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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8593/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza che li ha ritenuti concorrenti in tentato furto aggravato in luogo di privata dimora. Il difensore ha contestato la qualificazione giuridica del fatto sostenendo che i locali colpiti (foro verso la zona retrostante la cassa della farmacia) non rientrano nella nozione di "privata dimora" ma sono parti accessibili o pertinenze aperte al pubblico, e che la fattispecie andrebbe riqualificata come tentato furto semplice (artt. 56-624 c.p.), con conseguente effetto di non procedibilità per carenza di querela. È stata inoltre sollevata, preliminarmente, l'asserita violazione del contraddittorio per mancato invio delle conclusioni del Procuratore generale al difensore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha respinto preliminarmente l'istanza di rinvio rilevando che non sussiste obbligo di comunicazione da parte della cancelleria delle sole conclusioni del PG (richiamando l'art. 611 c.p.p. e l'art. 116 c.p.p.). Sostanzialmente, però, il Collegio ha ritenuto corretta la qualificazione dei locali come "luogo di privata dimora / pertinenza" ai fini dell'art. 624‑bis c.p., richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. Un. Prisco; Sez. Un. D'Amico e successivi arresti) e i tre indici decisivi (svolgimento non occasionale di atti della vita privata, durata/stabilità del rapporto con il luogo, non accessibilità a terzi senza consenso). Perciò l'imputazione di tentato furto in luogo di privata dimora è stata confermata e il ricorso è stato dichiarato infondato; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 624‑bis cod. pen. (furto in luogo di privata dimora)

    La Corte ha applicato la norma anche ai locali di lavoro o pertinenze (es. retrobottega, depositi, aree riservate) quando ricorrono i tre indici: a) utilità per atti della vita privata svolti in modo riservato; b) durata apprezzabile del rapporto; c) non accessibilità a terzi senza consenso.

  • art. 56 cod. pen. (tentativo)

    Riconosciuto l'elemento del tentativo (atti idonei e diretti a commettere il furto), ma la qualificazione applicativa (tentato furto semplice vs. tentato furto in privata dimora) è determinante per la procedibilità.

  • art. 614 cod. pen. (ius excludendi alios)

    Lo ius excludendi alios è un indice utile ma non decisivo da solo: rileva se serve a tutelare la riservatezza e gli atti della vita privata, in combinazione con gli altri elementi stabiliti dalla giurisprudenza.

  • art. 611 c.p.p. (regole sul deposito delle conclusioni)

    Secondo la Corte non esiste obbligo di comunicazione da parte della cancelleria delle sole conclusioni depositate dal PG; quindi l'assenza di invio automatico non costituisce di per sé violazione del contraddittorio salvo comprovate violazioni delle tempistiche previste dall'art. 611.

  • art. 116 c.p.p. (accesso e acquisizione degli atti del fascicolo)

    Richiamato come disciplina sulla conoscenza e acquisizione degli atti del fascicolo, a supporto della valutazione sulla legittimità delle comunicazioni processuali.

  • art. 14 Cost. (inviolabilità del domicilio)

    Richiamato nella giurisprudenza di riferimento per delineare la portata costituzionale della nozione di domicilio/privata dimora e per giustificare la tutela rafforzata di luoghi non aperti al pubblico.

Massime di principio

  • La qualificazione di un luogo di lavoro come "privata dimora" (ai fini dell'art. 624‑bis c.p.) richiede la contemporanea valutazione dei tre indici: manifestazioni di vita privata svolte in modo riservato, durata/stabilità dell'uso e non accessibilità a terzi senza consenso; non basta la mera possibilità di escludere taluni soggetti.
  • Parti riservate di esercizi aperti al pubblico (retro‑bottega, depositi, area dietro la cassa, spogliatoi, bagni privati) possono essere considerate pertinenze o 'privata dimora' quando concretamente usate in modo stabile e non accessibile al pubblico.
  • L'assenza di persone o lo svolgimento del fatto in orario notturno non esclude in sé la qualificazione come luogo di privata dimora: rileva l'effettiva natura e l'accessibilità dei locali.
  • Lo "ius excludendi alios" è un elemento rilevante ma non determinante: va letto unitamente agli altri indici per valutare la tutela della riservatezza.
  • In ambito processuale, il mancato invio automatico delle conclusioni del PG non implica automaticamente violazione del contraddittorio; la difesa deve dimostrare la violazione delle regole procedurali sostanziali (es. termini) previste dal codice.
  • La corretta qualificazione giuridica del fatto è cruciale perché determina diversa tipologia di reato e può incidere sulla procedibilità e sulle conseguenze processuali: dunque i giudici di merito devono motivare attentamente in ordine all'uso concreto dei locali e ai requisiti sopra indicati.

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