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Sentenza

Sentenza n. 5540/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Determinazione dirigenziale n. 10 del 12.12.2022 della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale, ivi compresi i relativi Allegati – Parte integrante (A, B e C),con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, 6.7.2022; dell''Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9/5/2023: della Determinazione dirigenziale n. 1 del 08.02.2023 della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale, ivi compresi i relativi Allegati – Parte integrante (A, B e C), con cui sono stati rideterminati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente in forza di quanto ivi riferito;

Giustizia amministrativa202304110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di determinazione degli importi dovuti a titolo di payback sanitario, inclusa la successiva rideterminazione degli importi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato la determinazione dirigenziale della Regione Puglia del 12 dicembre 2022, i relativi allegati, i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l'Accordo del 7 novembre 2019 e ulteriori atti connessi al meccanismo del cosiddetto payback, deducendo profili di illegittimità. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva determinazione regionale dell'8 febbraio 2023, che aveva rideterminato gli importi asseritamente dovuti. In prossimità dell'udienza, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere o, in subordine, la sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando di avere effettuato il pagamento degli importi nei termini di legge.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Il pagamento degli importi non ha determinato la cessazione della materia del contendere, poiché quest'ultima avrebbe richiesto l'annullamento d'ufficio degli atti impugnati; il pagamento costituisce invece una situazione di fatto e di diritto non satisfattiva della domanda demolitoria, diretta a ottenere l'annullamento degli atti per evitare qualsiasi pagamento. Tuttavia, il pagamento ha reso certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale, facendo venir meno l'utilità concreta della decisione per la ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità delle questioni e dell'andamento della vicenda processuale.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, insieme all'art. 92, comma 2, c.p.c., quale base per la compensazione delle spese in presenza di eccezionali ragioni.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato, insieme all'art. 26, comma 1, c.p.a., per giustificare l'integrale compensazione delle spese.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere in un giudizio di annullamento presuppone il venir meno dell'atto impugnato, ad esempio mediante annullamento d'ufficio, e non consegue automaticamente al pagamento dell'importo richiesto dall'amministrazione.
  • Il pagamento dell'importo oggetto di contestazione, pur non soddisfacendo la domanda di annullamento proposta per evitare qualsiasi pagamento, determina la sopravvenuta carenza di interesse quando rende certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale per il ricorrente.
  • Quando il pagamento sopravvenuto elimina l'utilità concreta della decisione senza determinare l'annullamento degli atti impugnati, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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