Sentenza n. 787/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato emesso in data 02.03.2023 e notificato in data 07.03.2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato fondato su condanne penali per reati ostativi
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno, deducendo la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 4, comma 3, 5, comma 5, 6, comma 5, 22, comma 11, 26, comma 3, e 29, comma 3, lett. b), d.lgs. 286/1998, dell'art. 3 e dell'art. 13, comma 2-bis, d.P.R. 394/1999, nonché eccesso di potere per omessa valutazione di fatti rilevanti, erronea individuazione dei presupposti, falsa interpretazione della legge e ingiustizia grave e manifesta. In particolare, ha contestato che la Questura avesse attribuito efficacia automaticamente ostativa a due condanne, una delle quali inizialmente non definitiva, senza considerare la sua presenza in Italia dal 1996, l'inserimento sociale, l'attività lavorativa stabile, la convivenza con la moglie e i tre figli, di cui uno minorenne, e i legami con due nipoti cittadini italiani. L'Amministrazione ha sostenuto che il bilanciamento con i legami familiari fosse stato effettuato e che dovesse prevalere la pericolosità sociale, anche perché i reati erano stati commessi ai danni della moglie. Nelle more, la condanna per i reati contro la libertà sessuale è divenuta definitiva e il ricorrente è stato detenuto in esecuzione della pena.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato, con salvezza delle ulteriori determinazioni amministrative. Il TAR ha ritenuto legittimo che la Questura non considerasse automaticamente decisivi la lunga permanenza in Italia, l'inserimento sociale e la situazione lavorativa, poiché per i reati ostativi la valutazione legislativa della pericolosità è normalmente compiuta a monte e non richiede un'autonoma rivalutazione del Questore. Tuttavia, l'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, come risultante anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 202/2013, impone, quando lo straniero abbia legami familiari in Italia, un concreto bilanciamento tra l'interesse pubblico alla sicurezza e alla permanenza dello straniero condannato e la tutela della vita familiare, con particolare riguardo ai figli minori. Nel provvedimento impugnato tale valutazione non era stata realmente svolta: esso aveva affermato l'automatica ostatività delle condanne e l'esonero dalla valutazione dei vincoli familiari. Le argomentazioni contenute nella relazione difensiva depositata in giudizio non potevano integrare postumamente la motivazione dell'atto, anche perché confermavano l'impostazione automatica adottata. L'Amministrazione dovrà quindi riesercitare il potere effettuando la valutazione discrezionale richiesta dall'art. 5, comma 5, considerando la natura e l'effettività dei legami familiari e l'eventuale interesse dei figli e dei nipoti minorenni alla permanenza dello straniero in Italia; resta impregiudicato l'esito finale di tale valutazione. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate ed è stata rimossa la precedente condanna alle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
non è ammesso in Italia lo straniero [...] che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva [...] per reati [...] inerenti [...] la libertà sessuale
La norma tipizza, per determinate condanne, una preclusione all'ingresso e al soggiorno, normalmente sottraendo all'amministrazione una valutazione autonoma sulla pericolosità sociale; tale automatismo non esclude però il bilanciamento imposto dall'art. 5, comma 5, in presenza di legami familiari in Italia.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio [...] si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato [...] nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno
In presenza di legami familiari nel territorio nazionale, l'amministrazione deve effettuare una valutazione concreta e discrezionale dei vincoli familiari, bilanciandoli con l'interesse pubblico alla sicurezza; la condanna per reato ostativo non consente di omettere tale esame.
art. 29, comma 3, lett. b), d.lgs. 286/1998
È richiamato quale disposizione del testo unico sull'immigrazione rilevante nel quadro normativo relativo ai legami familiari, senza una specifica interpretazione autonoma nel provvedimento.
art. 8 CEDU
La tutela della vita familiare richiede, quando lo straniero condannato abbia stretti familiari nel Paese ospitante, un ponderato bilanciamento tra la vita familiare e gli obiettivi di pubblica sicurezza e prevenzione delle minacce all'ordine pubblico.
art. 34, comma 2, c.p.a.
L'annullamento lascia impregiudicato l'esito della riedizione del potere, consentendo all'amministrazione di adottare le ulteriori determinazioni nel rispetto del vincolo conformativo indicato dal giudice.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Pur in presenza della compensazione delle spese, il contributo unificato resta a carico della parte soccombente e deve essere rifuso alla parte vittoriosa se effettivamente versato.
sentenza Corte costituzionale n. 202/2013
È stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, nella parte in cui limitava la valutazione discrezionale ai soli stranieri ricongiunti o titolari di ricongiungimento, escludendo chi avesse legami familiari in Italia.
Massime di principio
- La presenza di una condanna per un reato ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno può escludere, in via ordinaria, la necessità di un'autonoma valutazione amministrativa della pericolosità sociale dello straniero, perché tale valutazione è stata tipizzata a monte dal legislatore.
- Quando lo straniero abbia legami familiari effettivi in Italia, l'automatismo derivante dalla condanna per reato ostativo non consente di omettere la valutazione prevista dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998: il Questore deve bilanciare concretamente l'interesse alla pubblica sicurezza con il diritto alla vita familiare.
- Il bilanciamento deve riguardare la natura e l'effettività dei vincoli familiari, la durata della presenza in Italia e, in particolare, l'eventuale interesse dei figli e dei nipoti minorenni alla permanenza dello straniero sul territorio nazionale.
- La motivazione del provvedimento amministrativo deve rendere percepibile il concreto percorso logico seguito nel bilanciamento degli interessi; una relazione difensiva depositata nel processo non può integrare postumamente una motivazione originariamente omessa o incompatibile con il contenuto dell'atto.
- L'annullamento del diniego per omessa valutazione dei legami familiari non determina automaticamente il rilascio del permesso di soggiorno, ma impone la riedizione del potere secondo il vincolo conformativo indicato dal giudice, restando impregiudicato l'esito della nuova valutazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1233/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 219/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1242/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1243/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →