Sentenza n. 12352/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - del Decreto del Ministero dell'Interno- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Chieti - prot. N -OMISSIS-, del 17.08.2022, notificato il 30.08.2022, con il quale si respingeva la domanda del ricorrente, del 27.06.2018, di concessione della cittadinanza italiana; - nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato, in specie del preavviso di diniego dell'istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato su una segnalazione per lesioni colpose a carico del richiedente e sulla condanna penale del figlio convivente
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana deducendo travisamento dei fatti, sviamento, carenza di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge n. 91 del 1992, manifesta illogicità e difetto di motivazione. Ha evidenziato di non avere riportato condanne né precedenti penali, che la segnalazione del 2014 per lesioni personali colpose non aveva avuto alcun seguito processuale e che la condanna del figlio convivente riguardava un episodio isolato, di lieve entità, definito con la sola ammenda e la sospensione condizionale della pena. Ha inoltre richiamato gli elementi positivi della propria integrazione, tra cui la residenza ultratrentennale in Italia, il possesso di carta di soggiorno a tempo indeterminato, l'attività lavorativa come titolare di un'impresa edile con dipendenti, la proprietà di un immobile e il percorso di integrazione delle figlie. Il ricorrente ha contestato che il precedente del figlio potesse essere automaticamente trasposto sulla propria posizione, in assenza di accertamenti su una comunanza di modelli comportamentali, collaborazione, protezione reciproca o condivisione degli schemi devianti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto di diniego, ordinando all'Amministrazione di riesaminare l'istanza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il giudice ha premesso che la concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 1992 è un atto di alta amministrazione, espressione di ampia discrezionalità, e non attribuisce al richiedente un diritto soggettivo; tuttavia tale discrezionalità è sindacabile quanto alla sufficienza dell'istruttoria, alla veridicità dei fatti e alla logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. La segnalazione per lesioni colpose, risalente e priva di seguito processuale, non era stata specificamente valutata nel suo significato sintomatico e non poteva sostenere, insieme agli altri elementi, il giudizio negativo. Quanto alla condanna del figlio convivente, il precedente familiare può essere considerato, ma non costituisce automaticamente indice della mancata integrazione dell'intero nucleo familiare: occorrono elementi concreti di regia familiare, fruizione familiare dei proventi, collaborazione, protezione reciproca o condivisione di schemi devianti. Nel caso concreto l'Amministrazione si era limitata a dedurre dalla condanna del figlio un giudizio negativo sull'intero nucleo, senza accertare alcun collegamento effettivo tra la condotta del figlio e la sfera personale del richiedente e senza ponderare adeguatamente i numerosi elementi positivi di integrazione. Il provvedimento è stato quindi ritenuto affetto da difetto di motivazione e carenza di istruttoria. È stata invece esclusa la possibilità di ordinare direttamente la concessione della cittadinanza, spettando il relativo esercizio discrezionale all'Amministrazione. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è un atto di alta amministrazione, espressione di ampia discrezionalità amministrativa, subordinato alla valutazione dell'interesse pubblico e dell'integrazione morale e civile del richiedente; non attribuisce un diritto soggettivo alla concessione.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è stato comunicato al richiedente prima dell'adozione del diniego; il ricorrente non ha presentato osservazioni.
art. 590 c.p.
La segnalazione per lesioni personali colpose, non seguita da procedimento penale, può essere considerata in astratto dall'Amministrazione, ma deve essere specificamente valutata nel suo effettivo significato sintomatico.
art. 4 l. 110/1975
La condanna del figlio convivente per porto di armi non può essere automaticamente utilizzata per desumere la mancata integrazione del richiedente, in assenza di concreti elementi di collegamento tra le condotte.
art. 27 Cost.
Il principio della personalità della responsabilità penale è stato richiamato dal ricorrente contro la trasposizione automatica, sulla sua posizione, del disvalore derivante dal fatto commesso dal figlio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe con riferimento alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, unitamente all'art. 10 del Regolamento UE 2016/679, per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella valutazione discrezionale della domanda di cittadinanza per naturalizzazione, l'Amministrazione deve verificare la posizione personale del richiedente attraverso un'istruttoria adeguata e una motivazione logica, coerente, ragionevole e individualizzata; l'ampiezza della discrezionalità non esclude il sindacato giurisdizionale su tali profili.
- I precedenti penali di un familiare convivente possono essere considerati nella valutazione dell'integrazione del richiedente, ma non costituiscono automaticamente prova della mancata integrazione dell'intero nucleo familiare. Occorrono concreti elementi di collegamento, quali una regia familiare, la fruizione familiare dei proventi del reato, collaborazione, protezione reciproca o condivisione di schemi devianti.
- Una segnalazione di reato non seguita da procedimento penale può essere valorizzata dall'Amministrazione anche se non si è conclusa con una condanna, ma deve essere oggetto di una specifica valutazione sul suo effettivo significato sintomatico, tenendo conto del tempo trascorso e degli ulteriori elementi istruttori.
- Il diniego della cittadinanza è illegittimo quando attribuisce rilievo pressoché esclusivo a un episodio riferibile a un familiare, senza accertare la comunanza di modelli comportamentali con il richiedente e senza spiegare perché tale episodio neutralizzi gli elementi positivi di integrazione emergenti dall'istruttoria.
- In presenza di un provvedimento di diniego della cittadinanza viziato da difetto di istruttoria e motivazione, il giudice può annullarlo e imporre il riesame dell'istanza, ma non può sostituirsi all'Amministrazione ordinandole direttamente la concessione dello status, quando residui discrezionalità amministrativa.
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