Cassazione Penale, Sentenza n. 36267/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di appello che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena e confermato la responsabilità della ricorrente per reati commessi in concorso (artt. 416, 110, 628 c.p.); la ricorrente deduceva quattro motivi: 1) vizio della motivazione per difetto, illogicità e errata interpretazione dell'art. 192 c.p.p. e malgoverno della prova, contestando la valutazione degli indizi (localizzazione cellulare, guida della vettura, sopralluoghi, modus operandi); 2) mancanza di motivazione e violazione dell'art. 416 c.p. in relazione alla qualificazione come associazione, sostenendo che la sua partecipazione non poteva ricondursi al reato associativo; 3) violazione di norme processuali e difetto di motivazione circa le aggravanti (art. 59 e 628 c.p.), contestando l'imputazione delle aggravanti a chi svolgeva ruolo marginale; 4) vizio nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche e nella loro prevalenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici e per mancata specificità: la ricorrente ha riproposto argomentazioni già svolte in appello senza un confronto puntuale con la motivazione di secondo grado, tentando una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. La sentenza di appello è stata ritenuta logicamente motivata e congrua, confermando la condanna. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ritenendosi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000,00 (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che la posizione della Salpietro potesse essere ricondotta alla partecipazione all'associazione e ha condiviso la valutazione dei giudici di merito circa la suddivisione dei ruoli e la consapevolezza della stessa rispetto al programma criminoso
art. 110 cod. pen.
Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato; i giudici di merito hanno ritenuto provata la partecipazione in concorso della ricorrente ai fatti contestati
art. 628 cod. pen.
comma primo e comma terzo n. 1 e n. 2
Contestate le rapine aggravate; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle aggravanti nei confronti della ricorrente in base alla valutazione complessiva dei fatti e della consapevolezza dimostrata
art. 192 cod. proc. pen.
La ricorrente denunciava violazione del canone di valutazione degli indizi; la Cassazione ha stabilito che la motivazione dei giudici di merito sui fatti indiziari era logica e congrua e che la censura non evidenziava una manifesta illogicità che rendesse il motivo ammissibile
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti della motivazione in cassazione: la Corte ha limitato la riportazione degli argomenti ai soli necessari per la decisione, come consentito dalla norma
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il principio per cui l'inammissibilità può derivare dalla mancanza di specificità del motivo; la ricorrente ha omesso il puntuale confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Richiamate le norme concernenti i motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze proposte fossero generiche e mirassero a ottenere una rivalutazione del merito, il che è precluso
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per condannare la ricorrente alle spese processuali e all'ammenda di euro 3.000,00 a titolo equitativo per i profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile
art. 59 cod. pen.
Richiamato in relazione al criterio di imputazione delle circostanze aggravanti: la Corte ha confermato che le aggravanti oggettive possono essere imputate ai concorrenti quando sia configurabile il corrispondente coefficiente soggettivo (conoscenza o colpa)
Massime di principio
- In Cassazione il ricorso deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata: riproporre in termini generici le stesse censure già svolte in appello espone all'inammissibilità
- La Corte di legittimità non è sede per una nuova valutazione del merito o per proporre una lettura alternativa delle prove; le censure devono dimostrare una manifesta illogicità o violazione di diritto
- La 'doppia conforme' (concordanza tra motivazioni di primo e secondo grado) rafforza la stabilità della decisione e rende più difficile il successo del ricorso per cassazione
- Per contestare l'applicazione di aggravanti o la qualificazione come associazione è necessario dimostrare concretamente, non con argomentazioni generiche, la mancanza del requisito soggettivo o la carenza di elementi probatori specifici
- Se il ricorrente pretende la rilevazione di un vizio di motivazione occorre indicare con precisione dove la motivazione sia manifestamente illogica, e non limitarsi a lamentare un diverso apprezzamento dei fatti
- La presentazione di un ricorso in cassazione privo di specificità può comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella proposizione, l'ammenda ex art. 616 c.p.p.
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