi di pubblicità politica online; modalità di segnalazione delle non conformità; eventuale sospensione o interruzione di precedenti pubblicazioni per violazioni.
Per i messaggi online che impiegano targeting o delivery basati su dati personali, l’avviso deve inoltre dettagliare le tecniche impiegate, i gruppi destinatari, le categorie di dati personali, la logica di targeting, l’uso di sistemi di intelligenza artificiale, il periodo di diffusione, il numero di visualizzazioni e interazioni, la strategia interna e ogni altra informazione utile. Deve anche fornire i mezzi pratici per esercitare i diritti in materia di protezione dei dati, incluso il diritto di revoca del consenso per finalità di pubblicità politica.
Specifiche tecniche per gli avvisi online e accessibilità
L’allegato III richiede che gli avvisi di trasparenza, quando non incorporati nell’etichetta, siano resi disponibili online. Se applicabile, devono essere leggibili automaticamente da software e quindi predisposti in formati come JSON o XML. Devono inoltre rispettare i requisiti di accessibilità della direttiva (UE) 2019/882.
Ove tecnicamente fattibile, gli avvisi devono usare caratteri sans-serif di almeno 12 punti, interlinea e spaziatura adeguate, contrasto minimo 4,5:1, layout flessibile e possibilità di ridimensionamento fino al 200% senza necessità di scorrimento orizzontale. Sono consentiti effetti o animazioni per facilitare la visualizzazione. Tali requisiti non si applicano alle micro, piccole e medie imprese per i punti tecnici indicati nell’allegato III.
Decorrenza e portata giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ma si applica solo dal 10 ottobre 2025. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, in quanto regolamento di esecuzione, opera come specificazione tecnica vincolante della disciplina già contenuta nel regolamento (UE) 2024/900.
Disposizioni principali
Oggetto e rinvio al regolamento (UE) 2024/900
L’articolo 1 stabilisce che le etichette di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2024/900 devono conformarsi agli allegati I e II, mentre gli avvisi di trasparenza di cui all’articolo 12 devono conformarsi agli allegati I, II e III. Il regolamento di esecuzione attua quindi il rinvio contenuto negli articoli 11, paragrafo 4, e 12, paragrafo 7, del regolamento quadro.
Entrata in vigore e data di applicazione
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 10 ottobre 2025. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Requisiti generali di etichette e avvisi di trasparenza
L’allegato I, sezione 1, fissa i requisiti comuni: etichetta inclusa o associata al messaggio in modo chiaro, ben visibile e privo di ambiguità; leggibilità, adeguato contrasto e spaziatura; pronuncia chiara per le etichette sonore; collegamento diretto all’avviso di trasparenza tramite link, QR code o mezzi equivalenti; QR code ad alto contrasto e leggibili con lettori comunemente disponibili.
Regole specifiche per televisione e radio
L’allegato I, sezione 2, disciplina i messaggi trasmessi tramite servizi di media audiovisivi e servizi radiofonici lineari e non lineari. Le etichette visive devono accompagnare l’intera durata del messaggio oppure essere mostrate a schermo intero all’inizio o alla fine per almeno 3 secondi, purché per tutta la durata restino visibili la dichiarazione di pubblicità politica, il nome dello sponsor e il link all’avviso di trasparenza. Le etichette sonore vanno annunciate all’inizio o alla fine del messaggio.
Regole specifiche per la stampa
L’allegato I, sezione 3, prevede che nei mezzi stampati l’etichetta sia di norma contenuta in un unico riquadro stampato e, se l’avviso di trasparenza è incluso nello stesso materiale, anch’esso sia normalmente in un unico riquadro. Etichetta e avviso devono essere presentati con forte contrasto rispetto allo sfondo.
Regole specifiche per il supporto digitale
L’allegato I, sezione 4, riguarda i messaggi digitali diversi dai servizi audiovisivi e radiofonici. Per i video valgono regole analoghe a quelle di TV e radio; per la presentazione online possono essere usati elementi dell’interfaccia utente senza azioni aggiuntive dell’utente, purché restino visibili le informazioni essenziali. Per i contenuti audio è ammessa un’etichetta sonora udibile senza azioni aggiuntive e annunciata all’inizio o alla fine.
Modello di etichetta visiva
L’allegato II, punto 1, fornisce un modello standard che deve indicare che si tratta di un messaggio di pubblicità politica, se utilizza tecniche di targeting e/o di consegna basate su dati personali, l’identità dello sponsor, l’eventuale soggetto che controlla lo sponsor, il collegamento a elezioni o iniziative legislative/regolamentari e il link all’avviso di trasparenza. Le note chiariscono quando tali indicazioni sono obbligatorie e consentono l’uso di formulazioni equivalenti, loghi politici e codici QR o link diretti.
Modello di etichetta sonora
L’allegato II, punto 2, prevede una formula sonora standard che riproduce, in forma breve, le informazioni essenziali: qualificazione del messaggio come pubblicità politica, eventuale uso di targeting basato su dati personali, identità dello sponsor, eventuale soggetto controllante, eventuale collegamento a elezioni o iniziative e link breve alla pagina web con maggiori informazioni.
Contenuto minimo dell’avviso di trasparenza
L’allegato II, punto 3, elenca in modo dettagliato le informazioni da includere nell’avviso di trasparenza: dati dello sponsor, dell’eventuale entità controllante e del soggetto che paga per il messaggio; periodo di pubblicazione; importi aggregati e valore delle prestazioni in natura per il singolo messaggio e per l’eventuale campagna; origine pubblica/privata e UE/paesi terzi dei fondi; metodologia di calcolo; collegamento a elezioni o iniziative; link alle informazioni ufficiali di partecipazione; link al registro europeo dei messaggi di pubblicità politica online; meccanismi di segnalazione delle non conformità; eventuale sospensione precedente; nonché, per i messaggi online che impiegano targeting o delivery basati su dati personali, un blocco aggiuntivo con tecniche usate, gruppi destinatari, categorie di dati, logica di targeting, uso di IA, periodo, visualizzazioni, interazioni, strategia interna e altre informazioni utili; inoltre i mezzi per esercitare i diritti privacy ai sensi del GDPR o del regolamento (UE) 2018/1725.
Specifiche tecniche per gli avvisi di trasparenza online
L’allegato III richiede che, se l’avviso non è inserito nell’etichetta o reso disponibile secondo l’allegato I, sia messo online. Quando applicabile, deve essere leggibile da dispositivo automatico, in formato trattabile automaticamente come JSON o XML; deve rispettare i requisiti di accessibilità della direttiva (UE) 2019/882; ove tecnicamente fattibile, deve usare caratteri sans-serif almeno 12 punti, interlinea e spaziatura adeguate, contrasto minimo 4,5:1, layout flessibile e possibilità di ridimensionamento fino al 200% senza scorrimento orizzontale. Sono consentiti effetti o animazioni per evidenziare l’avviso. Tali requisiti non si applicano alle micro, piccole e medie imprese ai punti 4-7 dell’allegato III.
Riferimenti a accessibilità e protezione dei dati
Nei considerando e negli allegati il regolamento richiama la direttiva (UE) 2019/882 per l’accessibilità e i regolamenti (UE) 2016/679 e 2018/1725 per gli aspetti connessi alla protezione dei dati e ai diritti degli interessati. Il testo precisa che gli avvisi devono essere accessibili alle persone con disabilità e, per il targeting basato su dati personali, devono includere i mezzi concreti per revocare il consenso o esercitare i diritti previsti dal GDPR.
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