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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23600/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio aveva rideterminato induttivamente il reddito imponibile sulla base di indici di capacità contributiva quali l'acquisto di un'autovettura di grossa cilindrata, l'acquisto di un motociclo, il sostenimento di spese di ristrutturazione di un appartamento e il pagamento di rate di mutuo. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e il giudice d'appello aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo non condivisibili i calcoli dell'Ufficio, criticando il metodo induttivo e valorizzando la circostanza che il contribuente, vivendo con i genitori, avrebbe sostenuto minori spese. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato l'onere probatorio, che grava sul contribuente, il quale deve provare non solo l'esistenza di ulteriori redditi o risorse, ma anche la loro durata nel tempo e la loro concreta riferibilità alle spese contestate.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso parzialmente fondato. Ha ribadito che, in tema di accertamento sintetico, il contribuente deve offrire prova contraria non solo della disponibilità di redditi o risorse ulteriori rispetto a quelli dichiarati, ma anche della loro durata nel possesso e di elementi sintomatici che consentano di riferirli alle spese contestate, escludendo che siano stati impiegati per finalità diverse. Tuttavia ha osservato che, nel caso concreto, dopo aver ritenuto corretta la dimostrazione dell'Ufficio circa il possesso di beni-indice e l'insufficienza del reddito dichiarato, e dopo aver considerato eccessiva la stima operata dall'Ufficio, la CTR avrebbe dovuto, in ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario, rideterminare la pretesa impositiva nella misura corretta, anziché limitarsi ad annullare l'accertamento confermando la totale caducazione già disposta in primo grado. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    in tema di accertamento sintetico richiede la prova contraria del contribuente sulla disponibilità, entità e durata di redditi o risorse ulteriori, nonché su elementi sintomatici del loro impiego per le spese contestate; non basta la mera allegazione di disponibilità economiche alternative

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova della giustificazione delle spese e della disponibilità dei mezzi finanziari alternativi grava sul contribuente, dopo che l'Ufficio abbia dimostrato gli indici di capacità contributiva

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stata dedotta la violazione di legge per erronea applicazione delle norme sull'onere probatorio e sull'accertamento sintetico

  • art. 380 bis c.p.c.

    la decisione è stata assunta all'esito della procedura camerale non partecipata prevista dalla norma

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico, una volta che l'Ufficio abbia dimostrato la disponibilità di beni-indice e l'incompatibilità del reddito dichiarato con le spese sostenute, il contribuente deve fornire prova contraria rigorosa sulla disponibilità di ulteriori risorse, sulla loro durata nel possesso e su elementi concreti che ne rendano plausibile l'impiego per le spese contestate.
  • La prova contraria del contribuente non si esaurisce nella dimostrazione astratta dell'esistenza di somme o redditi ulteriori, ma deve escludere che tali risorse siano state destinate ad altre finalità incompatibili con la giustificazione dell'incremento patrimoniale o del tenore di vita accertato.
  • Nel processo tributario, se il giudice ritiene eccessiva la quantificazione dell'Ufficio ma non inesistente il presupposto impositivo, non può limitarsi ad annullare integralmente l'atto: deve rideterminare la pretesa nella misura effettivamente dovuta, in coerenza con la natura di impugnazione-merito del giudizio.
  • Il riferimento alla "durata" del possesso di ulteriori disponibilità economiche va inteso in senso sostanziale e non come dato meramente temporale: occorre verificare la continuità della disponibilità fino al momento dell'esborso che si vuole giustificare.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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