Cassazione Penale, Sentenza n. 24323/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso il decreto del 18/11/2021 della Corte d'Appello di Genova che aveva confermato la sorveglianza speciale per due anni disposta dal Tribunale di Genova. La difesa ha dedotto violazione dell'art. 1 d.lgs. 159/2011, lett. c), contestando la valutazione della pericolosità della ricorrente: sostiene che i giudici avrebbero considerato comportamenti non penalmente rilevanti o non attribuibili alla prevenuta, avrebbero erroneamente identificato come lesivi beni giuridici non pertinenti alla norma di prevenzione e avrebbero trascurato l'assenza di una significativa cadenza temporale delle condotte (mancanza della dedizione all'illecito).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso fosse fuori dai casi di legge o contenesse censure manifestamente infondate. La Corte ha richiamato il principio per cui, in materia di misure di prevenzione, il sindacato di legittimità è ammesso solo per violazione di legge o motivazione inesistente/meramente apparente; inoltre ha ribadito che il giudice della prevenzione non è vincolato all'esistenza di sentenze penali e può, con autonomia, ricostruire episodi significativi a fondamento della pericolosità. La motivazione della Corte d'Appello è stata ritenuta adeguata: sono state indicate molteplici circostanze di fatto (tra le quali partecipazione a cortei non autorizzati con interruzione del pubblico servizio e imbrattamento, azioni violente contro comizi, imbrattamenti con scritte a sostegno di organizzazioni terroristiche, ingiurie e minacce in manifestazioni processuali, partecipazione a scontri connessi a comizi) che evidenziano continuità temporale e matrice violenta, rilevanti per la sicurezza e la tranquillità pubblica. Per l'inammissibilità il giudice ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1, lett. c)
La norma è stata interpretata nel senso che la sorveglianza speciale può applicarsi al soggetto dedito, in maniera non occasionale, alla commissione di fatti criminosi la cui offensività sia diretta verso beni giuridici connessi all'ordine e alla sicurezza della collettività. Non è necessario che le condotte siano già giudizialmente accertate con sentenza di condanna.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa.
art. 111 Cost. e art. 125 cod. proc. pen.
Richiamati in motivazione (tramite pronunce giurisprudenziali) per sottolineare che la motivazione costituisce elemento essenziale del provvedimento giurisdizionale e la sua totale mancanza o radicale carenza può integrare vizio di legittimità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sent. n. 111/2017 e altre pronunce richiamate)
Richiamata per affermare i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti di prevenzione (ammissibile solo per violazione di legge o motivazione inesistente/meramente apparente) e per precisare che il giudice di prevenzione ha autonomia nella ricostruzione degli episodi rilevanti anche in assenza di procedimento penale correlato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di prevenzione è ammesso principalmente per violazioni di legge o per motivazione inesistente o meramente apparente; non è ammesso per una semplice rivalutazione dei fatti.
- Il giudice della prevenzione può fondare la misura anche su fatti non giudicati penalmente: non è vincolato all'esistenza di condanne penali e può ricostruire autonomamente episodi significativi di pericolosità.
- Per qualificare la "dedizione all'illecito" rilevante ai fini della sorveglianza speciale occorre verificarne la non occasionalità e la proiezione offensiva verso beni collettivi (ordine e sicurezza pubblica), non solo beni individuali.
- Censure generiche e non confrontate con la motivazione dettagliata dei giudici di merito sono inammissibili: il ricorso non può essere usato per proporre una interpretazione alternativa dei fatti quando la motivazione è puntuale e coerente.
- In caso di inammissibilità fondata su profili di colpa del ricorrente la Corte può condannare al pagamento delle spese e disporre una sanzione alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ciò scoraggia ricorsi manifestamente infondati.
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