Cassazione Penale, Sentenza n. 00668/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione dopo 665 giorni in regime di arresti domiciliari in relazione al reato previsto dall'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (traffico di sostanze stupefacenti): l'istante era accusato di aver fatto da spedizioniere di acquascooter contenenti cocaina importata dal Perù nell'ambito di un'organizzazione criminale internazionale. In sede di merito il Tribunale di Roma ha assolto l'istante per non aver commesso il fatto (sentenza del 5/12/2022). La Corte d'appello di Roma ha però rigettato la domanda di riparazione ritenendo sussistenti profili di colpa grave nella condotta dell'istante, in particolare per pregressi contatti con indagati, atteggiamenti ritenuti idonei a sviare le indagini (contatto con Pianosi dopo il sequestro, gestione di documentazione doganale) e messa a disposizione reiterata delle proprie competenze professionali, nonostante la sentenza di assoluzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Niciarelli, annullando l'ordinanza della Corte d'appello e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma. La Cassazione ha rilevato che il giudice della riparazione non può ignorare gli accertamenti definitivi del giudice penale quando incidono sulla sussistenza del dolo o della colpa grave: l'ordinanza impugnata si è sostanzialmente limitata a richiamare l'ordinanza cautelare anziché confrontarsi con la ricostruzione emersa nel giudizio di assoluzione. Inoltre la motivazione circa la "contiguità" dell'istante con soggetti dediti al narcotraffico è risultata carente, perché non è stata adeguatamente dimostrata la consapevolezza dell'istante dell'attività illecita altrui, elemento necessario per configurare la colpa grave ostativa alla riparazione. Per questi motivi la decisione è stata annullata e la questione rimandata per nuovo esame, con regolazione delle spese di cassazione.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma richiamata quale titolo di reato contestato (traffico di sostanze stupefacenti); il fatto storico contestato attiene all'importazione di cocaina occultata negli acquascooter.
Principio della prova in sede penale: "al di là di ogni ragionevole dubbio"
"al di là di ogni ragionevole dubbio"
Richiamato per sottolineare la differenza di standard probatorio tra giudizio penale (dove si applica questo principio) e giudizio di riparazione (valutazione autonoma, ma comunque tenuta a considerare gli accertamenti definitivi del giudice penale).
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016 (Piccolo)
Principio secondo cui il giudice della riparazione deve tenere conto della sentenza irrevocabile di proscioglimento quando essa incida sulla sussistenza del dolo o della colpa grave.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017 (Quaresima)
Affermato che il giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che il giudice della cognizione non ha considerato tali; bisogna riferirsi agli accertamenti del processo penale concluso.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019 (Morabito) e Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018 (Puro)
Chiarimenti sulla possibile incidenza delle frequentazioni ambigue: tali frequentazioni possono ostare alla riparazione solo se il giudice motiva adeguatamente la loro oggettiva idoneità a costituire indizi di complicità, in relazione a natura e qualità dei collegamenti.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020 (Abbruzzese)
Precisione secondo cui la colpa grave ostativa si integra quando la condotta denota consapevolezza dell'attività illecita altrui e comportamenti macroscopicamente imprudenti che, pur non concorrendo nel reato, denotano contiguità rilevante.
Giurisprudenza: Sez. 4, Sentenza n. 598 del 29/04/1994 (Gandolfo)
Principio che se manca la consapevolezza dell'attività illecita altrui, la condotta denotante contiguità non può avere incidenza negativa ai fini della riparazione.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve prendere in considerazione gli accertamenti definitivi del processo penale (assoluzione o proscioglimento) quando questi incidono sulla valutazione del dolo o della colpa grave; non è lecito fondare la decisione soltanto su un'ordinanza cautelare.
- La mera frequentazione o il rapporto professionale con soggetti poi imputati o condannati non basta, di per sé, a integrare la colpa grave ostativa alla riparazione: è necessaria una motivazione che dimostri la consapevolezza dell'attività illecita altrui e il nesso causale o concausale tra tale consapevolezza/condotta e la misura restrittiva.
- Il giudice deve spiegare in modo specifico e non generico come elementi indiziari (contatti, scambi di informazioni, comportamento dopo il sequestro, gestione di documenti) siano apprezzabili come indicatori di complicità o di grave negligenza; deve altresì confrontarsi espressamente con le argomentazioni favorevoli al ricorrente contenute nella sentenza di assoluzione.
- Per il difensore in procedimenti di riparazione è fondamentale evidenziare le discrepanze tra gli elementi utilizzati dall'ordinanza cautelare e gli accertamenti emersi nel dibattimento, chiedendo al giudice della riparazione di motivare ogni eventuale valutazione divergente.
- In presenza di reati pluripersonali, la responsabilità causale della misura cautelare può essere esclusa se manca la prova della consapevolezza dell'attività illecita altrui; in tali casi la valutazione sulla sussistenza della colpa grave rimane soggetta a un controllo rigoroso di motivazione da parte del giudice.
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