Cassazione Civile, Ordinanza n. 32936/2024 del 17/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un'iscrizione ipotecaria eseguita su un suo immobile, deducendo di non conoscere i titoli posti a fondamento dell'iscrizione e sostenendo altresì che i beni ipotecati fossero compresi in un fondo patrimoniale. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso, ritenendo inammissibile o improponibile un'azione di mero accertamento in ambito tributario. In appello, la CTR aveva invece accolto il gravame, ritenendo l'iscrizione ipotecaria un atto impugnabile ex art. 19 d.lgs. 546/1992 e valorizzando la mancata prova della previa comunicazione. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 18 e 19 d.lgs. 546/1992, per avere la contribuente impugnato un atto non adeguatamente identificato, senza numero o altri elementi identificativi, con conseguente inammissibilità della domanda; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di parziale difetto di giurisdizione, limitatamente a crediti di natura non tributaria (sanzioni amministrative), eccezione che la ricorrente assumeva non esaminata; 3) ancora violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione, poiché il giudice d'appello avrebbe fondato la decisione su contestazioni non riproposte in appello, riguardanti la mancata notifica delle cartelle e dell'avviso di iscrizione ipotecaria. La Corte ha respinto tutte le censure, ritenendo che la mancata indicazione del numero identificativo dell'iscrizione ipotecaria non impedisse l'individuazione dell'atto e integrasse al più una mera irregolarità; che il motivo sul difetto di giurisdizione andasse, in sostanza, ricondotto all'art. 360, n. 1, c.p.c., ma fosse infondato perché il giudizio era limitato ai soli crediti tributari e l'eccezione di giurisdizione non era coperta da giudicato interno; e che non vi fosse ultrapetizione, poiché sin dall'atto introduttivo la contribuente aveva dedotto l'omessa notifica delle cartelle e della comunicazione/preavviso ipotecario. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'agente della riscossione. Ha affermato che l'omessa indicazione del numero identificativo dell'iscrizione ipotecaria non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, ma al più una irregolarità; ha escluso l'omessa pronuncia sul difetto di giurisdizione, osservando che nel caso concreto il giudizio riguardava solo crediti tributari e che l'eccezione non era coperta da giudicato interno; ha poi escluso l'ultrapetizione, poiché le doglianze sulla mancata notifica delle cartelle e della comunicazione ipotecaria erano già presenti nel ricorso introduttivo. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 18 d.lgs. n. 546/1992
La mancata indicazione del numero identificativo dell'atto impugnato non comporta automaticamente l'inammissibilità della domanda se il provvedimento è comunque individuabile; al più integra una irregolarità.
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
L'iscrizione ipotecaria è trattata come atto impugnabile nel processo tributario.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice abbia trattato questioni diverse o quando l'eccezione non risulti coperta da giudicato interno; inoltre il motivo può essere riqualificato in base al contenuto sostanziale della doglianza.
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
La Corte riqualifica il motivo formalmente intestato all'art. 112 c.p.c. come censura attinente alla giurisdizione.
art. 345, secondo comma, c.p.c.
È richiamato per il regime delle eccezioni non coperte da giudicato interno e per la loro deducibilità in appello, quando non siano state oggetto di esame in primo grado.
art. 329, secondo comma, c.p.c.
È richiamato per il principio del giudicato interno formatosi sulle questioni espressamente o implicitamente decise.
art. 346 c.p.c.
Le domande o eccezioni non esaminate perché assorbite devono essere riproposte in appello, salvo i casi in cui l'impugnazione della decisione di rito equivalga a implicita riproposizione della domanda principale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 140bis disp. att. c.p.c.
È richiamato solo per la modalità da remoto della trattazione camerale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'omessa indicazione di un dato formale dell'atto impugnato non determina inammissibilità se l'atto è comunque individuabile in concreto; l'eventuale vizio resta sul piano della mera irregolarità.
- La denuncia di omessa pronuncia deve misurarsi con il contenuto effettivo della decisione: non vi è vizio se il giudice di merito non ha deciso un'eccezione rimasta assorbita o comunque non coperta da giudicato interno.
- Il motivo di ricorso per cassazione va valutato per il suo contenuto sostanziale e può essere riqualificato dal giudice di legittimità quando dall'argomentazione emerga chiaramente il vizio dedotto, anche se formalmente richiamato un diverso parametro normativo.
- L'eccezione di difetto di giurisdizione deve essere esaminata alla luce dell'effettivo oggetto della lite; se il giudizio è circoscritto ai crediti tributari, non assume rilievo il profilo concernente crediti di diversa natura non coinvolti nell'impugnazione.
- In appello, la riproposizione è necessaria per le questioni non decise perché assorbite; tuttavia, quando l'impugnazione investe una decisione di rito che ha dichiarato inammissibile la domanda, la volontà di proseguire nel giudizio può implicare la riproposizione della domanda principale, specie se richiamata espressamente nelle conclusioni.
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