Sentenza n. 1190/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva riconosciuto il diritto all’accredito di € 1.000 sulla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. Ha chiesto la condanna dell’Amministrazione alla puntuale esecuzione del titolo, mediante accredito di € 1.000 sulla Carta elettronica del docente, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese. Il TAR ha verificato la mancata impugnazione della sentenza, attestata dalla certificazione di Cancelleria, e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato all’Amministrazione di dare puntuale e completa esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale inutile decorso del termine, ha nominato quale Commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della stessa Direzione. Il Commissario dovrà svolgere l’incarico senza compenso, ritenendosi tale attività ricompresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile per analogia la disciplina prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex legge Pinto anche alle condanne al pagamento di somme di denaro. Ha inoltre precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza. Ha imposto al Commissario il deposito degli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, mediante l’apposito modulo per gli ausiliari del giudice. A titolo di penalità di mora, ha posto a carico dell’Amministrazione il pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino all’insediamento del Commissario ad acta. L’Amministrazione è stata infine condannata alle spese di lite, liquidate in € 189, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri titoli esecutivi indicati dalla legge.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del titolo, nominare un Commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di fissare, anche d’ufficio, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata negli interessi legali sull’importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni alle obbligazioni pecuniarie è stato considerato, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola dell’assenza di compenso per il Commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza ai decreti ex legge Pinto, è stata ritenuta applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. 89/2001.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti dell’amministrazione che non abbia dato esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, una volta decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione del titolo entro un termine e nominare, per l’eventuale ulteriore inerzia, un Commissario ad acta con potere sostitutivo.
- La nomina a Commissario ad acta di un dirigente o funzionario appartenente alla stessa amministrazione resistente non comporta un compenso aggiuntivo quando l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; la relativa disciplina può essere applicata per analogia anche alle condanne al pagamento di somme diverse da quelle oggetto dei giudizi ex legge Pinto.
- Il munus di Commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata negli interessi legali sull’importo dovuto, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione fino all’insediamento del Commissario ad acta.
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