Cassazione Penale, Ordinanza n. 30687/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per la violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto due censure: da un lato, la mancata esclusione della recidiva, sostenendo che il relativo riconoscimento fosse stato fondato solo sui precedenti penali senza una concreta verifica di una maggiore pericolosità personale; dall'altro, l'inadeguata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambe le doglianze riproponevano in modo sostanzialmente identico i motivi di appello già esaminati e respinti dal giudice territoriale, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano aspecifici e meramente reiterativi di questioni già dedotte in appello e disattese con motivazione non illogica né contraddittoria. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; il merito non è stato rivalutato dalla Cassazione perché il ricorso era inammissibile.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Il motivo di ricorso per cassazione deve denunciare uno dei vizi motivazionali tipizzati; è inammissibile la censura che si limiti a reiterare quanto già dedotto in appello senza confrontarsi con la risposta del giudice impugnato.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è aspecifico quando non si correla alle argomentazioni della decisione impugnata e si limita a riproporre questioni già disattese dal giudice di merito.
- La mera reiterazione delle doglianze di appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, integra genericità del motivo e determina l'inammissibilità del ricorso.
- La censura sulla recidiva e quella sul diniego delle attenuanti generiche richiedono un effettivo attacco alla motivazione del giudice di merito; non è sufficiente richiamare in astratto l'assenza di una valutazione concreta se la decisione impugnata ha già motivato in modo non manifestamente illogico.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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