Regolamento (UE) 2016/1035
Regolamento (UE) 2016/1035 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi (codificazione)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento codifica la disciplina UE di contrasto alle vendite di navi a prezzi inferiori al valore normale quando ciò arreca un pregiudizio all'industria dell'Unione. Stabilisce criteri dettagliati per la determinazione del prezzo pregiudizievole, per l'accertamento del pregiudizio, per l'apertura e lo svolgimento dell'inchiesta e per l'imposizione di diritti pari al margine di prezzo pregiudizievole. Prevede inoltre misure alternative, contromisure di tipo portuale in caso di mancato pagamento e garanzie procedurali, riservatezza e divulgazione delle informazioni.
Difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi, con disciplina codificata delle indagini, dei diritti e delle contromisure applicabili.
Ambito di applicazione
Si applica alle vendite di navi soggette all'accordo sulla costruzione navale, quando la vendita a prezzo pregiudizievole a favore di un acquirente stabilito in un paese diverso da quello di origine della nave cagiona un pregiudizio all'industria dell'Unione. Riguarda i costruttori navali, gli acquirenti, gli esportatori, i produttori dell'Unione e le loro associazioni, nonché la Commissione e gli Stati membri nell'ambito delle procedure di denuncia, inchiesta, imposizione e riscossione dei diritti. È esclusa la nave militare; per i costruttori dei paesi parte contraente dell'accordo, l'inchiesta dell'Unione è possibile solo se l'acquirente è dell'Unione e la nave non è militare. Il regolamento si applica dal giorno di entrata in vigore dell'accordo sulla costruzione navale; non si applica alle navi oggetto di contratti conclusi prima di tale data, salvo l'eccezione per contratti conclusi dopo il 21 dicembre 1994 con consegna prevista oltre cinque anni dopo il contratto, se il ritardo non è giustificato da normali motivi commerciali.
Difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi
Il regolamento codifica la disciplina unionale già contenuta nel regolamento (CE) n. 385/96 e la riorganizza in un testo unico. Esso si inserisce nel quadro dell'accordo OCSE sulla costruzione navale e del relativo codice sui prezzi pregiudizievoli, con l'obiettivo di consentire all'Unione di reagire alle vendite di navi effettuate a prezzo inferiore al valore normale quando esse arrecano un pregiudizio all'industria dell'Unione.
Finalità e contesto internazionale
Il testo chiarisce che, per la particolarità delle transazioni relative all'acquisto di navi, gli strumenti antidumping e compensativi ordinari non sono adeguati; per questo il regolamento recepisce, per quanto possibile, le regole del codice dei prezzi pregiudizievoli allegato all'accordo sulla costruzione navale. L'azione dell'Unione deve mantenere l'equilibrio tra diritti e obblighi derivanti da tale accordo e non può confliggere con gli obblighi internazionali assunti dall'Unione.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica alle vendite di navi d'alto mare a propulsione autonoma di almeno 100 tonnellate lorde, destinate al trasporto di merci o persone o a servizi specializzati, nonché ai rimorchiatori di almeno 365 kW. È centrale la figura dell'"acquirente" dell'Unione: per i costruttori dei paesi parte contraente, l'inchiesta unionale è possibile solo se l'acquirente è stabilito nell'Unione e purché la nave non sia militare. Il regolamento disciplina inoltre le relazioni tra costruttore navale, acquirenti, esportatori, produttori dell'Unione, Stati membri e Commissione.
Definizioni rilevanti
L'articolo 1 contiene definizioni operative decisive per l'intera disciplina. Sono definiti la nave simile, la stessa categoria generale di navi, la vendita, la situazione giuridica di proprietà e il concetto di acquirente, che può includere anche rapporti di leasing o di locazione a scafo nudo collegati al primo trasferimento. La nozione di controllo e di detenzione è formulata in modo ampio: la detenzione è presunta oltre il 50 %, mentre il controllo può essere ritenuto esistente anche in presenza del 25 % di partecipazione. La nozione di parte contraente coincide con qualsiasi paese terzo aderente all'accordo sulla costruzione navale.
Determinazione del prezzo pregiudizievole
L'articolo 2 stabilisce un sistema dettagliato di calcolo del valore normale, del prezzo all'esportazione e del margine di prezzo pregiudizievole. Il valore normale si fonda, in via principale, sul prezzo di una nave simile venduta nel paese esportatore a un acquirente indipendente in normali operazioni commerciali; se ciò non è possibile, si ricorre a vendite verso un paese terzo appropriato o, in subordine, al costo di produzione maggiorato di spese generali, amministrative e di vendita e di un profitto congruo. Sono previste regole specifiche per le vendite sotto costo, per la ripartizione dei costi, per gli importi di spese generali e profitto, nonché per l'esclusione dei costi dovuti a forza maggiore oltre l'aumento prevedibile al momento del contratto.
Per i paesi senza economia di mercato, il valore normale è determinato sulla base di un paese terzo ad economia di mercato o, se ciò non è possibile, su qualsiasi altra base equa, incluso il prezzo pagato nell'Unione per una nave simile, con adeguamenti e margine di profitto. Le parti sono informate del paese terzo prescelto subito dopo l'apertura dell'inchiesta e dispongono di 10 giorni per presentare osservazioni.
Il prezzo all'esportazione è di regola il prezzo realmente pagato o pagabile; se manca o non è attendibile per rapporti di associazione o accordi di compensazione, viene costruito sulla base della prima rivendita a un acquirente indipendente. Il confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione deve essere equo, effettuato allo stesso stadio commerciale e, di norma, su vendite ravvicinate nel tempo, considerando differenze di vendita, fiscali, tecniche e di quantità. Il margine di prezzo pregiudizievole corrisponde alla differenza tra valore normale e prezzo all'esportazione.
Accertamento del pregiudizio e nesso causale
L'articolo 3 richiede un esame obiettivo fondato su prove positive. L'autorità deve verificare sia l'effetto della vendita a prezzo inferiore sui prezzi delle navi simili nel mercato dell'Unione sia l'impatto sull'industria dell'Unione. Tra gli indicatori economici rilevanti figurano vendite, profitti, produzione, quota di mercato, produttività, utili sul capitale investito, capacità produttiva, flussi di cassa, scorte, occupazione, salari, crescita e capacità di accesso al capitale.
La norma impone di non attribuire alla vendita pregiudizievole effetti che derivino invece da altri fattori, quali la domanda, le restrizioni commerciali, la concorrenza di paesi terzi, gli sviluppi tecnologici o le prestazioni esportative dell'industria UE. In caso di minaccia di grave pregiudizio, la valutazione deve basarsi su fatti concreti e su un mutamento di circostanze chiaramente previsto e imminente.
Industria dell'Unione
L'articolo 4 definisce l'industria dell'Unione come l'insieme dei produttori dell'Unione in grado di costruire una nave simile con impianti disponibili o trasformabili in tempo utile, oppure la parte di produttori che rappresenta una quota maggioritaria della capacità complessiva dell'Unione. I produttori collegati al costruttore navale, agli esportatori o agli acquirenti possono essere esclusi dall'insieme rilevante. Il collegamento sussiste in caso di controllo diretto o indiretto, controllo comune da parte di terzi o controllo congiunto del terzo, se ciò può alterare il comportamento del produttore.
Denuncia e apertura del procedimento
L'articolo 5 disciplina in dettaglio la denuncia, che può essere presentata da persone fisiche o giuridiche o da associazioni senza personalità giuridica per conto dell'industria dell'Unione. La denuncia va presentata entro termini stringenti: in linea generale entro 6 mesi dalla conoscenza della vendita, oppure entro 9 mesi se manca un invito a presentare offerte, purché sia stata depositata una notifica d'intento entro 6 mesi; in ogni caso, entro 6 mesi dalla consegna della nave. È inoltre presunta la conoscenza della vendita al momento della pubblicazione di notizie molto generiche sulla conclusione del contratto nella stampa internazionale.
La denuncia deve fornire elementi di prova su prezzo pregiudizievole, pregiudizio, nesso causale e, a seconda del tipo di procedura di gara, sulla partecipazione del denunciante e sulla conformità della sua offerta. La Commissione apre il procedimento solo se la denuncia è sostenuta dall'industria dell'Unione o per suo conto: il sostegno complessivo deve superare il 50 % della capacità dei produttori che esprimono sostegno o opposizione e, al contempo, i produttori favorevoli devono rappresentare almeno il 25 % della capacità totale dei produttori che possono costruire la nave simile.
La Commissione decide sull'apertura entro 45 giorni dalla denuncia e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso indica le parti coinvolte, descrive la nave, riassume le informazioni ricevute e fissa i termini per manifestarsi, presentare osservazioni e chiedere di essere sentiti. In circostanze particolari è possibile un'inchiesta d'ufficio o su denuncia di una parte contraente, purché sorretta da sufficienti elementi di prova.
Svolgimento dell'inchiesta
L'articolo 6 prevede che la Commissione svolga l'inchiesta a livello di Unione, con la collaborazione degli Stati membri e, se del caso, delle autorità di paesi terzi. Il contraddittorio è garantito mediante questionari, audizioni, incontri tra parti avverse e accesso alle informazioni pertinenti non riservate. I questionari devono concedere almeno 30 giorni per rispondere; per gli esportatori il termine decorre da una settimana dopo l'invio del questionario o della trasmissione alla rappresentanza diplomatica competente.
Sono previste verifiche documentali e, se necessario, inchieste in paesi terzi, con il consenso delle imprese interessate e l'assenza di obiezioni del governo del paese coinvolto. L'inchiesta deve concludersi entro un anno, con regole specifiche per i casi in cui la nave simile è già stata consegnata o è ancora in costruzione.
Chiusura, soglia minima e imposizione dei diritti
L'articolo 7 prevede la chiusura del procedimento in caso di ritiro della denuncia o se non sono necessarie misure. Il procedimento si chiude immediatamente se il margine di prezzo pregiudizievole è inferiore al 2 % del prezzo all'esportazione. Se invece risultano prezzo pregiudizievole e pregiudizio, la Commissione impone al costruttore navale un diritto pari al margine accertato.
Il pagamento deve avvenire entro 180 giorni dalla notifica, considerata ricevuta una settimana dopo l'invio. La Commissione può concedere proroghe se il pagamento entro il termine può determinare fallimento o incompatibilità con un'amministrazione controllata; sulla quota non pagata maturano interessi al tasso del mercato secondario delle obbligazioni in euro a medio termine della borsa del Lussemburgo, maggiorato di 50 punti base.
Misure alternative e contromisure portuali
L'articolo 8 consente di chiudere l'inchiesta senza diritti se il costruttore annulla definitivamente e incondizionatamente la vendita a prezzo pregiudizievole o si adegua a una misura alternativa equivalente accettata dalla Commissione. L'annullamento presuppone la risoluzione di tutti i rapporti contrattuali, la restituzione di tutti i corrispettivi e il ritorno dei diritti sulla nave al costruttore.
L'articolo 9 introduce una contromisura specifica per il caso di mancato pagamento dei diritti: il rifiuto dei diritti di carico e scarico nei porti dell'Unione per le navi costruite dal costruttore inadempiente. La decisione è efficace dopo 30 giorni dalla pubblicazione e si applica alle navi oggetto di contratti conclusi nei quattro anni precedenti l'entrata in vigore della decisione; ciascuna nave resta soggetta alla misura per massimo quattro anni dalla consegna. Le autorità doganali degli Stati membri non concedono l'autorizzazione di carico o scarico alle navi colpite.
Garanzie procedurali, riservatezza e divulgazione finale
Gli articoli 11, 12, 13 e 14 fissano regole di garanzia procedurale. La Commissione può effettuare visite di verifica e, in caso di mancata collaborazione o di informazioni false o incomplete, può fondare le proprie conclusioni sui dati disponibili, anche in modo meno favorevole alla parte inadempiente. Le informazioni riservate devono essere trattate come tali e accompagnate, salvo casi eccezionali, da un riassunto non riservato sufficiente a comprenderne la sostanza; l'uso delle informazioni è limitato alla finalità per cui sono state richieste.
Prima della decisione finale, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei fatti e delle considerazioni essenziali su cui si fonda l'eventuale imposizione del diritto o la chiusura del procedimento. La comunicazione finale è resa per iscritto, di norma entro un mese prima della decisione, e le osservazioni successive sono ammissibili solo se presentate entro un termine fissato dalla Commissione, comunque non inferiore a 10 giorni.
Relazione, rapporti con altri atti ed entrata in vigore
La Commissione deve includere informazioni sull'attuazione del regolamento nella sua relazione annuale sulle misure di difesa commerciale. Il regolamento fa salvo l'applicazione di norme speciali derivanti da accordi con paesi terzi e di misure speciali compatibili con l'accordo sulla costruzione navale. L'eventuale inchiesta e le decisioni dell'Unione non possono essere in contrasto con gli obblighi internazionali assunti, incluso il sistema di composizione delle controversie previsto dall'accordo.
Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 385/96 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicandosi dal giorno di entrata in vigore dell'accordo sulla costruzione navale, con la limitazione temporale per i contratti anteriori e l'eccezione per i contratti post 21 dicembre 1994 con consegna oltre cinque anni, salvo prova di motivi commerciali ordinari.
Disposizioni principali
Principi, definizioni e nozione di prezzo pregiudizievole
L'articolo 1 stabilisce che può essere imposto un diritto al costruttore navale quando una nave è venduta a prezzo pregiudizievole e la vendita a un acquirente di un paese diverso da quello di origine causa un pregiudizio. Il prezzo pregiudizievole ricorre quando il prezzo all'esportazione è inferiore a un prezzo comparabile di una nave simile venduta nel paese esportatore in normali operazioni commerciali. Sono definite, tra le altre, le nozioni di nave, nave simile, stessa categoria generale di navi, vendita, situazione giuridica di proprietà, acquirente, società e parte contraente.
Determinazione del valore normale, prezzo all'esportazione e confronto
L'articolo 2 disciplina il calcolo del valore normale, di regola basato sul prezzo pagato o pagabile nel paese esportatore per una nave simile in normali operazioni commerciali. Se mancano vendite comparabili o il confronto non è equo, il valore normale si ricava da vendite verso un paese terzo appropriato o, in mancanza, dal costo di produzione più spese generali, amministrative e di vendita e profitto. Sono previsti criteri per escludere vendite sotto costo entro un termine normalmente di cinque anni, regole di ripartizione dei costi, criteri per spese generali e profitto, trattamento dei casi di forza maggiore e disciplina specifica per paesi senza economia di mercato, con possibile scelta di un paese terzo ad economia di mercato e termine di dieci giorni per osservazioni. Il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile, oppure, se inattendibile o assente, è costruito sulla prima rivendita a un acquirente indipendente. Il confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione deve essere equo, allo stesso stadio commerciale, con riferimento a vendite il più possibile ravvicinate temporalmente, tenendo conto di numerosi fattori di comparabilità, inclusi clausole penali, fiscalità, quantità, caratteristiche fisiche e tassi di cambio. Il margine di prezzo pregiudizievole è la differenza tra valore normale e prezzo all'esportazione.
Accertamento del pregiudizio e del nesso causale
L'articolo 3 richiede prove positive e un esame obiettivo dell'effetto sui prezzi nell'Unione e dell'incidenza sull'industria dell'Unione. Il pregiudizio comprende pregiudizio grave, minaccia di pregiudizio grave o grave ritardo nella creazione dell'industria. L'analisi deve considerare vendite a prezzi sensibilmente inferiori, depressione dei prezzi o impedimento agli aumenti, nonché una serie di indicatori economici quali vendite, profitti, produzione, quota di mercato, produttività, utilizzo della capacità, flussi di cassa, occupazione, salari e capacità di investire. Devono essere valutati anche fattori alternativi che possono aver causato il pregiudizio, per evitare imputazioni errate. In caso di minaccia, la valutazione deve basarsi su fatti e sulla imminenza del mutamento di circostanze. È prevista la possibile valutazione cumulativa degli effetti di vendite provenienti da più paesi, a condizioni rigorose.
Industria dell'Unione e connessioni
L'articolo 4 definisce l'industria dell'Unione come l'insieme dei produttori dell'Unione in grado di produrre una nave simile con impianti disponibili o trasformabili in tempo utile, oppure la quota maggioritaria della capacità totale dell'Unione. I produttori collegati al costruttore navale, agli esportatori o agli acquirenti possono essere esclusi. La nozione di collegamento è legata al controllo diretto o indiretto o al controllo comune da parte di terzi.
Presentazione della denuncia e apertura del procedimento
L'articolo 5 disciplina la denuncia scritta presentabile da persone fisiche o giuridiche o associazioni per conto dell'industria dell'Unione, presso la Commissione o tramite uno Stato membro. La denuncia deve essere presentata, a seconda dei casi, entro sei o nove mesi dall'informazione sulla vendita, e comunque entro sei mesi dalla consegna della nave; sono previste regole sulla conoscenza presunta della vendita e sulla nozione di gara con procedura multipla e aperta. La denuncia deve contenere elementi di prova su prezzo pregiudizievole, pregiudizio, nesso causale e specifiche condizioni di partecipazione alla gara o alla procedura. L'inchiesta si apre solo se la denuncia è sostenuta dall'industria dell'Unione secondo soglie di capacità superiore al 50 % e con minimo del 25 % di sostegno, salvo apertura d'ufficio in circostanze particolari o su denuncia di autorità di una parte contraente. La Commissione decide entro 45 giorni dalla denuncia se avviare il procedimento e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fissando termini per osservazioni e richiesta di audizione.
Svolgimento dell'inchiesta, cooperazione e termini
L'articolo 6 prevede che la Commissione, con gli Stati membri e, se del caso, con autorità di paesi terzi, svolga un'inchiesta a livello di Unione su prezzo pregiudizievole e pregiudizio, esaminati simultaneamente. I questionari danno almeno 30 giorni per la risposta; sono previsti cooperazione degli Stati membri e possibilità di verifiche e inchieste anche in paesi terzi con il consenso delle imprese e senza obiezioni del governo interessato. Le parti interessate che si siano manifestate possono essere sentite e possono incontrarsi con le controparti; hanno inoltre diritto all'accesso alle informazioni pertinenti non riservate. Il termine ordinario dell'inchiesta è di un anno, con sospensione in caso di applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2.
Chiusura del procedimento, soglia minima e diritti
L'articolo 7 prevede la chiusura del procedimento in caso di ritiro della denuncia o se non sono necessarie misure. I procedimenti sono chiusi immediatamente se il margine di prezzo pregiudizievole è inferiore al 2 % del prezzo all'esportazione. Quando risultano prezzo pregiudizievole e pregiudizio, la Commissione impone diritti pari al margine accertato e ne cura la riscossione. Il costruttore navale deve pagare entro 180 giorni dalla notifica; la Commissione può concedere proroghe e, sulla quota non pagata, maturano interessi al tasso del mercato secondario delle obbligazioni in euro a medio termine alla borsa del Lussemburgo, aumentato di 50 punti base.
Provvedimenti di riparazione alternativi
L'articolo 8 consente la chiusura senza diritti se il costruttore navale annulla definitivamente e incondizionatamente la vendita a prezzo pregiudizievole oppure si conforma a una misura alternativa equivalente accettata dalla Commissione. La vendita si considera annullata solo se tutti i rapporti contrattuali sono risolti, i corrispettivi sono restituiti e i diritti sulla nave o su parti di essa tornano al costruttore navale.
Contromisure in caso di mancato pagamento
L'articolo 9 consente alla Commissione di istituire contromisure consistenti nel rifiuto dei diritti di carico e scarico nei porti dell'Unione per le navi costruite dal costruttore navale che non versi i diritti dovuti. La decisione entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione e si applica alle navi oggetto di contratti conclusi nei quattro anni precedenti la sua entrata in vigore, con durata massima di quattro anni dopo la consegna della singola nave. Le autorità doganali degli Stati membri non concedono l'autorizzazione di carico o scarico alle navi interessate.
Procedura di comitato e atti di esecuzione
L'articolo 10 rinvia al comitato istituito dal regolamento (UE) 2016/1036, qualificato come comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi richiamati, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Verifiche, omessa collaborazione e trattamento riservato
Gli articoli 11, 12 e 13 disciplinano le visite di verifica presso operatori e produttori, anche in paesi terzi, previo consenso e assenza di obiezioni governative, e l'assistenza di funzionari della Commissione e degli Stati membri. In caso di mancata collaborazione, rifiuto di accesso o mancata comunicazione delle informazioni, la Commissione può basarsi sui dati disponibili e le conclusioni possono essere meno favorevoli per la parte inadempiente; non è considerata omessa collaborazione la sola mancata risposta in formato informatico se comporta oneri eccessivi. Le informazioni riservate devono essere trattate come tali, accompagnate da un riassunto non riservato sufficientemente dettagliato; se il trattamento riservato non è giustificato e la parte non consente la divulgazione, i dati possono essere disattesi.
Divulgazione finale, relazione e clausole finali
L'articolo 14 prevede il diritto delle parti interessate di chiedere la comunicazione dei principali fatti e considerazioni prima della decisione finale; la divulgazione avviene per iscritto, di norma entro un mese prima della decisione, e le osservazioni successive devono pervenire entro un termine non inferiore a 10 giorni. L'articolo 15 impone alla Commissione di includere informazioni sull'attuazione del regolamento nella relazione annuale sulle misure di difesa commerciale. L'articolo 16 salva le norme speciali derivanti da accordi UE-paesi terzi e le misure compatibili con gli obblighi internazionali, in particolare con l'accordo sulla costruzione navale. L'articolo 17 abroga il regolamento (CE) n. 385/96 e l'articolo 18 disciplina l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e l'applicazione dal giorno di entrata in vigore dell'accordo sulla costruzione navale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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