Cassazione Penale, Ordinanza n. 32098/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con il primo motivo, violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. in relazione ai reati contestati di furto e di indebito utilizzo o falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena, assumendo che il trattamento sanzionatorio fosse illegittimo o comunque non adeguatamente motivato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la questione della particolare tenuità del fatto non era stata devoluta al giudice d'appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva e impossibilità di proporla per la prima volta in cassazione. Sul secondo motivo ha osservato che la Corte territoriale aveva già fornito una motivazione specifica e adeguata sul trattamento sanzionatorio, sicché la censura si risolveva in una richiesta di nuova valutazione non consentita in sede di legittimità. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata oggetto dei motivi di appello, perché manca la devoluzione al giudice di secondo grado.
art. 624 c.p.
È richiamato come uno dei reati per i quali la ricorrente invocava la particolare tenuità del fatto.
art. 493-ter c.p.
È richiamato come uno dei reati per i quali la ricorrente invocava la particolare tenuità del fatto.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere ritualmente devoluta al giudice d'appello: se non è stata oggetto dei motivi di appello, il tema è precluso in cassazione per interruzione della catena devolutiva.
- Le censure sulla dosimetria della pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non sono deducibili in cassazione quando la sentenza impugnata contiene una motivazione specifica, non illogica e non arbitraria sul trattamento sanzionatorio.
- Nel giudizio di legittimità la Corte non può essere sollecitata a una nuova valutazione di merito della pena se la motivazione della sentenza di merito è sufficiente e immune da vizi logici.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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