Cassazione Penale, Sentenza n. 17786/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e difetto assoluto di motivazione. Il Tribunale di Sassari aveva assolto l'imputato perché "il fatto non sussiste" per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; tuttavia, a seguito di perizia, la sostanza sequestrata è risultata eroina e non anfetamine/metanfetamina come indicato nel capo di imputazione. Il Procuratore generale ha contestato che, pur riconoscendo il Tribunale che la diversa qualità della sostanza non comportava un "fatto diverso" (essendo tutte sostanze della stessa tabella 1), il giudice ha comunque assolto l'imputato invece di dichiararne la responsabilità, senza motivazione congrua.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, ritenendo che il Tribunale avesse correttamente osservato che la diversa qualità della sostanza non integrava una novazione dei termini dell'addebito e non pregiudicava le possibilità di difesa. Tuttavia, il Tribunale non ha tratto le conseguenze logiche da tali rilievi e ha emesso un'assoluzione priva di adeguata motivazione. Per difetto assoluto di motivazione la sentenza è stata annullata e gli atti sono stati rinviati per un nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Sassari, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., con devoluzione totale del merito.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma che incrimina la detenzione di sostanze stupefacenti. Nel caso specifico utilizata per identificare il reato contestato (detenzione di sostanza di tabella 1). La diversità meramente qualitativa della sostanza (eroina invece di anfetamine) non modifica il nucleo essenziale della condotta se entrambe le sostanze ricadono nella stessa tabella.
art. 521 cod. proc. pen.
Principio di correlazione tra accusa e sentenza: impone che la sentenza non possa discostarsi tale da ledere il diritto di difesa; se vi è un "fatto diverso" il giudice deve restituire gli atti al pubblico ministero. Tuttavia, la correlazione non richiede identità formale dei termini quando la difesa non sia stata menomata dalla diversità.
art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede l'annullamento con rinvio per difetto di motivazione e la conseguente devoluzione totale del merito al giudice chiamato a riesaminare il caso, con obbligo di redigere ex novo la motivazione.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 22214 del 12/04/2019
Principio secondo cui la violazione del principio di correlazione non si valuta con confronto meramente letterale, ma verificando se la diversità abbia effettivamente pregiudicato l'esercizio della difesa.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Rv. 281477
Affermato che il mutamento della qualità della sostanza, quando non incida sul nucleo essenziale della condotta (es. stessa tabella), non viola l'art. 521 cod. proc. pen. se l'imputato ha potuto esercitare la difesa sulla base degli atti.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 1076 del 21/10/2022, Rv. 283894
Conferma che l'annullamento per difetto assoluto di motivazione comporta il rinvio con devoluzione totale del merito, obbligando il giudice di rinvio a motivare ex novo.
Massime di principio
- La mera differenza qualitativa della sostanza sequestrata rispetto a quanto indicato nell'imputazione non determina automaticamente un "fatto diverso" quando le sostanze appartengono alla stessa tabella normativa; in tal caso il principio di correlazione non è violato se la difesa non è stata menomata.
- Per valutare la violazione della correlazione tra accusa e sentenza occorre accertare se la modifica abbia effettivamente pregiudicato la possibilità di difesa, non limitarsi a un confronto formale tra le diciture dell'imputazione e della sentenza.
- Se il giudice di merito riconosce che non vi è stata novazione dell'addebito, deve trarne le conseguenze giuridiche coerenti; un'assoluzione che contraddice tale ricostruzione può essere annullata per difetto di motivazione.
- In caso di annullamento per carenza motivazionale la Corte di rinvio è chiamata a riesaminare il merito e a formulare una nuova e completa motivazione; l'annullamento non implica necessariamente l'assoluzione definitiva.
- Le decisioni peritali che modificano elementi tecnici del fatto (per esempio la qualità della sostanza) devono essere valutate nel loro impatto sul nucleo essenziale dell'accusa e sui diritti di difesa prima di determinare conseguenze processuali quali restituzione degli atti o proscioglimento.
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