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Sentenza

Sentenza n. 874/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 6/2025 del Tribunale di Forlì pubblicata il 14.1.2025.

Giustizia amministrativa202600031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Forlì n. 6/2025, limitatamente al pagamento di interessi o rivalutazione dopo l'accredito dei voucher

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria di voucher)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Forlì n. 6/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero ha documentato di avere accreditato i voucher sulla carta elettronica della ricorrente l'11 dicembre 2025, prima della proposizione del ricorso, depositato l'11 gennaio 2026. La pretesa sostanziale risultava pertanto già soddisfatta quanto al capitale. Restava controversa l'esecuzione della parte della sentenza relativa agli interessi o alla rivalutazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso per ottemperanza limitatamente al capitale, rilevando che l'obbligazione principale era stata integralmente adempiuta prima dell'instaurazione del giudizio e che, per tale parte, la domanda era infondata. Ha tuttavia ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Forlì entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, con riguardo agli interessi o alla rivalutazione. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, dovrà provvedere entro i successivi novanta giorni su istanza della ricorrente. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in ragione della soccombenza virtuale parziale, compensandole per un terzo in considerazione del residuo pagamento dovuto, di importo minimo rispetto al capitale già corrisposto; il contributo unificato resta a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha ordinato all'amministrazione di completare l'esecuzione del giudicato entro un termine, prevedendo in caso di persistente inadempimento l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento integrale dell'obbligazione principale intervenuto prima della proposizione del ricorso rende infondata la domanda per tale parte, anche se residuano obblighi accessori ancora da eseguire.
  • Quando il giudicato riconosce, oltre al capitale, anche interessi o rivalutazione e questi non risultano adempiuti, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di completare l'esecuzione entro un termine prefissato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, prevedendone l'intervento sostitutivo su istanza della parte in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione.
  • La proposizione del ricorso dopo l'integrale pagamento della parte principale della pretesa può comportare la soccombenza virtuale della ricorrente sulle spese, anche quando residui un adempimento accessorio di importo marginale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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