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Sentenza

Sentenza del 12/04/2018 n. 249 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sul termine previsto per l'esercizio del diritto alla detrazione di imposta sul valore aggiunto stante l'emissione di documenti di rettifica delle fatture iniziali a seguito di avviso di accertamento di maggiore imposta. Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 63, 167, 168, da 178 a 180, 182 e 219 - Principio della neutralità fiscale - Diritto alla detrazione dell'IVA - Termine previsto dalla legislazione nazionale per l'esercizio di tale diritto - Detrazione di un supplemento d'IVA versato allo Stato e già oggetto di documenti di rettifica delle fatture iniziali a seguito di avviso di accertamento di maggior imposta - Dies a quo di decorrenza del termine.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

A seguito di una verifica fiscale, l'amministrazione portoghese ha ritenuto errata l'aliquota IVA ridotta del 5% applicata da A e ha richiesto l'aliquota ordinaria del 21%. A ha versato allo Stato il supplemento IVA e ha emesso note di addebito rettificative, chiedendo a B il rimborso dell'imposta. B ha rifiutato il pagamento sostenendo che, al momento della ricezione delle note, era ormai scaduto il termine quadriennale per detrarre l'IVA, calcolato secondo la normativa nazionale dalla data delle fatture originarie. La questione riguardava quindi la decorrenza del termine per la detrazione: dalla fattura iniziale oppure dai documenti rettificativi che rendevano per la prima volta conoscibile e documentabile il supplemento d'imposta.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che la normativa nazionale non può negare la detrazione del supplemento IVA considerando come dies a quo la data delle fatture iniziali, quando il supplemento è stato determinato e versato solo anni dopo a seguito di un accertamento fiscale e documentato mediante note rettificative. Prima della rettifica, l'acquirente era oggettivamente impossibilitato a esercitare la detrazione, non disponendo dei documenti necessari e non conoscendo l'esistenza del maggiore debito IVA. Il diritto alla detrazione deve quindi essere preservato, salvo negligenza dell'acquirente, abuso o collusione fraudolenta. La seconda questione, relativa alla possibilità di rifiutare il pagamento del supplemento, non è stata esaminata perché la risposta alla prima escludeva il presupposto del quesito.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 63

    Il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi.

    Individua il momento in cui l'IVA diviene esigibile, ma non consente di far decorrere il termine per la detrazione prima che il soggetto passivo disponga della documentazione necessaria.

  • Direttiva 2006/112/CE, articoli 167 e 168

    Il diritto a detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile.

    Il diritto alla detrazione è un principio fondamentale e mira a garantire la neutralità dell'IVA, sgravando integralmente l'impresa dall'imposta sostenuta per operazioni imponibili.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 178, lettera a)

    Per poter esercitare il diritto a detrazione ... essere in possesso di una fattura redatta conformemente agli articoli da 220 a 236.

    Il diritto può essere concretamente esercitato solo quando il soggetto passivo possiede una fattura valida o un documento rettificativo idoneo.

  • Direttiva 2006/112/CE, articoli 180 e 182

    Consentono agli Stati membri di disciplinare l'esercizio tardivo della detrazione, ma i termini e le modalità nazionali devono rispettare i principi di equivalenza, effettività e neutralità fiscale.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 219

    Sono assimilati a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale.

    Le note di addebito o altri documenti rettificativi possono costituire la fattura rilevante ai fini della detrazione dell'imposta supplementare.

  • Codice IVA portoghese, articolo 98, paragrafo 2

    Il diritto alla detrazione ... può essere esercitato unicamente nei quattro anni successivi ... al sorgere del diritto a detrazione.

    Un termine di decadenza è ammissibile in astratto, ma non può decorrere da un momento anteriore a quello in cui il contribuente è stato posto oggettivamente in condizione di esercitare il diritto.

  • Principio di neutralità fiscale dell'IVA

    L'IVA non deve gravare definitivamente sull'impresa che opera nell'ambito di attività imponibili. Le formalità non possono trasformarsi in una perdita sostanziale del diritto alla detrazione quando il contribuente non è stato negligente.

Massime di principio

  • Quando un maggiore importo IVA emerge solo dopo un accertamento fiscale e viene documentato con fatture o note rettificative, il termine per la detrazione non dovrebbe decorrere dalla fattura originaria, ma dal momento in cui il contribuente riceve la documentazione che rende possibile la detrazione.
  • I termini nazionali di decadenza sono legittimi solo se non rendono praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto alla detrazione.
  • La detrazione non può essere negata per una mera irregolarità temporale imputabile a circostanze oggettive, se il contribuente non disponeva prima dei documenti necessari e non poteva conoscere il maggiore debito IVA.
  • La tutela può venir meno in presenza di negligenza del contribuente, frode, abuso o collusione tra le parti; tali circostanze devono essere dimostrate con elementi oggettivi dall'amministrazione.
  • In casi analoghi occorre distinguere tra il momento in cui nasce astrattamente il diritto alla detrazione e il momento in cui esso può essere effettivamente esercitato mediante una fattura o un documento rettificativo valido.

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