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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18798/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di rivendica proposta in origine da due coniugi nei confronti degli acquirenti di un immobile adibito a pizzeria, già oggetto di compravendita del 26 maggio 1989. Gli attori sostenevano che il bene fosse rimasto in possesso esclusivo dei convenuti e che la nuova azione fosse necessaria per evitare l'usucapione ventennale. Dopo che una precedente pronuncia di legittimità aveva rigettato i ricorsi nella lite sulla validità della compravendita, gli attori riassumevano il giudizio riducendo la pretesa alla rivendica della quota del 50% del fabbricato. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d'appello la rigettava ritenendo che il giudicato esterno formatosi nel precedente giudizio sulla validità del contratto precludesse la rivendica. In cassazione gli eredi degli originari attori deducevano: 1) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per errata individuazione del giudicato esterno, sostenendo che la sentenza rilevante fosse quella della Cassazione che aveva rigettato i ricorsi e non la precedente sentenza di merito; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la sentenza di Cassazione n. 649/2010 avrebbe affermato che l'oggetto della vendita riguardava solo un mezzo della proprietà e dell'usufrutto; 3) violazione dell'art. 96 c.p.c. per la condanna per lite temeraria, sostenendo che mancassero mala fede o colpa grave; 4) violazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per l'applicazione del doppio contributo unificato anche se l'appello incidentale era stato respinto solo come conseguenza dell'accoglimento dell'appello principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che ai fini dell'individuazione del giudicato occorre fare riferimento alla pronuncia di merito sulla validità del negozio, confermata in sede di legittimità, e che la Corte d'appello aveva correttamente individuato il contenuto del giudicato esterno. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura non riguardava un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma una questione di diritto già risolta sull'esatta portata del giudicato. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, rilevando che la valutazione della temerarietà della lite e della sussistenza della mala fede o colpa grave è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; inoltre la doglianza ex art. 360 n. 5 c.p.c. era inidonea. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che il rigetto dell'impugnazione fa sorgere ex lege l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in favore della controparte costituita.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato come norma sul giudicato formale; la censura è stata respinta perché l'individuazione del giudicato esterno va compiuta sulla decisione di merito confermata in cassazione.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato sostanziale fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa; nella specie è stato individuato nella sentenza di merito sul contratto di compravendita.

  • art. 1325, n. 1, c.c.

    richiamato solo per sostenere la validità del contratto in presenza dell'accordo delle parti sull'oggetto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato per dedurre violazioni di legge, ma le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è utilizzabile per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o probatorie già svolte.

  • art. 96 c.p.c.

    la temerarietà della lite richiede coscienza dell'infondatezza o colpa grave; l'apprezzamento è riservato al giudice di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato nel quadro dei requisiti di specificità del motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 366 n. 6 c.p.c. per la necessità di indicare il fatto storico e i relativi dati processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    il rigetto dell'impugnazione comporta ex lege l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'efficacia del giudicato esterno, occorre avere riguardo alla decisione di merito che accerta definitivamente il rapporto controverso; la successiva conferma in cassazione non sostituisce il contenuto dell'accertamento, ma ne consolida gli effetti.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando sia omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta denunciare l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o riproporre questioni di diritto.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone un accertamento di mala fede o colpa grave nella proposizione o nella resistenza in giudizio; tale apprezzamento è di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.
  • Il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 consegue automaticamente al rigetto dell'impugnazione, indipendentemente dal modo in cui il giudice di merito abbia esaminato o risolto i singoli motivi dell'appello.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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