Sentenza del 12/04/2018 n. 250 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia in materia di imposta sul reddito relativa agli immobili non locati, o locati a persone fisiche che non ne facciano uso professionale. Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione dei capitali - Articolo 63 TFUE - Articolo 40 dell'accordo SEE - Imposta sul reddito dei residenti in Belgio - Determinazione dei redditi immobiliari - Applicazione di due metodi di calcolo differenti a seconda del luogo in cui è ubicato il bene immobile - Calcolo a partire dal valore catastale per i beni immobili situati in Belgio - Calcolo basato sul valore locativo effettivo per gli immobili situati in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE) - Disparità di trattamento - Restrizione alla libera circolazione dei capitali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Commissione ha contestato la normativa fiscale belga che, per determinare il reddito imponibile degli immobili non locati o locati per uso privato, applicava il valore catastale agli immobili situati in Belgio, mentre utilizzava il valore locativo o il canone effettivo per gli immobili situati in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Poiché il valore catastale belga era generalmente inferiore al valore locativo effettivo, il sistema poteva determinare una base imponibile più elevata per gli immobili esteri e, anche quando tali redditi erano esenti in Belgio, incidere negativamente sull'aliquota applicabile agli altri redditi mediante la clausola di progressività. La Commissione ha quindi ritenuto sussistente una restrizione alla libera circolazione dei capitali.
La decisione
La Corte di giustizia ha accolto il ricorso e dichiarato che il Belgio è venuto meno agli obblighi derivanti dall'articolo 63 TFUE e dall'articolo 40 dell'accordo SEE. La differenza tra i metodi di calcolo è stata ritenuta idonea a sopravvalutare i redditi degli immobili situati all'estero e a dissuadere i residenti belgi dall'investire in immobili ubicati in altri Stati dell'Unione o del SEE. La Corte ha inoltre ritenuto comparabili le situazioni dei proprietari di immobili situati in Belgio e all'estero e ha escluso che il Belgio avesse dimostrato una giustificazione valida della restrizione. Il Belgio è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
Articolo 63 TFUE
Libera circolazione dei capitali
Vieta le restrizioni ai movimenti di capitali, comprese le misure fiscali idonee a dissuadere i residenti dall'effettuare investimenti immobiliari in altri Stati membri. Una normativa fiscale che determina una base imponibile maggiore per gli immobili esteri rispetto a quelli nazionali costituisce una restrizione, salvo adeguata giustificazione.
Articolo 40 dell'accordo sullo Spazio economico europeo
Non sussistono fra le Parti contraenti restrizioni ai movimenti di capitali né discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità, sulla residenza delle parti o sul luogo del collocamento dei capitali.
Ha una portata sostanzialmente equivalente all'articolo 63 TFUE e impedisce agli Stati del SEE di applicare trattamenti fiscali discriminatori agli investimenti immobiliari transfrontalieri.
Articolo 65 TFUE
Le differenze di trattamento devono riguardare situazioni non oggettivamente comparabili oppure essere giustificate da ragioni imperative di interesse generale.
Le deroghe alla libera circolazione dei capitali non possono essere utilizzate per introdurre discriminazioni arbitrarie. Nel caso concreto, i proprietari di immobili in Belgio e all'estero si trovavano in situazioni comparabili e il Belgio non ha dimostrato una giustificazione imperativa.
Articoli 7 e 13 del codice belga delle imposte sui redditi del 1992 (CIR 92)
Per gli immobili situati in Belgio: rendita catastale, eventualmente maggiorata del 40%; per gli immobili situati all'estero: valore locativo oppure canone e vantaggi locativi.
Le disposizioni stabilivano i due diversi metodi di determinazione del reddito immobiliare, con una base forfettaria per gli immobili nazionali e una base effettiva per quelli esteri. La Corte ha ritenuto tale differenziazione incompatibile con la libera circolazione dei capitali.
Articolo 155 CIR 92
I redditi esenti in virtù di convenzioni contro la doppia imposizione sono presi in considerazione ai fini della determinazione dell'imposta.
La cosiddetta riserva di progressività può far aumentare l'aliquota applicabile agli altri redditi imponibili in Belgio. Se il reddito dell'immobile estero è sopravvalutato, anche un reddito formalmente esente può produrre uno svantaggio fiscale.
Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
La parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
Poiché il Belgio è risultato soccombente e la Commissione ne aveva fatto richiesta, la Corte lo ha condannato alle spese.
Massime di principio
- Un sistema fiscale nazionale può violare la libera circolazione dei capitali anche senza applicare formalmente un'aliquota diversa, se utilizza metodi di calcolo differenti che producono una base imponibile maggiore per gli investimenti esteri.
- Per valutare la discriminazione occorre confrontare gli effetti economici reali dei metodi di determinazione del reddito, non soltanto la loro struttura formale.
- Un valore catastale o forfettario applicato agli immobili nazionali e un valore locativo effettivo applicato agli immobili esteri possono essere incompatibili con il diritto dell'Unione quando il primo è strutturalmente più basso del secondo.
- L'esenzione del reddito immobiliare estero in base a una convenzione contro la doppia imposizione non elimina necessariamente lo svantaggio, se quel reddito viene comunque utilizzato per determinare l'aliquota applicabile agli altri redditi.
- Le modifiche amministrative o le circolari adottate dopo la scadenza del termine fissato nel procedimento d'infrazione non sono normalmente idonee a sanare retroattivamente la violazione accertata dalla Corte.
- In situazioni analoghe, lo Stato deve applicare criteri di valutazione comparabili agli immobili nazionali ed esteri oppure dimostrare una giustificazione obiettiva, proporzionata e riconducibile a un interesse generale imperativo.
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