Cassazione Penale, Sentenza n. 19683/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sono stati proposti due motivi di ricorso: 1) vizio di motivazione e contestazione della attendibilita della persona offesa per presunte incongruenze e aporie nel racconto, nonche per la mancata considerazione di circostanze (es. presunto tentativo di spendita di denaro falso da parte della persona offesa, inesistenza di licenza regolare) e per la presunta errata valutazione dei riscontri testimoniali addotti a sostegno della persona offesa; 2) violazione di legge per mancata riqualificazione del fatto, sostenendo che le rimostranze dell'imputato erano finalizzate a contrastare una concorrenza sleale della persona offesa (vendita a prezzi troppo bassi) e dunque i fatti sarebbero qualificabili ai sensi degli artt. 393 o 610 c.p. (ossia diversa qualificazione in termini di violenza privata o altra fattispecie), con la tesi che le condotte dell'imputato non sarebbero state violente o minacciose ma meramente dirette a far cessare l'attivita commerciale scorretta della vittima.
La decisione
Il ricorso e stato rigettato. Primo motivo dichiarato inammissibile: la Suprema Corte ha ritenuto che la presunta contraddittorieta tra le decisioni di merito non integri il vizio censurato se consiste nella diversa valutazione dei medesimi fatti da parte dei giudici di merito, e che la critica proposta dal ricorrente si traduce in una diversa valutazione delle prove, non reclamabile in cassazione. Secondo motivo ritenuto tardivo e infondato: la richiesta di riqualificazione e nuova rispetto all'appello e quindi inammissibile; inoltre non e emerso alcun presupposto di fatto (non e stata accertata la concorrenza sleale della persona offesa) che giustifichi la nuova qualificazione. La Corte ha inoltre richiamato l'interpretazione dell'art. 513-bis c.p.: il reato punisce atti di concorrenza posti con violenza o minaccia indipendentemente dall'eventuale slealta commerciale della vittima. Conseguentemente la sentenza impugnata (che confermava le condanne di primo grado per i reati indicati) e stata confermata, il ricorrente condannato al pagamento delle spese e gravato dell'onere previsto dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Norma richiamata nel capo di imputazione (concorso di persone o cause di punibilita connesse); non oggetto di specifica interpretazione nel motivare della Cassazione.
art. 513-bis c.p.
La Corte interpreta la norma nel senso che essa punisce atti di concorrenza posti in essere con violenza o minaccia nell'esercizio di un'attivita commerciale/industriale/produttiva; l'elemento rilevante e la violenza o la minaccia idonea a comprimere la libertà di autodeterminazione del concorrente, non la presenza di condotte commerciali 'sleali' della vittima, che non e requisito della fattispecie.
artt. 582 e 585 c.p.
Articoli richiamati nel capo di imputazione (reati a carico dell'imputato); la Cassazione non fornisce una interpretazione specifica di tali norme nel testo riportato.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
La Corte richiama il principio che la contraddittorieta della motivazione ai sensi di questa norma deve essere interna alla sentenza impugnata; una diversa valutazione dei fatti tra giudici di merito non costituisce automaticamente vizio rilevante in cassazione.
art. 616 c.p.p.
Norma procedurale che impone al ricorrente l'onere delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte dispone l'applicazione di tale onere nei confronti del ricorrente.
Sez. 3, n. 13678 del 20/01/2022 (Perrotta) e altre massime citate
Giurisprudenza richiamata per affermare la possibilita di valutazioni divergenti tra gradi di merito e la necessita che il vizio motivazionale sia decisivo e manifestamente illogico per essere censurabile in cassazione.
Sez. U, n. 13178 del 28/11/2019 (dep. 2020)
Massima di legittimita richiamata per spiegare i fini e i presupposti dell'art. 513-bis: centralita del principio di libera concorrenza e la rilevanza penale dei comportamenti competitivi quando sono attuati con violenza o minaccia nella misura da comprimere la liberta del concorrente.
Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 e Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018
Precedenti richiamati circa la tardivita di motivi non contestati in appello e i limiti alla riqualificazione di fatti in cassazione: la Corte puo riqualificare solo entro i limiti della ricostruzione storica operata dai giudici di merito.
Massime di principio
- La semplice difformita tra la ricostruzione operata dal primo e dal secondo grado di giudizio non costituisce di per se motivo di cassazione: la Corte di legittimita tutela la correttezza logico-giuridica della motivazione interna alla sentenza impugnata, non una rivalutazione delle prove.
- Le critiche sull'attendibilita della persona offesa devono dimostrare passaggi motivazionali manifestamente illogici, contraddittori o impossibili; altrimenti si tratta di una diversa valutazione delle prove riservata ai giudici di merito.
- Un motivo non sollevato o non adeguatamente contestato in appello e in linea di massima inammissibile in cassazione per tardivita, salvo che la riqualificazione richiesta sia ampiamente sostenuta dai fatti storicamente accertati dai giudici di merito.
- Per l'art. 513-bis c.p. il profilo decisivo e la modalita dell'atto di concorrenza (violenza o minaccia) idonea a comprimere la liberta dell'altro operatore economico; l'eventuale 'slealta' commerciale della vittima non e condizione necessaria per la punibilita dell'agente.
- In casi simili, chi difende deve documentare con precisione la rilevanza probatoria delle incongruenze denunciate e dimostrare la decisivita di eventuali errori di fatto o di diritto ai fini della decisione, altrimenti la censura sara considerata meramente riformulativa.
- Chi intende ottenere una riqualificazione in sede di cassazione deve verificare che la nuova qualificazione sia compatibile con la ricostruzione storica già effettuata dai giudici di merito; in mancanza, la richiesta sara dichiarata inammissibile o infondata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19673/2025 del 27/05/2025
- Sentenza penale · 27 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19674/2025 del 27/05/2025
- Sentenza penale · 27 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19675/2025 del 27/05/2025
- Sentenza penale · 27 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19676/2025 del 27/05/2025
- Sentenza penale · 27 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19678/2025 del 27/05/2025
- Sentenza penale · 27 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19682/2025 del 27/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →