Cassazione Penale, Sentenza n. 2876/2022 del 25/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 07/05/2021 che dichiarava inammissibile il ricorso volto a ottenere, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., la rimessione in termini per proporre appello avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Civitavecchia il 09/11/2009. Il ricorrente lamentava che la notificazione dell'estratto contumaciale era stata effettuata solo al difensore d'ufficio nominato all'udienza (art. 97, comma 4 c.p.p.), per cui l'imputato non aveva effettiva conoscenza dell'atto e non aveva potuto esercitare la facoltà di proporre appello o di togliere efficacia all'appello già proposto dal difensore; deduceva violazioni degli artt. 122 e 571 c.p.p. e, in subordine, richiamava gli artt. 127, comma 9, e 568, comma 5, c.p.p., nonché il principio di conservazione degli atti.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, con atto del 12/11/2021, il difensore del ricorrente ha validamente e ritualemente rinunciato all'impugnazione. La Corte ha ritenuto la dichiarazione di rinuncia efficace e produrre l'estinzione del gravame; la revoca della rinuncia è priva di effetti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
Norma invocata per chiedere la rimessione in termini per proporre appello; il motivo è stato oggetto della domanda originaria ma non è stato deciso nel merito a causa della successiva rinuncia all'impugnazione.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per ricordare la nomina del difensore d'ufficio in udienza; la Corte ha rilevato che la notificazione al solo difensore non prova automaticamente la conoscenza dell'imputato, ma sul punto non ha deciso nel merito a seguito della rinuncia.
art. 122 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come parametro di correttezza delle notificazioni e della conoscenza dell'atto; il giudice di legittimità non è entrato nel merito delle censure per effetto della rinuncia.
art. 571 cod. proc. pen.
Richiamato come norma di riferimento per i mezzi di impugnazione; la Corte non ha statuito sulla violazione denunciata per effetto della estinzione del gravame.
art. 670 cod. proc. pen.
Citato nel ricorso con riferimento alla presunta inefficacia o inesecutività della sentenza per mancata notifica dell'estratto contumaciale; non è stato deciso nel merito.
art. 127, comma 9, cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione alla conservazione degli atti e alla possibile conversione dell'istanza; la Corte non ha accolto la richiesta perché il procedimento è stato estinto dalla rinuncia.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla possibilità di proporre ricorso per cassazione; la Corte osserva che, pur se il diritto fosse stato riconosciuto, la rinuncia aveva già estinto il gravame.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, se dichiarata in modo rituale e pervenuta all'autorità competente, produce l'immediata estinzione del gravame ed è irrevocabile: il ricorso va dichiarato inammissibile.
- La validità formale della rinuncia è determinante: una volta ricevuta, la revoca è priva di effetti e la sentenza raggiunge il definitivo passaggio in giudicato.
- Se il difensore ha proposto un'impugnazione, l'imputato conserva comunque la facoltà personale di proporre appello o di togliere efficacia all'appello del difensore, ma tali rimedi devono essere esercitati prima che intervenga una rinuncia efficace.
- La notificazione dell'atto al solo difensore d'ufficio non è automaticamente prova della conoscenza dell'imputato; se il mancato ricevimento di notifiche è il nodo centrale, è necessario sollevare tempestivamente il relativo rimedio (es. rimessione in termini) prima che sopravvengano eventi estintivi.
- Il principio di conservazione degli atti può essere invocato per evitare la perdita di diritti formali, ma non può neutralizzare gli effetti di una rinuncia rituale già perfezionata.
- In casi analoghi è fondamentale agire rapidamente: presentare istanze di rimessione o impugnazioni prima che il difensore rinunci o prima che intervengano atti che estinguono il gravame; curare anche la corretta modalità di notificazione (lingua, domicilio eletto) per dimostrare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.
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