Cassazione Penale, Sentenza n. 8593/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza che li ha ritenuti concorrenti in tentato furto aggravato in luogo di privata dimora. Il difensore ha contestato la qualificazione giuridica del fatto sostenendo che i locali colpiti (foro verso la zona retrostante la cassa della farmacia) non rientrano nella nozione di "privata dimora" ma sono parti accessibili o pertinenze aperte al pubblico, e che la fattispecie andrebbe riqualificata come tentato furto semplice (artt. 56-624 c.p.), con conseguente effetto di non procedibilità per carenza di querela. È stata inoltre sollevata, preliminarmente, l'asserita violazione del contraddittorio per mancato invio delle conclusioni del Procuratore generale al difensore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha respinto preliminarmente l'istanza di rinvio rilevando che non sussiste obbligo di comunicazione da parte della cancelleria delle sole conclusioni del PG (richiamando l'art. 611 c.p.p. e l'art. 116 c.p.p.). Sostanzialmente, però, il Collegio ha ritenuto corretta la qualificazione dei locali come "luogo di privata dimora / pertinenza" ai fini dell'art. 624‑bis c.p., richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. Un. Prisco; Sez. Un. D'Amico e successivi arresti) e i tre indici decisivi (svolgimento non occasionale di atti della vita privata, durata/stabilità del rapporto con il luogo, non accessibilità a terzi senza consenso). Perciò l'imputazione di tentato furto in luogo di privata dimora è stata confermata e il ricorso è stato dichiarato infondato; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 624‑bis cod. pen. (furto in luogo di privata dimora)
La Corte ha applicato la norma anche ai locali di lavoro o pertinenze (es. retrobottega, depositi, aree riservate) quando ricorrono i tre indici: a) utilità per atti della vita privata svolti in modo riservato; b) durata apprezzabile del rapporto; c) non accessibilità a terzi senza consenso.
art. 56 cod. pen. (tentativo)
Riconosciuto l'elemento del tentativo (atti idonei e diretti a commettere il furto), ma la qualificazione applicativa (tentato furto semplice vs. tentato furto in privata dimora) è determinante per la procedibilità.
art. 614 cod. pen. (ius excludendi alios)
Lo ius excludendi alios è un indice utile ma non decisivo da solo: rileva se serve a tutelare la riservatezza e gli atti della vita privata, in combinazione con gli altri elementi stabiliti dalla giurisprudenza.
art. 611 c.p.p. (regole sul deposito delle conclusioni)
Secondo la Corte non esiste obbligo di comunicazione da parte della cancelleria delle sole conclusioni depositate dal PG; quindi l'assenza di invio automatico non costituisce di per sé violazione del contraddittorio salvo comprovate violazioni delle tempistiche previste dall'art. 611.
art. 116 c.p.p. (accesso e acquisizione degli atti del fascicolo)
Richiamato come disciplina sulla conoscenza e acquisizione degli atti del fascicolo, a supporto della valutazione sulla legittimità delle comunicazioni processuali.
art. 14 Cost. (inviolabilità del domicilio)
Richiamato nella giurisprudenza di riferimento per delineare la portata costituzionale della nozione di domicilio/privata dimora e per giustificare la tutela rafforzata di luoghi non aperti al pubblico.
Massime di principio
- La qualificazione di un luogo di lavoro come "privata dimora" (ai fini dell'art. 624‑bis c.p.) richiede la contemporanea valutazione dei tre indici: manifestazioni di vita privata svolte in modo riservato, durata/stabilità dell'uso e non accessibilità a terzi senza consenso; non basta la mera possibilità di escludere taluni soggetti.
- Parti riservate di esercizi aperti al pubblico (retro‑bottega, depositi, area dietro la cassa, spogliatoi, bagni privati) possono essere considerate pertinenze o 'privata dimora' quando concretamente usate in modo stabile e non accessibile al pubblico.
- L'assenza di persone o lo svolgimento del fatto in orario notturno non esclude in sé la qualificazione come luogo di privata dimora: rileva l'effettiva natura e l'accessibilità dei locali.
- Lo "ius excludendi alios" è un elemento rilevante ma non determinante: va letto unitamente agli altri indici per valutare la tutela della riservatezza.
- In ambito processuale, il mancato invio automatico delle conclusioni del PG non implica automaticamente violazione del contraddittorio; la difesa deve dimostrare la violazione delle regole procedurali sostanziali (es. termini) previste dal codice.
- La corretta qualificazione giuridica del fatto è cruciale perché determina diversa tipologia di reato e può incidere sulla procedibilità e sulle conseguenze processuali: dunque i giudici di merito devono motivare attentamente in ordine all'uso concreto dei locali e ai requisiti sopra indicati.
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