Cassazione Civile, Ordinanza n. 27043/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione per tardività, ritenendo superato il termine perentorio di sei mesi previsto dall'art. 391-bis c.p.c. Ha quindi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle resistenti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso una precedente sentenza della Corte di cassazione, deducendo un vizio riconducibile all'art. 395 n. 4 c.p.c. Le controparti hanno resistito con controricorso. La Corte ha esaminato in via preliminare l'ammissibilità del rimedio straordinario e ha rilevato che la revocazione era stata notificata telematicamente il 26/1/2023, dunque oltre il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 10/3/2022.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento
La revocazione della sentenza di cassazione è soggetta a un termine perentorio; in mancanza di notificazione, il termine di sei mesi decorre dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.
art. 395 n. 4 c.p.c.
È il vizio formalmente invocato a fondamento della revocazione, ma la Corte non ne ha esaminato il merito perché il ricorso è stato dichiarato tardivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002; la Corte ne richiama l'applicazione ratione temporis.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione avverso una sentenza della Corte di cassazione deve essere proposto nel termine perentorio stabilito dall'art. 391-bis c.p.c.; decorso tale termine, il rimedio è inammissibile senza che possa esaminarsi il vizio dedotto.
- Quando la revocazione è notificata oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata e non risulta una precedente notificazione idonea a far decorrere un termine più breve, l'impugnazione va dichiarata tardiva.
- L'inammissibilità dell'impugnazione comporta la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite e, ove ne ricorrano i presupposti, all'ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115/2002.
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