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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31970/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

Un consorzio pubblico/para-pubblico committente aveva affidato in appalto la costruzione di una darsena; l'appaltatrice, in proprio e quale capogruppo di un'ATI, aveva chiesto in giudizio il pagamento di somme per sospensioni dei lavori, interessi da ritardato pagamento di SAL e acconti di revisione, nonché per lavori eseguiti in un certo periodo. In appello il consorzio aveva sostenuto che la domanda fosse improponibile perché proposta prima della scadenza dei termini per il collaudo e per la sua approvazione, ai sensi della disciplina speciale sull'appalto di opere pubbliche. Con il ricorso per cassazione il consorzio ha denunciato la nullità della sentenza d'appello per avere qualificato quel termine come mera condizione dell'azione, e non come presupposto processuale: secondo il ricorrente, la domanda, essendo stata notificata prima della scadenza dei termini dilatori, doveva essere dichiarata improponibile, non potendo la successiva esecuzione/approvazione del collaudo sanare il difetto originario.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure. Ha qualificato la doglianza, al di là dell'intestazione formale, come denuncia di violazione di legge; ha escluso le eccezioni di inammissibilità proposte dai controricorrenti; nel merito ha affermato che la disciplina sul collaudo negli appalti pubblici mira a tutelare l'appaltatore contro il ritardo o l'omissione della stazione appaltante e a consentirgli di agire decorso il termine, ma non preclude l'azione proposta prima della scadenza se il collaudo interviene nel corso del giudizio. Ha quindi confermato il principio per cui la mancanza iniziale del collaudo non comporta improponibilità assoluta della domanda, ove il presupposto sopravvenga prima della decisione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha ricondotto la doglianza sostanziale alla violazione di legge ex n. 3, pur essendo stata formalmente veicolata come nullità ex n. 4.

  • art. 44 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063

    Il preventivo collaudo costituisce presupposto processuale/eccezione processuale che condiziona l'esperibilità della domanda, ma la sua mancanza non determina sempre e automaticamente improponibilità; se il collaudo interviene in corso di causa prima della decisione, la domanda diventa proponibile.

  • art. 5, comma 5, L. 10 dicembre 1981, n. 741

    La norma è stata letta come posta a tutela dell'appaltatore contro il ritardo o l'omissione del collaudo e della sua approvazione, consentendogli di agire decorso il termine; non come divieto di azione se la domanda è proposta prima della scadenza e il collaudo sopravviene nel processo.

  • art. 26 L.R. Sicilia 29 aprile 1985, n. 21

    È stata indicata, per completezza, come disciplina ratione temporis applicabile in Sicilia con contenuto letterale identico all'art. 5 L. n. 741/1981, rispetto alla quale valgono i medesimi principi interpretativi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Negli appalti pubblici, il preventivo collaudo può operare come presupposto di proponibilità dell'azione o dell'arbitrato, ma la sua mancanza non comporta improponibilità insanabile quando il collaudo intervenga nel corso del giudizio prima della decisione.
  • La disciplina speciale sul collaudo è finalizzata a impedire che la stazione appaltante paralizzi sine die il diritto dell'appaltatore al corrispettivo mediante ritardi o omissioni del collaudo e della sua approvazione.
  • Il sopravvenire del collaudo in corso di causa sana la temporanea improponibilità e consente la decisione nel merito, poiché ciò che rileva è la sussistenza del presupposto al momento della pronuncia.
  • Le norme speciali sul collaudo vanno interpretate in senso coerente con la loro ratio di tutela del contraente privato, senza estendere in via testuale effetti preclusivi non previsti dal legislatore.
  • Quando il motivo di ricorso denuncia sostanzialmente la violazione di una norma di diritto, la sua qualificazione formale come nullità processuale non impedisce il sindacato di legittimità secondo il corretto parametro dell'art. 360, n. 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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