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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 38132/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

contesa sulle rivendicazioni di accise e addizionali sugli consumi di energia elettrica per gli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010; questione principale sulla prescrizione del diritto alla riscossione (dies a quo): se decorra dalla data del consumo, dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale di consumo, oppure dalla data effettiva di presentazione della dichiarazione; questioni processuali accessorie relative a omessa pronuncia in appello e richiesta di revocazione per presunto errore di percezione delle controdeduzioni

La decisione

la Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi, rigettato il ricorso per revocazione (RGN 14302/2021) e, nel ricorso principale (RGN 5213/2019), ha accolto il primo motivo e, nei limiti indicati, i motivi terzo, quarto e quinto (assorbendo il secondo), cassando la sentenza della CTR n.621/02/2018 nella parte relativa alla prescrizione dell'annualità 2008 e rinviando la causa alla CTR di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per ulteriore esame e per la liquidazione delle spese. In concreto la Corte ha ritenuto prescritta la pretesa per il 2008 (la dichiarazione era stata presentata il 2 marzo 2009 e quindi il quinquennio si è estinto il 2 marzo 2014; il PVC notificato il 14 marzo 2014 è tardivo), mentre per il 2009 e 2010 la prescrizione non è maturata perché gli atti (PVC) risultano notificati in tempo utile secondo la ricostruzione fattuale della CTR

Norme richiamate

  • art. 57, comma 3 TUA (d.lgs. n.504/1995)

    «il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito»

    la Corte afferma che l'art.57 co.3 deve essere interpretato sistematicamente insieme alla disciplina sulle accise: il dies a quo rilevante per il calcolo della prescrizione è il momento dichiarativo (la data effettiva di presentazione della dichiarazione annuale di consumo ex art.53 co.8 e art.55 co.1 TUA), non la sola scadenza legale del termine per la presentazione della dichiarazione; dunque per le accise rileva la concreta presentazione della dichiarazione

  • art. 53, comma 8 TUA

    la Corte indica che la dichiarazione annuale di consumo disciplinata da tale norma costituisce il momento dichiarativo rilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione per le accise

  • art. 55, comma 1 TUA

    collegata all'art.53: la concreta presentazione della dichiarazione prevista da queste norme determina il momento in cui il presupposto per l'azione di recupero diventa noto e da cui decorre il quinquennio

  • d.lgs. 2 febbraio 2007, n.26

    atto di recepimento/riforma del quadro comunitario sulle accise; la Corte rileva che, pur nella ristrutturazione normativa, il quadro di riferimento non muta sostanzialmente per la questione del dies a quo trattata

  • Direttiva 2008/118/CE

    richiamata come riferimento comunitario sul regime delle accise; il decreto di recepimento e le norme nazionali vanno interpretate in coerenza con il quadro comunitario

  • art. 2935 c.c.

    richiamato nella discussione circa il momento da cui il diritto può essere fatto valere; la Corte precisa che l'art.57 TUA, letto sistematicamente, prescrive di prendere come riferimento la presentazione della dichiarazione, e non automaticamente la scadenza del termine dichiarativo prevista dalle norme civili generali

  • art. 112 cod. proc. civ.

    norma sulla omessa pronuncia: la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo all'omessa pronuncia su questioni rimaste assorbite dal primo grado e non decise in appello, motivo che ha determinato la cassazione parziale della sentenza impugnata

  • art. 360 cod. proc. civ. (comma 1, nn. 3 e 4)

    norma di legittimità: i motivi di cassazione sono stati proposti in riferimento alle violazioni di legge e alle nullità previste da questa disposizione; la Corte ha motivato l'accoglimento/parziale accoglimento richiamando le violazioni dedotte

  • art. 395, n.4 cod. proc. civ. (revocazione)

    la Corte ha ritenuto che il ricorso per revocazione richieda la presenza di un errore revocatorio (errore di fatto/percezione) manifesto e non semplicemente una diversa valutazione dei motivi: non sussisteva tale errore nella sentenza impugnata, quindi il ricorso per revocazione è stato rigettato

  • art. 115, comma 1 cod. proc. civ.

    richiamata dalla società sul principio di non contestazione relativamente alla data di presentazione della dichiarazione; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo per carenza di interesse in quanto la questione era stata risolta per il 2008 con l'accoglimento delle argomentazioni sulla prescrizione

  • art. 56 d.lgs. n.546/1992

    norma richiamata in relazione alla presunta nullità della sentenza: la censura basata su questa norma è stata esaminata ma assorbita/rigettata nei termini indicati dalla Corte

Massime di principio

  • Per le accise su energia elettrica il termine quinquennale di prescrizione si calcola, in linea di principio, dalla data di effettiva presentazione della dichiarazione annuale di consumo (momento dichiarativo), non dalla mera scadenza del termine legale per la presentazione.
  • La lettura sistemica della normativa sulle accise può imporre soluzioni diverse rispetto alle regole generali di decadenza/prescrizione applicate a IVA e imposte dirette (per le quali rileva spesso la scadenza del termine), perciò è necessario verificare la disciplina speciale e il momento in cui il presupposto diventa conoscibile all'Amministrazione.
  • Un atto (es. PVC) notificato dopo l'estinzione del quinquennio decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione non interrompe la prescrizione e non può legittimare la pretesa.
  • In sede di impugnazione è importante che il contribuente produca e perfezioni prova documentale della data di presentazione della dichiarazione: quella data è determinante per il calcolo del termine prescrizionale delle accise.
  • Sul piano processuale, la Corte d'appello deve pronunciarsi su tutte le questioni poste in motivi e riproposte in sede di contraddeduzioni quando è possibile; l'omessa pronuncia può costituire vizio rilevabile in cassazione ai sensi dell'art.112 c.p.c.
  • Il rimedio revocatorio (art.395 n.4 c.p.c.) è riservato agli errori di percezione/fatto manifesto emergenti dagli atti e documenti: non è calamita per semplici divergenze di valutazione giuridica o ermeneutica.
  • Se la questione di prescrizione è decisa favorevolmente al contribuente per una annualità, resta comunque possibile che altre annualità siano valide se gli atti interruttivi sono stati notificati in tempo utile.

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