Sentenza n. 6520/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per Vigile del fuoco, determinata dal mancato superamento della prova delle due trazioni alla sbarra
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha contestato l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei Vigili del fuoco, dopo avere fallito per due volte la prova del Modulo 1, lett. D, consistente nell'esecuzione di due trazioni complete alla sbarra fissa. Dopo il primo fallimento, aveva ottenuto in sede cautelare la riammissione alla prova, che aveva nuovamente fallito, deducendo in entrambe le occasioni un dolore articolare alla spalla destra. In seguito aveva superato la prova a un terzo tentativo. Ha riproposto in appello le censure già formulate in primo grado: eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e ingiustizia della lex specialis e del provvedimento di esclusione; violazione dell'art. 97 Cost. e del principio di buon andamento; violazione del bando; violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione; mancata considerazione della causa di forza maggiore derivante dagli infortuni; erroneità della conclusione secondo cui il possesso del certificato di idoneità sportiva agonistica non avrebbe dimostrato l'idoneità fisica all'impiego. Ha inoltre censurato, in via prudenziale, il riferimento del TAR alla possibile improcedibilità del precedente ricorso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. La questione relativa alla possibile improcedibilità del precedente giudizio è stata ritenuta assorbita dall'infondatezza dell'appello. Nel merito, il Collegio ha chiarito che il certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica costituisce soltanto un requisito propedeutico per l'ammissione alle prove di efficienza fisica, ma non è sufficiente a dimostrare il possesso dell'idoneità fisica richiesta per l'impiego di Vigile del fuoco. Il reiterarsi del medesimo impedimento fisico durante la stessa prova, seguito da due esiti negativi, esclude la configurabilità della causa di forza maggiore quale ragione per ulteriori ripetizioni e dimostra invece la carente forma fisica del candidato rispetto all'esercizio richiesto. Il successivo superamento della prova al terzo tentativo non può essere valorizzato, poiché il maggior tempo concesso avrebbe posto il candidato in una posizione di vantaggio rispetto agli altri concorrenti, la cui preparazione era stata verificata al momento ordinario della prova. L'Amministrazione ha il potere-dovere di verificare concretamente la prestanza fisica necessaria allo svolgimento delle mansioni di Vigile del fuoco. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 8 del bando di reclutamento
la non ammissione del candidato al suddetto accertamento e la conseguente esclusione dalla procedura di reclutamento
Il certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica è requisito necessario per l'ammissione alle prove di accertamento dell'efficienza fisica, ma non è sufficiente a dimostrare l'idoneità concreta all'impiego.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento è richiamato dall'appellante, ma la censura è stata ritenuta infondata; la gestione delle prove e il rifiuto di reiterare indefinitamente l'esercizio sono coerenti con esigenze di efficienza organizzativa e parità tra concorrenti.
art. 3 l. 241/1990
Il dedotto difetto di motivazione non è stato ravvisato, essendo stata ritenuta corretta e adeguata la motivazione posta a fondamento dell'esclusione.
art. 73 c.p.a.
Il Collegio dà atto che non sono state depositate ulteriori memorie nel termine previsto.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive per l'accesso a impieghi che richiedono specifica prestanza fisica, il certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica può costituire requisito necessario per l'ammissione alle prove, ma non sostituisce la verifica concreta del superamento degli esercizi previsti dal bando.
- La causa di forza maggiore derivante da un infortunio o da un malore durante una prova fisica concorsuale costituisce un'eccezione alla regola del bando e, in quanto tale, non può essere invocata reiteratamente per il medesimo esercizio sulla base del ripetersi di un analogo impedimento fisico.
- Quando un candidato, dopo essere stato ammesso a ripetere una prova fisica anche in esecuzione di un provvedimento giudiziale, fallisce nuovamente la medesima prova per un ulteriore impedimento fisico, la convergenza dei due esiti negativi può dimostrare la carente forma fisica richiesta per l'impiego, anziché integrare una causa di forza maggiore.
- Il successivo superamento della prova fisica, ottenuto dopo ripetizioni e a distanza di tempo, non impone di riconoscere l'idoneità concorsuale se la verifica è stata effettuata in condizioni più favorevoli rispetto agli altri candidati; la preparazione deve essere valutata al momento della prova ordinaria, nel rispetto della par condicio.
- L'Amministrazione può e deve verificare in concreto il possesso dei requisiti di prestanza fisica necessari allo svolgimento di mansioni operative, senza essere obbligata a concedere al candidato ulteriori tentativi fino al conseguimento del risultato.
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