Sentenza n. 965/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 08506/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato l’ordinanza-ingiunzione con cui era stata irrogata una sanzione amministrativa di 50.000 euro per violazione degli obblighi connessi alla licenza individuale postale
Esito
Favorevole al ricorrente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Autorità ha impugnato la sentenza di primo grado con due motivi connessi. Il primo denunciava un error in judicando per avere il TAR ricondotto la responsabilità dell’operatore postale a una mera culpa in vigilando sul comportamento di soggetti terzi: secondo l’appellante, si trattava invece di responsabilità per fatto proprio, in quanto il servizio era stato offerto e organizzato dalla società titolare della licenza, anche se la fase di recapito era stata affidata a una società affiliata, che a sua volta si era avvalsa di un ulteriore soggetto. Il secondo motivo contestava l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, dalle quali emergevano i poteri di direzione, coordinamento e concreta ingerenza della società capogruppo sulla rete organizzata in franchising. La vicenda riguardava 381 plichi postali recanti il marchio dell’operatore, contenenti bollette e comunicazioni bancarie e assicurative, rinvenuti in un cassonetto e successivamente riconsegnati ai destinatari. Il TAR aveva ritenuto che l’illecito fosse consistito nell’omessa vigilanza su soggetti non direttamente affiliati e che tale obbligo di garanzia non avesse adeguata base legale. La società appellata ha chiesto il rigetto dell’appello, sostenendo la propria estraneità materiale alla condotta e la riconducibilità del fatto a soggetti distinti, non dipendenti e, in parte, privi di titolo abilitativo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto congiuntamente i due motivi di appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso originario. Ha precisato che la controversia riguardava esclusivamente l’imputabilità della violazione alla società titolare della licenza, mentre le questioni relative alla sussistenza della violazione e alla misura della sanzione non erano state tempestivamente riproposte in appello ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. La licenza individuale abilita il fornitore a offrire al pubblico determinati servizi postali e comporta l’assoggettamento agli obblighi connessi alle attività svolte in forza del titolo. Nel caso concreto, gli elementi istruttori — rete di affiliate organizzata mediante franchising, poteri di direzione e coordinamento, licenza speciale ottenuta dimostrando l’esistenza di un’organizzazione unitaria, unico marchio, canali pubblicitari e carta dei servizi, nonché unico recapito per reclami e segnalazioni — dimostravano che la società offriva e forniva il servizio postale al pubblico. L’utilizzo di soggetti giuridicamente distinti per l’esecuzione materiale del recapito non escludeva tale qualità né la responsabilità per gli obblighi derivanti dalla licenza. Il giudice ha quindi escluso che si trattasse di responsabilità per omessa vigilanza su fatto altrui: i servizi relativi ai plichi erano imputabili anche direttamente alla titolare della licenza, quale dominus dell’organizzazione e dell’offerta del servizio. La diversa conclusione avrebbe consentito di eludere gli obblighi pubblicistici attraverso l’articolazione della rete in imprese formalmente autonome. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate per la peculiarità e novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. n. 261/1999
La licenza individuale è il titolo che abilita un “fornitore di servizi postali” a “offrire al pubblico” “singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale” e può essere subordinata a specifici obblighi del servizio universale, anche con riguardo alla qualità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi.
Il titolare della licenza è responsabile degli obblighi connessi alle attività postali offerte e fornite in forza del titolo, anche quando l’esecuzione materiale sia affidata a soggetti giuridicamente distinti inseriti nella sua rete organizzativa.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 261/1999
Le definizioni di licenza individuale e di fornitore di servizi postali rilevano per individuare il soggetto che offre e fornisce il servizio al pubblico.
art. 21, comma 6, d.lgs. n. 261/1999
Prevede la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla violazione degli obblighi inerenti alla licenza individuale, nella cornice edittale richiamata nel provvedimento.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Le questioni non esaminate dalla sentenza appellata devono essere tempestivamente riproposte in appello; in mancanza, restano estranee al thema decidendum.
artt. 2497 e ss. c.c.
Sono richiamati quali elementi del quadro organizzativo e dei poteri di direzione e coordinamento esercitati dalla società capogruppo sulle affiliate.
Massime di principio
- Il titolare di una licenza individuale per servizi postali risponde delle violazioni degli obblighi connessi alle attività svolte in forza della licenza quando il servizio è offerto e fornito al pubblico anche attraverso una rete di società affiliate o altri soggetti incaricati dell’esecuzione materiale.
- L’utilizzo di soggetti giuridicamente distinti per l’esecuzione di una fase del servizio non esclude la qualità di fornitore del titolare della licenza, quando risultino elementi unitari quali il controllo organizzativo, i poteri di direzione e coordinamento, il marchio comune, i canali pubblicitari comuni e una carta dei servizi unitaria.
- La responsabilità del soggetto capogruppo, titolare della licenza e dominus dell’organizzazione del servizio, non costituisce responsabilità per omessa vigilanza sul fatto altrui quando il servizio sia direttamente imputabile anche alla capogruppo quale attività da essa offerta e fornita al pubblico.
- Nell’individuazione del soggetto responsabile degli obblighi pubblicistici di settore deve aversi riguardo alla sostanza economica e organizzativa dell’operazione, evitando che la frammentazione formale dell’esecuzione tra imprese appartenenti a una rete consenta di eludere l’effettività dei controlli e delle sanzioni.
- Le questioni non esaminate dalla sentenza impugnata devono essere tempestivamente riproposte in appello ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.; in difetto, esse restano estranee all’ambito di decisione del giudice d’appello.
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