Ordinanza n. 1084/2026 - Napoli, Sezione 4
per la correzione della sentenza n.260/2019 pronunciata da questa Sezione sul ricorso n. 2431 del 2017;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha accolto l’istanza, ritenendo che l’omessa distrazione delle spese costituisse un mero errore materiale. Ha quindi disposto la correzione della sentenza n. 260/2019, inserendo nel dispositivo, dopo la condanna alle spese processuali, la formula «con attribuzione all’avvocato costituito per dichiarato anticipo». Ha ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a.
Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania n. 260/2019, limitatamente all’omessa distrazione delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’istante ha chiesto la correzione della sentenza n. 260/2019, con la quale il TAR aveva accolto il ricorso e condannato l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, contributo unificato e spese di integrazione del contraddittorio. Nel ricorso introduttivo era stata tuttavia richiesta la distrazione delle spese in favore del procuratore costituito, che aveva dichiarato di averle anticipate. L’omessa indicazione della distrazione nel dispositivo è stata dedotta quale mero errore materiale emendabile ai sensi dell’art. 86 c.p.a.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Visto l’art. 86, co. 2, cod. proc. amm.
Consente la correzione degli errori materiali contenuti nelle sentenze; il giudice ha ritenuto applicabile tale rimedio all’omessa indicazione della distrazione delle spese richiesta nel ricorso introduttivo.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, co. 3, cod. proc. amm.
Prevede gli adempimenti di annotazione conseguenti alla correzione della sentenza.
Massime di principio
- L’omessa indicazione nel dispositivo della distrazione delle spese processuali in favore del difensore che abbia dichiarato di averle anticipate può essere qualificata come mero errore materiale, correggibile ai sensi dell’art. 86 c.p.a., quando la relativa richiesta risulti già formulata nel ricorso introduttivo.
- Il procedimento di correzione dell’errore materiale non modifica il contenuto decisorio sostanziale della sentenza, ma integra il dispositivo per renderlo coerente con una statuizione richiesta e già desumibile dagli atti del giudizio.
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