Regolamento (UE) 2016/1036
Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (codificazione)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento codifica la disciplina UE antidumping e sostituisce il regolamento (CE) n. 1225/2009. Stabilisce le regole per accertare dumping e pregiudizio, avviare e condurre le inchieste, imporre dazi provvisori e definitivi, accettare impegni di prezzo, svolgere riesami e contrastare l’elusione. Prevede inoltre norme su registrazione delle importazioni, cooperazione tra Commissione e Stati membri, riservatezza e informazione delle parti interessate.
Regole UE sulla difesa antidumping contro le importazioni da paesi terzi non membri dell’Unione, inclusi calcolo del dumping, inchieste, misure provvisorie e definitive, riesami, retroattività ed elusione.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti originari o esportati da paesi non membri dell’UE quando tali importazioni siano oggetto di dumping e causino un pregiudizio all’industria dell’Unione. Riguarda produttori dell’Unione, esportatori, importatori, governi dei paesi esportatori, consumatori, utenti e associazioni interessate, nonché le autorità della Commissione e degli Stati membri chiamate a svolgere inchieste, verifiche e controlli. Esclude l’applicazione di dazi antidumping e compensativi sul medesimo prodotto per la medesima situazione e opera fatto salvo il settore agricolo e alcuni regimi speciali UE richiamati dall’articolo 22; si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
Il regolamento codifica e sostituisce la precedente disciplina antidumping dell’Unione, con l’obiettivo di fornire un quadro unitario per reagire alle importazioni effettuate a prezzi di dumping che arrecano pregiudizio all’industria dell’Unione. La struttura del testo riprende in modo sistematico gli standard dell’Accordo antidumping OMC del 1994, disciplinando in dettaglio accertamento del dumping, prova del pregiudizio, procedimento investigativo e misure di difesa.
Ambito e presupposti dell’intervento antidumping
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti originari o esportati da paesi terzi non membri dell’UE quando il prezzo all’esportazione è inferiore al valore normale e l’immissione in libera pratica nell’Unione causa un pregiudizio. Il paese esportatore è di regola il paese d’origine, salvo ipotesi di transito o di assenza di fabbricazione/comparabilità nel paese intermedio. Il concetto di prodotto simile è centrale e comprende sia il prodotto identico sia, in mancanza, un prodotto con caratteristiche molto somiglianti.
Determinazione del dumping: valore normale, prezzo all’esportazione e confronto equo
L’articolo 2 contiene la disciplina più tecnica del regolamento. Il valore normale è normalmente costruito sui prezzi interni praticati in normali operazioni commerciali nel paese esportatore; in alternativa si può ricorrere al costo di produzione maggiorato di spese e profitto, oppure ai prezzi verso un paese terzo appropriato. Sono fissate regole dettagliate per le vendite sotto costo, la ripartizione dei costi, la fase di avviamento e la determinazione degli importi per spese generali, amministrative, di vendita e profitti. Per i paesi non ad economia di mercato, il valore normale è determinato, di regola, in base a un paese terzo a economia di mercato o, in mancanza, su una base equa; per alcuni paesi, tra cui Cina, Vietnam e Kazakistan, è prevista la possibilità di ottenere il trattamento secondo le regole ordinarie se il produttore dimostra la prevalenza di condizioni di economia di mercato.
Il prezzo all’esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile; se non esiste o non è attendibile, può essere costruito sul primo prezzo di rivendita a un acquirente indipendente, con gli opportuni adeguamenti per costi e profitti. Il confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione deve essere equo, allo stesso stadio commerciale e quanto più possibile in date ravvicinate, con adeguamenti per caratteristiche fisiche, oneri d’importazione, sconti, stadio commerciale, trasporto, imballaggio, credito, assistenza, commissioni, conversioni valutarie e altri fattori rilevanti.
Accertamento del pregiudizio e nesso causale
Il pregiudizio rilevante comprende il pregiudizio materiale, la minaccia di pregiudizio e il grave ritardo nella creazione dell’industria dell’Unione. L’accertamento richiede prove positive e un esame oggettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi e dell’incidenza sull’industria dell’Unione. Il regolamento impone di valutare un ampio numero di indicatori economici, tra cui vendite, profitti, produzione, quota di mercato, produttività, utilizzo della capacità, flussi di cassa, scorte, occupazione e investimenti.
Per la minaccia di pregiudizio non bastano congetture o possibilità remote: occorrono fatti e circostanze imminenti, come l’aumento delle importazioni, la capacità esportatrice disponibile, la pressione sui prezzi e la situazione delle scorte. Inoltre, il regolamento richiede di escludere dall’analisi gli effetti di altri fattori che potrebbero aver causato il pregiudizio, come importazioni non oggetto di dumping, contrazione della domanda, restrizioni commerciali, innovazione tecnologica o performance esportative dell’industria UE.
Industria dell’Unione, denuncia e apertura del procedimento
L’industria dell’Unione è formata dai produttori di prodotti simili nell’Unione o da quelli che rappresentano la maggioranza della produzione totale. Sono previste esclusioni per i produttori collegati agli esportatori o importatori e, in casi eccezionali, la possibilità di riconoscere industrie regionali distinte.
Il procedimento si apre, di regola, su denuncia scritta di persone o associazioni che agiscono per conto dell’industria dell’Unione. La denuncia deve contenere elementi di prova su dumping, pregiudizio e nesso causale, e deve essere sostenuta da produttori UE che rappresentino oltre il 50% della produzione della parte favorevole/opposta e, comunque, almeno il 25% della produzione totale dell’industria dell’Unione. La Commissione decide sull’apertura entro 45 giorni, pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale e informa il governo del paese esportatore interessato.
Istruttoria, diritti di difesa e verifica delle informazioni
L’inchiesta è condotta dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri e riguarda simultaneamente dumping e pregiudizio. Il regolamento garantisce un forte contraddittorio: le parti interessate possono presentare osservazioni, chiedere audizioni, accedere alle informazioni non riservate pertinenti e incontrarsi con le controparti per esporre tesi e repliche. I questionari devono essere riscontrati entro almeno 30 giorni e la Commissione può richiedere agli Stati membri verifiche e controlli, inclusi sopralluoghi presso importatori, operatori, produttori e, con consenso e senza obiezioni governative, anche in paesi terzi.
In caso di numerose parti o transazioni, è ammesso il campionamento statistico. Se una parte non collabora o fornisce informazioni false o incomplete, la Commissione può fondare le proprie conclusioni sui dati disponibili, anche meno favorevoli. Le informazioni riservate devono essere protette; chi le fornisce deve, di regola, presentare un riassunto non riservato sufficientemente dettagliato.
Misure provvisorie, impegni e chiusura del procedimento
Le misure provvisorie possono essere adottate solo dopo l’apertura del procedimento, la pubblicazione dell’avviso, l’esame preliminare di dumping e pregiudizio e la valutazione dell’interesse dell’Unione. Non possono essere imposte prima di 60 giorni dall’avvio del procedimento e non oltre 9 mesi; la loro durata è di norma di 6 mesi, prorogabile di 3 mesi, oppure di 9 mesi se ricorrono le condizioni previste. Il dazio provvisorio non può superare il margine di dumping e, se sufficiente, deve essere inferiore.
La Commissione può accettare impegni volontari degli esportatori a modificare i prezzi o cessare le esportazioni a dumping quando ciò elimini il pregiudizio. In caso di accettazione, i dazi provvisori o definitivi non si applicano alle importazioni interessate durante la vigenza dell’impegno. La violazione o revoca dell’impegno comporta la revoca dell’accettazione e il possibile riattivarsi dei dazi, anche in via automatica e, in determinate condizioni, retroattiva.
Se al termine dell’istruttoria risultano dumping, pregiudizio e interesse dell’Unione, la Commissione istituisce il dazio antidumping definitivo. Il dazio deve, in linea di principio, essere pari o inferiore a quanto necessario per eliminare il pregiudizio, e viene fissato per fornitore o, se non possibile, per paese fornitore. Per i procedimenti con campionamento sono previste regole specifiche sui dazi per i soggetti campionati e per quelli che chiedono un esame individuale.
Retroattività, registrazione e restituzione dei dazi
Il regolamento contempla ipotesi di riscossione retroattiva dei dazi, soprattutto quando vi sia stata registrazione delle importazioni e sussistano condizioni specifiche: aumento sostanziale delle importazioni, consapevolezza o conoscibilità del dumping e rischio di compromettere l’efficacia delle misure definitive. In caso di violazione o revoca di impegni, è prevista la possibilità di riscossione retroattiva entro i limiti temporali indicati.
È inoltre disciplinata la restituzione dei dazi antidumping: l’importatore può chiederla se dimostra che il margine di dumping è stato eliminato o ridotto sotto il livello del dazio in vigore. La domanda va presentata entro sei mesi dalla determinazione definitiva degli importi o dalla decisione sui dazi provvisori; la Commissione decide e, se la restituzione è ammessa, il pagamento avviene di norma entro 90 giorni dalla decisione, comunque entro i termini massimi previsti.
Durata delle misure, riesami e nuovi esportatori
Le misure antidumping durano quanto necessario a contrastare il dumping pregiudizievole ma, in linea generale, scadono dopo cinque anni dalla loro istituzione o dall’ultimo riesame, salvo che un riesame in previsione della scadenza dimostri il rischio di persistenza o reiterazione di dumping e pregiudizio. Sono previsti anche riesami intermedi, riesami per nuovi esportatori e verifiche specifiche sull’efficacia delle misure. I riesami ordinari si concludono di norma entro 12 mesi e comunque entro 15 mesi; quelli sui nuovi esportatori entro 9 mesi.
Il riesame per nuovi esportatori riguarda operatori che non esportavano nel periodo dell’inchiesta originaria e che dimostrino di non essere collegati agli esportatori soggetti a misure e di aver iniziato, o assunto un impegno irrevocabile, a esportare nell’Unione. In tali casi il dazio può essere sospeso nei loro confronti fino alla conclusione del riesame.
Assorbimento, elusione e controlli doganali
L’articolo 12 consente di riaprire l’inchiesta se vi sono elementi che mostrano che il dazio è stato assorbito dall’esportatore e non si è trasmesso ai prezzi di rivendita nell’Unione. L’articolo 13 affronta l’elusione delle misure, consentendo di estendere i dazi a prodotti leggermente modificati, a importazioni via paesi terzi e ad operazioni di assemblaggio nell’Unione o altrove quando il comportamento commerciale sia finalizzato a neutralizzare l’efficacia delle misure. È possibile prevedere registrazione delle importazioni, garanzie ed esenzioni individuali per operatori che dimostrino di non essere coinvolti nell’elusione.
Pubblicità, riservatezza, interesse dell’Unione e coordinamento istituzionale
Il regolamento bilancia trasparenza e tutela dei segreti commerciali. Le misure, le decisioni di accettazione degli impegni e le chiusure dei procedimenti sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale; le parti interessate hanno diritto a informazioni essenziali in momenti chiave del procedimento. L’interesse dell’Unione è valutato tenendo conto degli interessi dell’industria UE, degli utenti e dei consumatori, e può condurre a non applicare misure altrimenti giustificate sul piano tecnico.
La Commissione è assistita da un comitato secondo il regolamento (UE) n. 182/2011; gli Stati membri collaborano nelle verifiche e comunicano mensilmente i dati sulle importazioni e sui dazi riscossi. La Commissione presenta inoltre una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio.
Disposizioni finali
Il regolamento non pregiudica eventuali norme speciali derivanti da accordi UE con paesi terzi, taluni regimi UE del settore agricolo e specifiche misure settoriali citate all’articolo 22. Abroga espressamente il regolamento (CE) n. 1225/2009 e i relativi richiami si intendono fatti al presente testo secondo la tavola di concordanza allegata. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Principi generali e nozioni base
L’articolo 1 consente l’imposizione di un dazio antidumping su prodotti oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nell’Unione causi pregiudizio. Il dumping sussiste quando il prezzo all’esportazione nell’Unione è inferiore al valore normale del prodotto simile nel paese esportatore. Vengono definiti anche il paese esportatore e il concetto di prodotto simile.
Determinazione del dumping e del valore normale
L’articolo 2 disciplina il valore normale, basato di regola sui prezzi pagati o pagabili nel paese esportatore in normali operazioni commerciali; prevede vendite interne minime pari di norma al 5% del volume delle vendite all’Unione, regole sulle vendite sotto costo, sulla ripartizione dei costi e sui costi di avviamento, nonché sui margini di spese generali, amministrative e di vendita e di profitto. Per paesi non ad economia di mercato il valore normale si determina, di regola, in base a un paese terzo ad economia di mercato o, in mancanza, su altra base equa; per Cina, Vietnam, Kazakistan e altri paesi non di mercato membri OMC è prevista la possibilità di trattamento individuale se ricorrono i criteri di economia di mercato. Sono inoltre disciplinati il prezzo all’esportazione, il prezzo costruito e gli adeguamenti per assicurare un confronto equo.
Accertamento del pregiudizio e nesso causale
L’articolo 3 richiede un esame obiettivo basato su prove positive del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi e dell’incidenza sull’industria dell’Unione. Il pregiudizio comprende pregiudizio materiale, minaccia di pregiudizio e grave ritardo nella creazione dell’industria. Sono indicati i fattori economici da valutare, il cumulo degli effetti delle importazioni da più paesi e l’obbligo di non attribuire alle importazioni oggetto di dumping il pregiudizio dovuto ad altri fattori.
Definizione di industria dell’Unione
L’articolo 4 definisce l’industria dell’Unione come l’insieme dei produttori di prodotti simili nell’Unione o quelli che rappresentano la quota maggioritaria della produzione totale. Possono essere esclusi i produttori collegati agli esportatori/importatori; in circostanze eccezionali il territorio dell’Unione può essere considerato come più mercati distinti. È prevista anche la disciplina delle industrie regionali e dei relativi impegni o dazi applicabili.
Apertura del procedimento e contenuto della denuncia
L’articolo 5 prevede che il procedimento sia avviato su denuncia scritta di soggetti che agiscono per conto dell’industria dell’Unione, o d’ufficio in circostanze particolari. La denuncia deve contenere elementi di prova su dumping, pregiudizio e nesso causale, oltre alle informazioni disponibili su denunciante, prodotto, esportatori, prezzi e impatto delle importazioni. È richiesto il sostegno dei produttori dell’Unione che rappresentino oltre il 50% della produzione della parte favorevole o contraria e almeno il 25% della produzione totale dell’industria dell’Unione. La Commissione decide sull’apertura entro 45 giorni dalla denuncia; gli importi di mercato inferiori all’1% sono normalmente esclusi, salvo cumulo di paesi che raggiungano almeno il 3% del consumo dell’Unione.
Svolgimento dell’inchiesta, diritti di difesa e termini
L’articolo 6 stabilisce che la Commissione conduce un’inchiesta a livello UE, esaminando simultaneamente dumping e pregiudizio. I questionari devono essere riscontrati entro almeno 30 giorni; la Commissione può richiedere informazioni agli Stati membri, svolgere verifiche, visite e audizioni, e consentire l’accesso alle informazioni non riservate alle parti legittimate. L’inchiesta si conclude di norma entro un anno e comunque entro 15 mesi dall’avvio.
Misure provvisorie
L’articolo 7 consente l’adozione di dazi provvisori se il procedimento è stato aperto, le parti hanno potuto presentare osservazioni, dumping e pregiudizio sono stati accertati in via provvisoria e l’interesse dell’Unione lo richiede. I dazi provvisori non possono essere imposti prima di 60 giorni e non oltre 9 mesi dall’avvio del procedimento; durano 6 mesi, prorogabili di 3 mesi, oppure possono essere stabiliti direttamente per 9 mesi. L’importo non può superare il margine di dumping e, se possibile, deve essere inferiore al necessario per rimuovere il pregiudizio. Le misure sono soggette a garanzia.
Impegni di prezzo
L’articolo 8 consente alla Commissione di accettare impegni volontari degli esportatori a modificare i prezzi o cessare le esportazioni a dumping, se ciò elimina il pregiudizio. In caso di accettazione, i dazi provvisori o definitivi non si applicano alle importazioni interessate durante la vigenza dell’impegno. Sono disciplinati la possibilità di rifiuto per difficoltà amministrative, gli obblighi di informazione e verifica, la revoca per violazione o ritiro dell’impegno e l’applicazione automatica di dazi provvisori o definitivi in caso di inosservanza.
Chiusura del procedimento e dazi definitivi
L’articolo 9 prevede la chiusura del procedimento se la denuncia è ritirata o se non sono necessari provvedimenti. Se sono accertati dumping, pregiudizio e interesse dell’Unione, la Commissione istituisce un dazio antidumping definitivo; l’importo non deve superare il margine di dumping e dovrebbe essere inferiore se sufficiente. Sono previste regole sui margini minimi, sul trattamento dei paesi con importazioni inferiori alle soglie rilevanti e sulla determinazione di dazi per fornitore o per paese.
Retroattività e riscossione di dazi
L’articolo 10 disciplina l’applicazione retroattiva dei dazi provvisori e definitivi, la riscossione definitiva dei dazi provvisori, la non riscossione della differenza se il dazio definitivo è superiore a quello provvisorio e le ipotesi di riscossione fino a 90 giorni prima dell’adozione delle misure provvisorie. Sono previste condizioni stringenti: registrazione delle importazioni, possibilità di osservazioni degli importatori, pratica di dumping pregressa e ulteriore aumento sostanziale delle importazioni. In caso di violazione o revoca di impegni, è possibile la riscossione retroattiva nei limiti indicati.
Durata, riesami e restituzioni
L’articolo 11 prevede che i dazi scadano dopo cinque anni, salvo riesame della scadenza che dimostri persistenza o reiterazione di dumping e pregiudizio. Sono regolati il riesame intermedio, il riesame per nuovi esportatori, i termini di conclusione dei riesami e le domande di restituzione dei dazi. La restituzione va richiesta entro sei mesi dalla determinazione definitiva dell’importo o dalla decisione sugli importi provvisori; la Commissione decide e la restituzione è di norma eseguita entro 12 mesi e comunque non oltre 18 mesi dalla domanda.
Assorbimento delle misure
L’articolo 12 consente, di regola entro due anni dall’entrata in vigore delle misure, di riaprire l’inchiesta se vi sono indizi che i prezzi all’esportazione sono diminuiti o che i prezzi di rivendita nell’Unione non sono cambiati in modo significativo. Se la misura avrebbe dovuto incidere sui prezzi e ciò non è avvenuto, i prezzi all’esportazione vengono rivalutati e il margine può essere ricalcolato; il dazio risultante non può superare il doppio di quello iniziale.
Elusione delle misure antidumping
L’articolo 13 consente di estendere i dazi ad importazioni di prodotti simili leggermente modificati, parti o merci provenienti da paesi terzi quando le misure siano eluse. Sono elencate le principali pratiche elusive, incluse lievi modifiche, transito attraverso paesi terzi, riorganizzazione dei canali commerciali e assemblaggio nell’Unione o in paesi terzi. L’inchiesta è avviata dalla Commissione e si conclude entro nove mesi; possono essere concesse esenzioni individuali a operatori non collegati e non coinvolti nell’elusione.
Disposizioni generali, registrazione, sospensione e controlli
L’articolo 14 stabilisce che i dazi sono imposti con regolamento e riscossi dagli Stati membri indipendentemente da dazi doganali e altri oneri, senza cumulo con dazi compensativi sul medesimo pregiudizio. Sono previste pubblicazione degli atti, eventuale sospensione delle misure per nove mesi prorogabile di un anno, registrazione delle importazioni per un massimo di nove mesi e obblighi mensili di comunicazione degli Stati membri alla Commissione.
Procedura di comitato e adozione degli atti di esecuzione
L’articolo 15 rinvia al regolamento (UE) n. 182/2011 e distingue la procedura consultiva e quella d’esame per misure provvisorie, definitive, riesami e sospensioni. Sono previste anche regole specifiche sulla procedura scritta e sul potere del comitato di esaminare questioni connesse all’applicazione del regolamento.
Visite di verifica, campionamento e omessa collaborazione
Gli articoli 16, 17 e 18 disciplinano le verifiche in loco, il campionamento quando il numero di parti o transazioni è elevato e l’uso dei dati disponibili in caso di mancata collaborazione. La Commissione può effettuare visite presso imprese e, con consenso e assenza di obiezioni governative, anche in paesi terzi. Se una parte non collabora o fornisce informazioni false o incomplete, possono essere adottate conclusioni basate su fonti alternative anche meno favorevoli.
Riservatezza, divulgazione e diritto al contraddittorio
Gli articoli 19 e 20 regolano la protezione delle informazioni riservate, l’obbligo di produrre riassunti non riservati, l’uso limitato delle informazioni ricevute e la divulgazione degli elementi essenziali su cui si basano misure provvisorie e definitive. Le parti interessate hanno diritto di conoscere i fatti e le considerazioni principali e di presentare osservazioni entro termini precisi, con tutela dei segreti d’impresa.
Interesse dell’Unione
L’articolo 21 impone di valutare, nel loro complesso, gli interessi dell’industria dell’Unione, degli utenti e dei consumatori prima di adottare misure. Le parti interessate possono presentare osservazioni e chiedere audizioni; le informazioni sono considerate solo se supportate da elementi di prova effettivi. Le misure possono non essere applicate se non risultano nell’interesse dell’Unione.
Rapporti con altri atti, relazione annuale e abrogazione
L’articolo 22 salva l’applicazione di norme speciali di accordi UE con paesi terzi, di alcuni regolamenti settoriali e di misure speciali compatibili con il GATT. L’articolo 23 impone alla Commissione una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio; l’articolo 24 abroga il regolamento (CE) n. 1225/2009; l’articolo 25 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione diretta in tutti gli Stati membri.
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