Sentenza n. 7738/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 6220 del 15 luglio 2025, che aveva accolto l’appello del Comune e respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale del 22 settembre 2022 di rilascio della Foresteria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto la revocazione della sentenza d’appello che aveva riformato la decisione del TAR Lazio - Latina n. 687/2024 e respinto il ricorso contro l’ordine comunale di rilascio dell’immobile denominato Foresteria, già affidato in concessione con contratto del 6 agosto 2013. Ha invocato i motivi di cui all’art. 395, nn. 1 e 3, c.p.c.: da un lato, il successivo reperimento dell’Inventario dei beni immobili del 2003 e della Relazione previsionale e programmatica 2012-2014, asseritamente decisivi perché avrebbero classificato la Foresteria nel patrimonio disponibile; dall’altro, il dolo del Comune, che avrebbe occultato tali documenti nonostante un’istanza di accesso e avrebbe modificato un elenco immobiliare per indurre il giudice in errore sulla natura del bene. La società sosteneva che tali elementi avrebbero escluso la natura indisponibile dell’immobile e l’esercizio dell’autotutela demaniale. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza della revocazione, rilevando anche di avere ripreso possesso del bene.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione e ha condannato la società a rifondere al Comune € 3.000,00, oltre oneri e accessori di legge. Ha ritenuto non decisivi i documenti invocati: la sentenza del 2025 poggiava anche su un’autonoma ratio processuale, avendo dichiarato tardiva la censura sulla natura del bene, introdotta soltanto con motivi aggiunti, e tale ragione sarebbe rimasta sufficiente a sostenere l’esito anche eliminando le statuizioni di merito. Inoltre, la decisione d’appello aveva accertato l’effettiva destinazione della Foresteria al servizio pubblico di promozione del turismo sociale sulla base di una pluralità di atti formali e di elementi relativi alla gestione; il ricorso per revocazione non contestava tale accertamento, ma si limitava alla classificazione contabile formale. L’inventario del 2003 era una minuta interna priva di valore provvedimentale o certificativo e inattendibile; la relazione 2012-2014, lungi dal dimostrare la disponibilità del bene, era compatibile con la natura indisponibile. I documenti non potevano inoltre aver prodotto una declassificazione: l’art. 58 del d.l. n. 112/2008 richiede l’inserimento dell’immobile in un piano delle alienazioni e valorizzazioni approvato dal Consiglio comunale, circostanza non avvenuta. Il Collegio ha escluso anche il dolo revocatorio: il Comune aveva fornito gli atti pertinenti all’istanza di accesso, gli ulteriori documenti erano acquisibili dalla società e non risultava una condotta fraudolenta idonea a paralizzare la difesa o a impedire l’accertamento della verità. La sentenza impugnata non è stata quindi revocata.
Norme richiamate
art. 395, n. 3, c.p.c.
Affinché si possa utilmente invocare questa ipotesi di revocazione, è necessario, in primo luogo, che i documenti siano “decisivi”, ossia palesemente idonei a condurre a un diverso esito del giudizio (Cons. Stato, sez. II, 23 luglio 2024, n. 6660; sez. VII, 9 maggio 2023, n. 4697); inoltre, occorre che essi preesistano alla decisione impugnata (atteso l’uso dell’espressione "sono stati trovati" contenuta nel citato n. 3), alla quale fa riscontro il termine "recupero" adottato nei successivi artt. 396 e 398 cod. proc. civ.
La revocazione per documenti nuovi presuppone documenti preesistenti alla decisione, non producibili in giudizio per forza maggiore o per fatto dell’avversario e concretamente decisivi, cioè idonei a determinare un diverso esito della controversia.
art. 395, n. 1, c.p.c.
Al riguardo va rammentato che il dolo processuale di una delle parti in danno dell’altra intanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell’art. 395, n. 1, cod. proc. civ., in quanto consista in un’attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l’accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale.
Il dolo revocatorio richiede una condotta deliberatamente fraudolenta, realizzata mediante artifici o raggiri e causalmente idonea a sviare o paralizzare la difesa e a impedire al giudice l’accertamento della realtà; il mero silenzio o la mancata produzione di documenti non bastano.
art. 58 d.l. n. 112/2008
Tale norma prevede che l’inserimento di un immobile nel “piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”, approvato con delibera del Consiglio Comunale, ne determina la classificazione come patrimonio disponibile.
La declassificazione di un bene dal patrimonio indisponibile a quello disponibile richiede la procedura formale prevista dalla norma, inclusa l’approvazione consiliare del piano delle alienazioni e valorizzazioni che inserisca l’immobile.
Massime di principio
- La revocazione per documenti nuovi richiede che i documenti preesistano alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto produrli per forza maggiore o per fatto dell’avversario e che siano decisivi in concreto rispetto all’intero percorso logico-giuridico della pronuncia.
- La decisività del documento nuovo va verificata con un giudizio controfattuale: se, eliminata o sostituita la statuizione che il documento potrebbe infirmare, la decisione resta sorretta da un’autonoma ratio decidendi, il presupposto della revocazione manca.
- Un documento che attesti soltanto una classificazione formale o contabile non è decisivo se la sentenza ha autonomamente accertato, sulla base di elementi non contestati, l’effettiva destinazione del bene a un pubblico servizio.
- La declassificazione di un bene comunale dal patrimonio indisponibile a quello disponibile richiede la procedura formale stabilita dall’art. 58 del d.l. n. 112/2008; una minuta interna o un elenco privo di valore provvedimentale non sostituisce l’inserimento nel piano delle alienazioni e valorizzazioni approvato dal Consiglio comunale.
- Il dolo revocatorio non coincide con la mera omissione di fatti o documenti: occorrono artifici o raggiri deliberati, idonei a paralizzare o sviare la difesa avversaria e a impedire l’accertamento della verità.
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