Sentenza del 12/04/2018 n. 16 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Tarsu - Avviso di accertamento - Mancata allegazione del Regolamento comunale - Irrilevanza - Illegittimità dell'atto impositivo - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento TARSU sostenendo che il Comune avrebbe dovuto allegare all'atto il Regolamento comunale applicato. La mancata allegazione sarebbe stata, secondo tale prospettazione, lesiva dell'obbligo di motivazione e idonea a determinare l'illegittimità dell'atto.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L'obbligo di allegazione previsto dall'art. 7 della legge n. 212/2000 riguarda gli atti necessari a sostenere le ragioni dell'imposizione, intese come presupposti di fatto e ragioni giuridiche. Il Regolamento comunale non deve essere allegato all'avviso quando sia già conoscibile e pubblicato secondo le formalità di legge, perché costituisce un atto giuridicamente noto e non un documento indispensabile per comprendere la pretesa tributaria. Pertanto, la mancata allegazione del Regolamento non comporta l'illegittimità dell'avviso.
Norme richiamate
Art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'obbligo di allegazione riguarda gli atti necessari per sostenere le ragioni dell'imposizione.
L'obbligo di allegare documenti all'atto impositivo riguarda soltanto quelli indispensabili per consentire al contribuente di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Non si estende agli atti normativi o regolamentari già conoscibili tramite la pubblicazione prevista dalla legge.
Art. 8 del decreto legislativo n. 546/1992
La disposizione è richiamata nel quadro della disciplina del processo tributario e della valutazione delle contestazioni relative all'atto impositivo; nel caso esaminato, la mancata produzione o allegazione del Regolamento non è stata ritenuta sufficiente a determinare l'illegittimità dell'avviso.
Massime di principio
- La mancata allegazione di un regolamento comunale all'avviso tributario non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto, se il regolamento è stato regolarmente pubblicato ed è quindi legalmente conoscibile.
- Devono essere allegati, o comunque adeguatamente richiamati, gli atti indispensabili per comprendere la pretesa tributaria, soprattutto quando contengono presupposti di fatto o elementi giuridici non conoscibili altrimenti.
- La motivazione dell'avviso deve consentire al contribuente di individuare chiaramente il tributo richiesto, il periodo, la base imponibile, i criteri applicati e le ragioni della pretesa; non è invece necessario allegare ogni fonte normativa richiamata.
- La pubblicazione secondo le formalità di legge rende normalmente conoscibili i regolamenti comunali e impedisce di fondare l'impugnazione sulla loro sola mancata allegazione.
- In una controversia analoga, la contestazione dovrebbe concentrarsi non sulla mera assenza del regolamento, ma sull'eventuale mancata conoscibilità della pretesa concreta, sull'errata applicazione delle tariffe o sull'insufficienza della motivazione dell'avviso.
Testo integrale
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