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Sentenza

Sentenza n. 4328/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza – Sez. Lavoro n. 529/2025, depositata e resa pubblica il 17.04.2025.

Giustizia amministrativa202600379

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione lavoro, n. 529/2025, che aveva condannato il Ministero a riconoscere complessivi 2.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica docente per gli anni scolastici 2021/2022-2024/2025

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il docente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo il mancato adempimento del giudicato e chiedendo che il Ministero fosse obbligato a corrispondere 2.000 euro, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e condanna alle spese. Il titolo era stato notificato via PEC agli indirizzi dell'Ufficio scolastico provinciale di Monza-Brianza, dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, nonché a un indirizzo indicato in un comunicato ministeriale. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità per mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni dell'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, non essendo stato notificato il titolo al domicilio digitale del Ministero risultante dal Registro delle Pubbliche Amministrazioni.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è stato dichiarato inammissibile. Il TAR ha ritenuto applicabile il termine dilatorio di 120 giorni anche all'ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme, inclusa l'assegnazione di moneta elettronica. Per il suo decorso, il titolo deve essere notificato alla sede legale dell'amministrazione debitrice tramite l'indirizzo digitale individuato secondo la disciplina applicabile: l'indirizzo del Registro IPA è utilizzabile soltanto se quello dell'amministrazione non risulta nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni. Poiché il Ministero aveva registrato in quest'ultimo il domicilio digitale uffgabinetto@postacert.istruzione.it, le notifiche agli uffici scolastici, alla Direzione generale, all'indirizzo indicato nel comunicato ministeriale e all'Avvocatura dello Stato non erano idonee a far decorrere il termine. La notificazione corretta è avvenuta solo il 16 giugno 2026, dopo l'introduzione del giudizio; pertanto il termine non era ancora decorso quando fu proposto il ricorso. Il comunicato ministeriale era un atto organizzativo privo di efficacia normativa e l'indirizzo dell'Avvocatura era rilevante ai fini processuali, non per gli effetti sostanziali dell'art. 14. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    La previsione di un termine dilatorio di 120 giorni ai fini del pagamento spontaneo da parte dell’amministrazione debitrice è dunque applicabile al ricorso in ottemperanza con cui si richieda l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro, anche mediante moneta elettronica, trattandosi di un titolo esecutivo di formazione giudiziale rispetto a cui detto giudizio costituisce rimedio alternativo all’esecuzione forzata.

    Il termine di 120 giorni per consentire il pagamento spontaneo dell'amministrazione si applica anche al giudizio di ottemperanza relativo a un giudicato di condanna pecuniaria, compreso quello da eseguire mediante moneta elettronica.

  • art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.lgs. 179/2012

    Ne consegue che l’estrazione del domicilio digitale dal Registro IPA è valida, ai fini della notificazione degli atti giudiziari, soltanto nel caso in cui l’indirizzo dell’amministrazione debitrice non sia presente nel Registro delle PP.AA., cioè nel Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012.

    Per notificare validamente il titolo a una pubblica amministrazione, l'indirizzo IPA è utilizzabile solo quando l'indirizzo dell'ente non risulta nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni; se vi è presente, va usato il domicilio digitale registrato in quest'ultimo.

  • art. 3-bis, comma 1-bis, l. 53/1994

    La disposizione, difatti, non include l’elenco IPA nel novero dei pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni degli atti in materia amministrativa equiparandolo agli altri pubblici elenchi, ma si limita a ribadire – con funzione di raccordo e armonizzazione delle fonti normative – che la notifica è valida anche presso l’indirizzo digitale che risulta “individuato” in applicazione della disciplina del citato art.16-ter, comma 1-ter del D.Lgs. n. 179/2012, cioè anche all’indirizzo risultante dal Registro IPA ma solo a condizione che l’amministrazione di riferimento non abbia provveduto a comunicare il proprio indirizzo digitale all’interno del Registro delle PP.AA.

    La disposizione non rende il Registro IPA un elenco liberamente alternativo: conferma la validità della notifica all'indirizzo individuato ai sensi dell'art. 16-ter, comma 1-ter, quindi all'indirizzo IPA soltanto se quello dell'amministrazione non è stato comunicato al Registro delle Pubbliche Amministrazioni.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per consentire il pagamento spontaneo dell'amministrazione si applica anche al ricorso per ottemperanza diretto all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria, compreso quello che dispone il pagamento mediante moneta elettronica.
  • Ai fini del decorso del termine dilatorio per l'esecuzione di un titolo pecuniario nei confronti di una pubblica amministrazione, il titolo deve essere notificato all'amministrazione debitrice al domicilio digitale individuato secondo la disciplina dei pubblici elenchi; l'indirizzo del Registro IPA è utilizzabile solo se l'indirizzo dell'amministrazione non risulta nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni.
  • La notifica del titolo presso uffici periferici o direzioni interne diversi dall'amministrazione indicata come debitrice nel titolo non fa decorrere il termine dilatorio se non è effettuata al domicilio digitale dell'ente risultante dal registro pertinente. Un comunicato organizzativo dell'amministrazione non può sostituire tale indirizzo, né la notifica presso l'Avvocatura dello Stato, prevista per finalità processuali, equivale alla notifica alla sede legale necessaria per gli effetti sostanziali dell'art. 14.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

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