Cassazione Civile, Sentenza n. 6577/2020 del 09/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Il ricorrente, cittadino pakistano proveniente dal distretto di Rawalpindi, nella regione del Punjab, aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Aveva riferito di aver gestito un locale in cui si fumava l’hookah, aperto con il denaro ricevuto dal padre a titolo di risarcimento per un infortunio sul lavoro in Arabia Saudita. Secondo il suo racconto, un imam aveva contestato l’attività e chiesto alla madre che il locale fosse chiuso; dopo un controllo, nel quale non sarebbe emersa la vendita di alcolici o hashish, il locale era stato assalito da persone armate di bastoni e accette, che lo avevano danneggiato e avevano sottratto denaro. Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 17 novembre 2015, aveva respinto la domanda; la Corte d’appello di Catanzaro aveva rigettato l’appello con sentenza del 26 novembre 2018, compensando le spese. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato violazione delle norme sulla protezione internazionale, lamentando che la Corte d’appello avesse fondato la valutazione del rischio nel Paese d’origine su informazioni non aggiornate, ferme al 2016, senza considerare aggiornamenti del 2017 prodotti in giudizio e senza esaminare adeguatamente la situazione specifica del Punjab e del distretto di provenienza. Ha inoltre contestato la mancata indicazione delle fonti informative e la conseguente impossibilità di verificarne pertinenza e attualità. Con il secondo motivo ha censurato la valutazione di non credibilità del racconto personale, deducendo che non erano state indicate le fonti alla base dell’affermazione secondo cui il fumo dell’hookah era tradizionale in Pakistan, che era stata trascurata la frequentazione promiscua del locale da parte di uomini e donne e che non era stata adeguatamente considerata la possibile matrice religiosa della persecuzione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo: nei giudizi di protezione internazionale il giudice deve acquisire e valutare informazioni precise, specifiche e aggiornate sulla situazione del Paese d’origine al momento della decisione, indicandone le fonti e il contenuto rilevante. Nel caso concreto la Corte d’appello non aveva indicato le fonti utilizzate e aveva basato la ricostruzione dello scenario su riferimenti temporali risalenti al 2016, senza confrontarsi con gli aggiornamenti del 2017 dedotti dal richiedente. La censura concernente la carenza di specificità geografica delle informazioni è rimasta assorbita. Il secondo motivo è stato respinto: la valutazione di non credibilità del racconto personale era sorretta da una motivazione sufficiente, fondata su più elementi convergenti, e la doglianza relativa alla frequentazione promiscua del locale non rispettava i requisiti per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo né ne dimostrava la decisività. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 3 D.Lgs. 251/2007
Il giudice deve tuttavia prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova, perchè non reperibile o non esigibile, della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine; le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso.
Per le vicende personali rilevanti ai fini dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e b), l’approfondimento istruttorio officioso presuppone una narrazione precisa e credibile; la valutazione di credibilità va condotta secondo gli indicatori legali, inclusa la coerenza e plausibilità delle dichiarazioni.
art. 3, comma 5, D.Lgs. 251/2007
Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 stabilisce che anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.
Anche quando manchino prove documentali, la credibilità va apprezzata considerando lo sforzo di circostanziare la domanda, gli elementi forniti, coerenza e plausibilità rispetto alle informazioni disponibili, tempestività della domanda e attendibilità complessiva.
art. 8, comma 3, D.Lgs. 25/2008
Il giudice del merito è pertanto tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, al dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri – doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale, in modo che la domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente.
Il giudice deve svolgere l’indagine officiosa sulla situazione reale del Paese d’origine e basare la decisione su informazioni aggiornate. Deve specificare la fonte concretamente utilizzata e il contenuto dell’informazione rilevante, così da consentire il controllo della pertinenza rispetto al caso.
art. 14, lett. c), D.Lgs. 251/2007
Ciò in particolare quando lo straniero, che richieda il riconoscimento della protezione internazionale, abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto; in tal caso sorge il potere – dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine dell’istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).
Una volta allegata la provenienza dalla zona interessata, il giudice deve accertare d’ufficio, mediante informazioni aggiornate, se vi siano violenza indiscriminata e conflitto armato tali da esporre i civili a una minaccia grave e individuale. Per questa forma di protezione il dovere istruttorio permane anche se il racconto della vicenda personale è inattendibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito.
La valutazione di credibilità compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo o dei gravi difetti motivazionali indicati; non è sufficiente chiedere una diversa lettura delle dichiarazioni o lamentare una mera insufficienza della motivazione.
Massime di principio
- Nelle controversie di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria impone al giudice di accertare d’ufficio la situazione del Paese d’origine mediante informazioni aggiornate al momento della decisione. La decisione deve indicare le fonti concretamente utilizzate e il contenuto delle informazioni rilevanti, in modo che ne siano verificabili pertinenza e specificità rispetto alla situazione del richiedente.
- Il dovere istruttorio del giudice integra, ma non sostituisce, l’onere del richiedente di allegare i fatti costitutivi della domanda e di circostanziare la propria vicenda; l’indagine officiosa non è diretta a ricercare fatti personali non dedotti.
- Per la protezione sussidiaria fondata sulla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, una volta allegata la provenienza dalla zona interessata, il giudice deve svolgere l’indagine officiosa sulla situazione di sicurezza anche quando il racconto individuale sia ritenuto inattendibile.
- Per le forme di protezione fondate sulla vicenda individuale, l’attivazione dell’approfondimento officioso presuppone una narrazione personale precisa e credibile; l’attendibilità va valutata secondo gli indicatori previsti dalla legge e in rapporto alle informazioni generali e specifiche pertinenti.
- La valutazione di credibilità è un apprezzamento di fatto del giudice di merito; in cassazione non è consentita una mera richiesta di diversa interpretazione del racconto, restando censurabili l’omesso esame di un fatto decisivo e i soli difetti motivazionali radicali indicati dalla legge.
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