Ordinanza n. 1127/2026 - Genova, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanze sindacali contingibili e urgenti n. 91 del 31 marzo 2026 e n. 100 del 10 aprile 2026, relative all’accertamento delle condizioni di stabilità e alla messa in sicurezza di un muro di contenimento e del condominio a valle
Esito
La controversia
La società ha impugnato le ordinanze sindacali con cui il Comune le ha ordinato di accertare la stabilità di un muro di contenimento e di attuare gli interventi necessari alla messa in sicurezza del muro e del condominio sottostante. Nel corso del giudizio il Comune ha chiesto di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, per essere manlevato da eventuali pretese risarcitorie della ricorrente in forza della polizza di responsabilità civile. La ricorrente non si è opposta. L’ordinanza non riporta i motivi di merito dedotti contro gli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza del Comune e disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della compagnia assicuratrice. Ha ritenuto che l’assicuratore, pur non essendo parte necessaria del giudizio di annullamento, abbia un interesse qualificato all’esito dell’eventuale giudizio risarcitorio in ragione del rapporto assicurativo; ha inoltre ritenuto applicabile al processo amministrativo l’art. 1917, comma 4, c.c. La chiamata non estende il thema decidendum al rapporto privatistico assicurativo: l’assicuratore potrà difendersi solo sulle questioni comprese nella materia del contendere introdotta con il ricorso, non su quelle relative al contratto con il Comune. Il Comune deve notificare all’assicuratore il ricorso, la propria memoria di costituzione e l’ordinanza entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, e depositare gli atti e l’attestazione delle formalità entro i successivi 15 giorni. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 1917, comma 4, c.c.
l’art. 1917, comma 4, del CC che ammette che “l’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore”, è applicabile anche al processo amministrativo
La facoltà dell’assicurato convenuto dal danneggiato di chiamare in causa l’assicuratore è applicabile anche nel processo amministrativo.
art. 49, comma 1, c.p.a.
l’art. 49, comma 1, c.p.a. in tema di integrazione del contraddittorio stabilisce che “Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri”.
La disciplina dell’integrazione del contraddittorio costituisce un riferimento per disporre la partecipazione al giudizio dei soggetti interessati, ferma la valutazione di opportunità giudiziale sulla chiamata del terzo.
artt. 28 e 51 c.p.a.
Nel processo amministrativo la chiamata in causa del terzo è subordinata alla valutazione di opportunità da parte del Giudice finalizzata a verificare l’esistenza di rapporti particolari tra le parti del processo e soggetti terzi che possano comportare conseguenze negative in esito alla definizione del giudizio e ai quali, pertanto, è opportuno offrire la possibilità di interloquire mediante l’intervento nella causa.
La chiamata del terzo è ammessa previa valutazione giudiziale di opportunità, in particolare quando un rapporto qualificato con una parte può comportare conseguenze per il terzo in relazione all’esito della causa.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la chiamata in causa del terzo non è automatica, ma dipende da una valutazione di opportunità del giudice, diretta a verificare se il rapporto tra una parte e il terzo possa esporre quest’ultimo a conseguenze derivanti dall’esito della controversia e renda opportuno consentirgli di interloquire.
- L’assicurato convenuto in un giudizio amministrativo può chiamare in causa il proprio assicuratore ai sensi dell’art. 1917, comma 4, c.c., quando l’assicuratore abbia un interesse qualificato all’esito della controversia in ragione degli obblighi derivanti dalla polizza.
- La chiamata in causa dell’assicuratore non estende il thema decidendum del giudizio amministrativo al rapporto privatistico assicurativo: il terzo può difendersi sulle questioni comprese nella materia del contendere originaria, ma non sulle controversie relative al contratto assicurativo.
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