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Sentenza

Sentenza n. 1902/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - della deliberazione dell'Autorità del 18 ottobre 2022, n. 514/2022/A di recepimento dell'allegata ipotesi di accordo 11 ottobre 2022; - della determinazione n. 84/DAGR/2022 e dell'allegato avviso di “Avvio di procedure straordinarie attuative della deliberazione 514/2022/A”, compreso il fac simile di presentazione della domanda; della deliberazione dell'Autorità n. 591/22/A del 15 novembre 2022; della comunicazione Direzione Affari Generali e Risorse del 17 novembre 2022 avente ad oggetto “Assunzione a tempo indeterminato presso l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA”, nonché, ove occorrer possa, della successiva comunicazione del 24 novembre 2022 concernente la presa di servizio e la stessa presa di servizio; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui, ove occorrer possa, le determinazioni nn. 83/2019-35/2020-30/2021-39/2022 concernenti l'attivazione del comando presso ARERA e successive proroghe, nonché il Regolamento del personale di ARERA, in particolare l'art. 4; limitatamente ed esclusivamente alla parte in cui l'inquadramento nei ruoli di ARERA della dott.ssa Iannotti viene qualificata novazione del rapporto di lavoro su volontà dei singoli dipendenti interessati e nella parte in cui il suo inquadramento avviene nella qualifica di Funzionario III e non, come dovuto, nella qualifica di Primo funzionario o quantomeno di Funzionario I e dunque per l'accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento dell'inquadramento attribuito in comando in continuità con l'anzianità e l'esperienza professionale maturate presso l'amministrazione di provenienza ai fini della corretta determinazione dell'inquadramento giuridico presso l'Autorità e, pertanto, per l'accertamento del diritto della dott.ssa Iannotti all'inquadramento nei ruoli di ARERA, senza soluzione di continuità e senza novazione del rapporto di lavoro, nella qualifica di Primo funzionario, o quantomeno di Funzionario I, con il riconoscimento del relativo trattamento economico e dell'EDR previsto per il periodo di comando.

Giustizia amministrativa202216113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura straordinaria ARERA di inquadramento nei ruoli dell'Autorità del personale comandato, inclusi gli atti di inquadramento della ricorrente nel livello FIII e la qualificazione del nuovo rapporto come novativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, dipendente a tempo indeterminato dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, aveva prestato servizio presso ARERA in posizione di comando dal 2019. Ha impugnato la deliberazione che disciplinava la procedura straordinaria e transitoria di inquadramento nei ruoli dell'Autorità del personale comandato, nonché gli atti applicativi che hanno determinato la sua assunzione con decorrenza 1° dicembre 2022 nel livello FIII. Ha dedotto l'illegittimità della qualificazione del rapporto come nuovo e novativo, anziché continuativo rispetto al comando, con perdita dell'anzianità maturata presso l'amministrazione di provenienza; l'inadeguatezza del livello FIII rispetto alle funzioni svolte; la violazione della parità di trattamento rispetto al personale assunto a tempo determinato e successivamente stabilizzato; la mancata valorizzazione dell'esperienza professionale maturata in comando; nonché la violazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza e legittimo affidamento. ARERA ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR e, nel merito, ha sostenuto la legittimità della procedura, fondata su criteri autonomi, predeterminati e accettati dalla ricorrente.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente confermato la propria competenza territoriale, in ragione della sede di servizio della ricorrente a Roma e dell'art. 13, comma 2, c.p.a. Nel merito ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la procedura straordinaria si collochi al di fuori del concorso pubblico ordinario e costituisca espressione dell'autonomia regolatoria e organizzativa di ARERA. Il periodo di comando non è stato ritenuto ignorato, poiché costituiva requisito di accesso alla procedura ed era valorizzato economicamente mediante l'EDR_C, parametrato alla durata del servizio e al livello convenzionale ricoperto. La valorizzazione dell'esperienza in comando è stata qualificata come interesse legittimo alla sua corretta considerazione, non come diritto soggettivo a uno specifico inquadramento. Il giudice ha ritenuto legittima la qualificazione del rapporto instaurato con ARERA come nuovo e non continuativo, poiché il comando non determina di per sé un rapporto di impiego con l'amministrazione ospitante né attribuisce il diritto al mantenimento del livello o delle funzioni svolte. La partecipazione volontaria alla procedura e la sottoscrizione dell'accettazione delle relative condizioni impedivano di pretendere successivamente un diverso trattamento. L'inquadramento nel livello FIII è stato ritenuto non discriminatorio e coerente con i criteri oggettivi della procedura, senza automatismi derivanti dalle funzioni eventualmente superiori svolte durante il comando. È stata esclusa la comparabilità giuridica tra personale comandato e personale assunto a tempo determinato, poiché il primo resta dipendente dell'amministrazione di provenienza, mentre il secondo instaura un rapporto diretto con ARERA; la differenza di trattamento è stata quindi ritenuta oggettivamente giustificata. È stata infine esclusa la lesione del legittimo affidamento, essendo le regole della procedura, la novazione del rapporto e l'assenza di automatismi chiaramente esplicitate nell'avviso pubblico e accettate dalla ricorrente. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    La competenza territoriale nelle controversie relative a pubblici dipendenti è individuata anche in relazione alla sede di servizio; nel caso concreto è stata riconosciuta la competenza del TAR Lazio per la sede di servizio sita a Roma.

  • clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Il principio di non discriminazione richiede la comparabilità giuridica delle situazioni poste a confronto. Tale comparabilità è stata esclusa tra personale comandato e personale assunto a tempo determinato direttamente dall'autorità ospitante.

  • art. 4 del Regolamento del personale ARERA

    È richiamato tra gli atti presupposti impugnati, ma il testo non specifica ulteriormente il contenuto normativo rilevante.

Massime di principio

  • Il dipendente pubblico comandato presso un'altra amministrazione non instaura, per effetto del comando, un rapporto organico con l'amministrazione ospitante e non acquisisce automaticamente il diritto al mantenimento del livello, delle funzioni o delle progressioni eventualmente maturate presso l'amministrazione di provenienza, salvo diversa previsione normativa o regolamentare.
  • Nelle procedure straordinarie di reclutamento o inquadramento del personale comandato, l'amministrazione può valorizzare l'esperienza maturata attraverso criteri predeterminati, quali il requisito di durata del comando e il riconoscimento di un trattamento economico accessorio, senza che tale esperienza attribuisca un diritto soggettivo a uno specifico livello funzionale.
  • La partecipazione volontaria a una procedura di inquadramento, accompagnata dall'espressa accettazione delle regole dell'avviso e del livello assegnato, preclude la successiva pretesa di un trattamento diverso quando le condizioni della procedura erano chiare e conosciute dall'interessato.
  • Ai fini del principio di parità di trattamento, il personale comandato e il personale assunto a tempo determinato dall'amministrazione ospitante non sono comparabili quando il primo conserva il rapporto organico con l'amministrazione di provenienza e il secondo instaura un rapporto diretto con l'ente ospitante.
  • L'esercizio della discrezionalità organizzativa nell'inquadramento del personale è legittimo quando si fonda su criteri oggettivi, predeterminati e uniformemente applicati e realizza un bilanciamento ragionevole tra valorizzazione dell'esperienza pregressa ed equilibrio complessivo delle carriere e dei trattamenti del personale.
  • La conoscenza preventiva delle regole di una procedura straordinaria, inclusa l'assenza di automatismi nel riconoscimento delle funzioni svolte e la natura nuova del rapporto, esclude di regola un affidamento giuridicamente tutelabile al conseguimento di un inquadramento superiore.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiDirigenza e incarichiVigilanza bancaria, finanziaria e assicurativaCompetenza
RamiPubblico impiego e concorsiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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