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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3625/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il rigetto della richiesta di riabilitazione conseguente a condanna irrevocabile per bancarotta (pena di 3 anni, sentenza irrevocabile il 02/03/2011). Il Tribunale aveva ritenuto che per ottenere la riabilitazione fosse necessario l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato e che il ricorrente non avesse fornito prova di essersi attivato per il risarcimento dei danni alla massa dei creditori o per adempiere l'obbligo di rifusione delle spese a favore della parte civile; deduceva invece che la curatela fallimentare e la cancellazione della società potessero essere considerate come rinuncia alle pretese risarcitorie.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che la mancata richiesta di risarcimento da parte delle persone offese o il comportamento omissivo della curatela fallimentare non equivale a rinuncia al credito. Ha ritenuto che gravava sul condannato l'onere di attivarsi concretamente per l'adempimento o per offrire una riparazione e che non sia compito del Tribunale svolgere accertamenti istruttori in luogo del ricorrente. Per tali ragioni il rigetto dell'istanza di riabilitazione è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Cass. Sez. 1, n. 23343 del 26/02/2015, Rv. 263782

    Sez. 1, n. 23343 del 26/02/2015, Rv. 263782

    Per la riabilitazione l'adempimento dell'obbligo risarcitorio è necessario e, in assenza della richiesta della persona offesa, l'iniziativa deve essere assunta dall'interessato mediante consultazione del danneggiato o con idonea offerta riparatoria.

  • Cass. Sez. 1, n. 48148 del 18/11/2008, Rv. 242809

    Sez. 1, n. 48148 del 18/11/2008, Rv. 242809

    L'adempimento dell'obbligo risarcitorio è condizione per la concessione della riabilitazione anche quando non vi sia stata costituzione di parte civile e indipendentemente dalla natura del reato.

  • Cass. Sez. 1, n. 35714 del 10/10/2006, Rv. 234903

    Sez. 1, n. 35714 del 10/10/2006, Rv. 234903

    La mancata richiesta di risarcimento da parte della persona offesa non ha efficacia liberatoria e non equivale a rinuncia all'adempimento delle obbligazioni civili.

  • Cass. Sez. 1, n. 47347 del 30/11/2011, Rv. 251421

    Sez. 1, n. 47347 del 30/11/2011, Rv. 251421

    Ai fini della riabilitazione è irrilevante che le persone offese non si siano costituite parte civile o non abbiano chiesto ristoro; l'impossibilità di adempiere deve essere valutata con riferimento a elementi provati dal condannato.

  • Cass. Sez. 1, n. 49446 del 07/11/2014, Rv. 261276

    Sez. 1, n. 49446 del 07/11/2014, Rv. 261276

    L'adempimento dell'obbligazione risarcitoria o comunque l'attivarsi del condannato per eliminare le conseguenze civili del reato costituisce condizione imprescindibile per la concessione della riabilitazione, anche in assenza di pronunce sulle obbligazioni civili nel processo.

Massime di principio

  • Per ottenere la riabilitazione, il condannato deve adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato o dimostrare di essersi attivato concretamente per il risarcimento; la semplice omissione delle vittime non libera dall'obbligo.
  • Il comportamento omissivo della curatela fallimentare o la cancellazione della società non sono di per sé prova di rinuncia alle pretese dei creditori; il carico probatorio rimane sul richiedente la riabilitazione.
  • Il giudice non è tenuto a svolgere indagini istruttorie per conto del ricorrente: spettano al condannato iniziative concrete, anche post-fallimento, per contattare i creditori e proporre soluzioni risarcitorie.
  • Se il ricorrente invoca l'impossibilità di adempiere, deve fornire elementi probatori specifici e congrui per giustificare l'inadempimento almeno parziale.
  • La natura del reato (danno o pericolo) non modifica l'obbligo di adempiere alle obbligazioni civili ai fini della riabilitazione.

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