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Sentenza

Sentenza del 12/04/2018 n. 199 - Comm. Trib. Prov. Arezzo

Accertamento imposte - Evasione ed elusione - Fattura per operazioni inesistenti - Prova da parte del contribuente della sussistenza del rapporto di lavoro con l'emittente la fattura - E' Insufficiente la prova per presunzioni da parte dell'Ufficio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, recuperando a tassazione una fattura di 50.000 euro emessa da P. M., promotore finanziario, ritenuta riferita a un'operazione inesistente perché la descrizione della fattura indicava attività di consulenza e gestione di un appalto non apparentemente coerenti con l'attività professionale dell'emittente. La società ha contestato l'accertamento sostenendo di aver effettivamente ricevuto e pagato le prestazioni, producendo e-mail, preventivi, fatture e bonifici. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 12 della legge n. 212/2000 e l'invalidità della sottoscrizione dell'atto.

La decisione

La Commissione ha accolto il ricorso e annullato l'avviso di accertamento. Ha respinto le eccezioni relative alla violazione dell'art. 12 della legge n. 212/2000, ritenendo che si trattasse di un controllo a tavolino, e alla sottoscrizione dell'atto, poiché il funzionario apparteneva alla terza area funzionale ed era munito di delega. Ha invece ritenuto insufficiente la prova dell'Ufficio sull'inesistenza delle operazioni: le presunzioni dell'Amministrazione non erano state adeguatamente confrontate con la documentazione concreta prodotta dalla società, che dimostrava l'esistenza del rapporto, delle prestazioni e dei pagamenti. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 12 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Il termine di 60 giorni dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni

    La Commissione ha ritenuto che la garanzia del termine dilatorio e del contraddittorio prevista dalla norma operi, nel caso considerato, in presenza di accessi, ispezioni o verifiche presso i locali dell'impresa o in relazione a tributi armonizzati. Trattandosi di un controllo a tavolino, non è stata ravvisata alcuna violazione.

  • Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973

    Combinato disposto dei commi 1 e 3

    L'eccezione relativa alla sottoscrizione dell'avviso è stata respinta perché l'Ufficio ha dimostrato che il firmatario apparteneva alla terza area funzionale ed era munito di una specifica delega del Direttore Provinciale.

  • Regole probatorie in materia di fatture per operazioni inesistenti

    Presunzioni semplici gravi, precise e concordanti

    L'Amministrazione può dimostrare l'inesistenza delle operazioni anche mediante presunzioni, ma queste devono essere valutate insieme alle prove contrarie del contribuente. Nel caso concreto, le presunzioni dell'Ufficio non sono state ritenute sufficienti perché non contestavano né spiegavano adeguatamente la documentazione prodotta dalla società.

Massime di principio

  • In materia di fatture ritenute per operazioni inesistenti, l'Ufficio può utilizzare presunzioni semplici, ma deve fornire un quadro indiziario concreto, grave, preciso e concordante.
  • Il contribuente può contrastare l'accertamento dimostrando l'effettività del rapporto commerciale attraverso documenti coerenti, quali contratti, e-mail, preventivi, fatture, pagamenti tracciabili e prova dell'utilità delle prestazioni.
  • La mera incoerenza tra l'attività formalmente esercitata dal prestatore e il servizio indicato in fattura non dimostra, da sola, l'inesistenza dell'operazione, se la prestazione risulta concretamente eseguita e remunerata.
  • L'Ufficio deve valutare e contestare specificamente le prove fornite dal contribuente; non è sufficiente dichiararle genericamente non convincenti.
  • Quando sono contestati pagamenti per operazioni inesistenti, può essere rilevante verificare se le somme siano successivamente rientrate nella disponibilità del committente o siano state oggetto di meccanismi di restituzione.
  • Le garanzie del termine dilatorio previsto dall'art. 12 della legge n. 212/2000 dipendono dal tipo di controllo svolto: un controllo a tavolino non è automaticamente assimilabile a un accesso, ispezione o verifica presso i locali dell'impresa.
  • La validità della sottoscrizione dell'avviso dipende dall'appartenenza del firmatario alla struttura competente e dall'esistenza di una delega valida e dimostrabile.

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