Sentenza del 12/04/2018 n. 1620 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Canoni leasing - Beni strumentali - Esclusione deducibilità - Ai fini Ires - Espressa previsione - Diversità Irap - Esclusione - Legittimità deduzione - Sussiste - Diritto al rimborso - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità, ai fini Irap, della quota capitale dei canoni di leasing relativa ai terreni sui quali erano stati edificati i negozi della società e alle relative aree pertinenziali. L’Amministrazione finanziaria sosteneva che l’art. 36, commi 7 e 7-bis, del d.l. 223/2006 imponesse l’indeducibilità di tali componenti anche ai fini Irap, analogamente a quanto previsto per le imposte sui redditi. La società contestava tale interpretazione, sostenendo che la disciplina citata riguardasse esclusivamente l’ammortamento e la deducibilità ai fini delle imposte dirette e non potesse essere automaticamente estesa all’Irap, caratterizzata da una disciplina della base imponibile autonoma.
La decisione
La tesi dell’Amministrazione finanziaria è stata respinta. È stata riconosciuta la legittimità della deduzione ai fini Irap della quota capitale dei canoni di leasing riferita ai terreni e alle aree pertinenziali. Ne consegue il riconoscimento del diritto della società al rimborso dell’Irap versata in eccedenza. La decisione si fonda sulla diversità e autonomia dell’Irap rispetto all’Ires e sul fatto che la disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2008 per la determinazione della base imponibile Irap non richiama i commi 7 e 7-bis dell’art. 36 del d.l. 223/2006.
Norme richiamate
Art. 36, commi 5, 7 e 7-bis, d.l. 4 luglio 2006, n. 223
La disciplina dettata a partire dal comma 5 in poi, sino ai commi 7 e 7-bis, appare diretta solo a regolamentare la questione dell’ammortamento e della deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette e non dell’Irap.
Le limitazioni relative alla deducibilità della componente riferibile ai terreni riguardano le imposte dirette, in particolare l’Ires, e non sono automaticamente applicabili alla determinazione della base imponibile Irap.
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)
Nel momento in cui il Legislatore ha scelto di regolamentare in modo diverso dal passato la base imponibile ai fini Irap non ha richiamato i commi 7 e 7-bis dell’art. 36 d.l. 223/2006.
La disciplina della base imponibile Irap è autonoma e deve essere interpretata secondo le norme specificamente dettate per l’Irap, senza estendere automaticamente limitazioni previste per l’Ires.
Disciplina dell’Irap
L’Irap è incontestabilmente un’imposta diversa e autonoma dall’Ires sia per la diversità strutturale sia perché il diverso trattamento dei costi deriva dalla nuova disciplina della base imponibile dell’Irap.
La diversa struttura dell’imposta e le specifiche regole di determinazione della base imponibile impediscono di trasferire automaticamente all’Irap le esclusioni o limitazioni previste per le imposte sui redditi.
Massime di principio
- Una limitazione alla deducibilità prevista per Ires o per le altre imposte dirette non si applica automaticamente all’Irap: occorre verificare se la normativa Irap la richiami espressamente o preveda una disciplina equivalente.
- Quando il legislatore disciplina autonomamente la base imponibile Irap, l’interpretazione deve concentrarsi sulle norme proprie dell’Irap e non su un’estensione analogica delle regole previste per le imposte dirette.
- Per valutare la deducibilità dei canoni di leasing ai fini Irap occorre distinguere la quota capitale dalla quota interessi e verificare la disciplina vigente nel periodo d’imposta interessato.
- L’assenza di un espresso richiamo nella normativa Irap a una specifica indeducibilità prevista per Ires può sostenere la deduzione, ma deve essere valutata insieme alla struttura complessiva della base imponibile e alla giurisprudenza applicabile.
- Se è stata applicata una limitazione Irap non prevista dalla disciplina specifica dell’imposta, il contribuente può valutare la sussistenza dei presupposti per chiedere il rimborso dell’imposta versata in eccedenza, nel rispetto dei termini e degli oneri probatori.
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