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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27043/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione per tardività, ritenendo superato il termine perentorio di sei mesi previsto dall'art. 391-bis c.p.c. Ha quindi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle resistenti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso una precedente sentenza della Corte di cassazione, deducendo un vizio riconducibile all'art. 395 n. 4 c.p.c. Le controparti hanno resistito con controricorso. La Corte ha esaminato in via preliminare l'ammissibilità del rimedio straordinario e ha rilevato che la revocazione era stata notificata telematicamente il 26/1/2023, dunque oltre il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 10/3/2022.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento

    La revocazione della sentenza di cassazione è soggetta a un termine perentorio; in mancanza di notificazione, il termine di sei mesi decorre dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    È il vizio formalmente invocato a fondamento della revocazione, ma la Corte non ne ha esaminato il merito perché il ricorso è stato dichiarato tardivo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002; la Corte ne richiama l'applicazione ratione temporis.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione avverso una sentenza della Corte di cassazione deve essere proposto nel termine perentorio stabilito dall'art. 391-bis c.p.c.; decorso tale termine, il rimedio è inammissibile senza che possa esaminarsi il vizio dedotto.
  • Quando la revocazione è notificata oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata e non risulta una precedente notificazione idonea a far decorrere un termine più breve, l'impugnazione va dichiarata tardiva.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione comporta la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite e, ove ne ricorrano i presupposti, all'ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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