Sentenza del 12/04/2018 n. 247 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sulla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale in materia di dispositivo di fissaggio della colonna vertebrale. Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CEE) n. 2658/87 - Unione doganale e tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Sottovoce 9021 10 10, 9021 10 90 e 9021 90 90 - Dispositivo di fissaggio della colonna vertebrale - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1214/2014.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
X GmbH contestava la classificazione doganale dei dispositivi di fissaggio della colonna vertebrale e, conseguentemente, l'aliquota IVA applicabile alle relative forniture. Sosteneva che i dispositivi dovessero rientrare nella sottovoce 9021 90 90 della nomenclatura combinata, con applicazione dell'aliquota ridotta, poiché destinati a essere impiantati permanentemente e utilizzati per diverse patologie, non soltanto per le fratture. L'amministrazione finanziaria riteneva invece applicabile la sottovoce 9021 10 90, relativa agli oggetti e apparecchi per fratture, con aliquota ordinaria.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che la sottovoce residuale 9021 90 90 non può essere utilizzata se il dispositivo è classificabile in un'altra sottovoce della voce 9021. La classificazione deve dipendere dalla funzione principale del dispositivo, valutata sulla base delle sue caratteristiche e proprietà oggettive, della destinazione prevista e dell'uso concreto. Il giudice nazionale deve quindi verificare se i dispositivi siano principalmente apparecchi di ortopedia, classificabili nella sottovoce 9021 10 10, oppure apparecchi per fratture, classificabili nella sottovoce 9021 10 90. La permanenza dell'impianto nel corpo non esclude di per sé la classificazione come apparecchio per fratture. La Corte non ha effettuato direttamente la classificazione definitiva, rimettendola al giudice del rinvio; le spese sono state rimesse a quest'ultimo.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune
La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata è determinata legalmente dal testo delle voci, dalle note di sezione o di capitolo e dalle regole generali di interpretazione.
La classificazione doganale deve basarsi anzitutto sul testo delle voci e delle sottovoci e sulle caratteristiche oggettive del prodotto.
Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata, regole 1, 3 e 6
La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale; la classificazione nelle sottovoci avviene sulla base del testo delle sottovoci e delle relative note.
Quando un prodotto può rientrare in più categorie, occorre preferire la classificazione più specifica e confrontare soltanto sottovoci dello stesso livello.
Nota 6 del capitolo 90 della nomenclatura combinata
Sono considerati oggetti e apparecchi ortopedici quelli che servono a prevenire o correggere deformazioni del corpo oppure a sostenere o mantenere a posto organi dopo una malattia, un'operazione o una lesione.
Un dispositivo impiantabile può essere classificato come apparecchio ortopedico se la sua funzione principale consiste nel sostenere, correggere o mantenere una parte del corpo compromessa.
Nota 3 della sezione XVI, resa applicabile al capitolo 90 dalla nota 3 del capitolo 90
Le macchine che compiono due o più funzioni sono classificate tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.
Per dispositivi con molteplici impieghi, la classificazione dipende dalla funzione principale e non dalla mera possibilità di utilizzo per una determinata patologia.
Nota 2, lettera b), del capitolo 90 della nomenclatura combinata
Le parti e gli accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a determinati apparecchi sono classificati nella voce relativa a tali apparecchi.
La classificazione di singoli componenti o sistemi può dipendere dalla destinazione principale, ma un regolamento relativo a un prodotto analogo non si applica automaticamente.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1214/2014 della Commissione
La vite con doppio nucleo Pangea è classificata nella sottovoce 9021 10 90.
Il regolamento può costituire un riferimento interpretativo per prodotti equivalenti, ma la sua applicazione analogica richiede equivalenza e una destinazione principale coerente, in particolare l'uso principalmente traumatologico.
Note esplicative del sistema armonizzato e della nomenclatura combinata relative alla voce 9021
Gli apparecchi destinati a compensare una deficienza o un'infermità devono effettivamente assumere o sostituire la funzione della parte del corpo compromessa; non sono sufficienti dispositivi che si limitano ad alleviarne gli effetti.
La sottovoce residuale 9021 90 90 richiede non solo l'impianto nel corpo, ma anche una funzione effettiva di sostituzione o compensazione di una funzione corporea.
Massime di principio
- La sottovoce residuale può essere utilizzata soltanto dopo aver escluso la classificabilità del prodotto in tutte le sottovoci più specifiche della stessa voce tariffaria.
- Per prodotti con più funzioni, occorre individuare la funzione principale sulla base delle caratteristiche tecniche, della progettazione, della destinazione dichiarata e dell'uso concreto, non sulla base di un singolo impiego possibile.
- L'impianto permanente nel corpo umano non impedisce, da solo, la classificazione come dispositivo per fratture o come apparecchio ortopedico.
- La destinazione d'uso può essere un criterio oggettivo di classificazione quando è strettamente collegata alle caratteristiche intrinseche del prodotto.
- I regolamenti di classificazione riferiti a prodotti simili possono orientare l'interpretazione, ma non determinano automaticamente la classificazione di prodotti diversi o destinati principalmente ad altri impieghi.
- In caso di rinvio pregiudiziale, la Corte di giustizia interpreta i criteri giuridici, mentre la verifica tecnica delle caratteristiche e dell'uso effettivo del prodotto spetta al giudice nazionale.
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