Ordinanza n. 2443/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza semplificata del TAR Emilia-Romagna, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. In sede cautelare ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza. Il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario un approfondimento nel merito, anche per verificare la sussistenza delle condizioni per accedere alla deroga prevista dall'art. 46 del d.P.R. n. 394/1999 in presenza di gravi motivi di salute. Ha inoltre rilevato il periculum in mora, poiché nei confronti dell'interessata era già stato emesso un decreto di espulsione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. La decisione è stata giustificata dalla necessità di approfondire nel merito l'applicabilità della deroga per gravi motivi di salute prevista dall'art. 46 del d.P.R. n. 394/1999 e dalla sussistenza del periculum in mora derivante dall'intervenuta adozione di un decreto di espulsione. La discussione di merito è stata rinviata a un'udienza del secondo semestre 2027, da fissarsi con separato decreto. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la domanda cautelare in appello.
art. 46 d.P.R. n. 394/1999
La norma prevede una deroga la cui applicabilità, in presenza di gravi motivi di salute, deve essere approfondita nel giudizio di merito.
Massime di principio
- In appello cautelare, la necessità di approfondire nel merito l'applicabilità di una deroga normativa rilevante per la posizione dello straniero può giustificare la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
- L'esistenza di un decreto di espulsione già emesso nei confronti dello straniero integra il periculum in mora ai fini della tutela cautelare contro la sentenza che abbia confermato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
- Quando sussistano esigenze di approfondimento sulla possibile applicazione della deroga per gravi motivi di salute prevista dall'art. 46 del d.P.R. n. 394/1999, il giudice d'appello può sospendere cautelarmente l'esecutività della sentenza di primo grado e rinviare la causa alla fase di merito.
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