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Sentenza

Sentenza n. 2098/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202512729

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento, presentata il 18 aprile 2025, di un titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna, nonché la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. La questione centrale ha riguardato il termine applicabile al procedimento: ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, la ricorrente ha dedotto la formazione del silenzio-inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la competenza a concludere il procedimento spetti al Ministero dell’Istruzione, oggi denominato Ministero dell’Istruzione e del Merito, e che il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007 fosse scaduto al momento della proposizione del ricorso, con conseguente illegittimità del silenzio. Il giudice ha ordinato al Ministero di esaminare l’istanza e adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. L’esame dovrà riguardare la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti in Spagna, verificandone la coerenza con la direttiva 2005/36/CE e la normativa attuativa. Il Ministero dovrà considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché la durata, il livello e la qualità della formazione, e valutare l’equipollenza del titolo, disponendo, se necessario, misure compensative proporzionate. Per il caso di inutile decorso del termine di 120 giorni, il TAR ha nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, assegnandogli un ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, nell’azione avverso il silenzio, di ordinare all’Amministrazione l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine stabilito.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Prevede che l’autorità competente adotti il provvedimento di riconoscimento del titolo entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.

  • d.lgs. 15/2016

    Ha modificato il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE, incidendo sulla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • direttiva 2005/36/CE

    Impone all’autorità competente di valutare il titolo estero considerando l’insieme delle competenze acquisite e, ove necessario, di disporre misure compensative proporzionate.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Costituisce la base per l’adozione di misure compensative quando il titolo o la formazione estera non risultino pienamente equivalenti.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Ha disposto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, senza modificare la competenza ministeriale a concludere il procedimento.

Massime di principio

  • L’istanza di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea deve essere definita dall’autorità competente entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; decorso tale termine senza provvedimento espresso, sussiste il silenzio-inadempimento.
  • Nel giudizio avverso il silenzio relativo al riconoscimento di un titolo professionale estero, il giudice può ordinare all’Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine stabilito in relazione alle concrete esigenze organizzative risultanti dagli atti.
  • La valutazione amministrativa del titolo conseguito in altro Stato membro deve considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando durata, livello e qualità della formazione, senza limitarsi al confronto formale tra singoli titoli.
  • Qualora non sussista piena equivalenza tra la formazione estera e i requisiti nazionali, l’autorità competente deve valutare l’adozione di misure compensative opportune e proporzionate, anziché respingere automaticamente l’istanza.
  • L’autorità competente deve verificare se le conoscenze risultanti dal diploma estero, le qualifiche e l’esperienza professionale maturate nello Stato d’origine e l’esperienza acquisita nello Stato ospitante soddisfino, anche solo parzialmente, le condizioni richieste per l’accesso all’attività professionale.
  • Nel ricorso avverso il silenzio, la nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile per assicurare l’effettività dell’ordine giudiziale, subordinatamente all’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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